54 - CAPITOLI DELLA GIOSTRA DI RINCONTRO da farsi il Bologna la domenica ultima di carnevale li 4 febraro 1674

PREMIO

Una collana d'oro con medaglia.

1. Tutti gli Cavalieri, che vorranno giostrare, mandino li nomi per tutto li 26 corrente, e si presentino il sabbato precedente a ore 21 in Palazzo nel loco solito della Monitione, a chi sarà deputato sopra detta giostra, assignando il suo vero nome, cognome, cavallo, buffa, grampezza, e schiffa, perchè possano scriversi, segnarsi l'armi, e far quanto è necessario, e chi non volesse correr sotto il proprio nome, ma sotto altro nome finto, li sarà permesso, con questo però, che debba pigliar licenza dal Priore dei signori Antiani, dandogli il suo real nome.

2. Nell' istessa ora siano tenuti presentare le loro lancie, con le vere separate, acciò siano giustate, e bollate, quali in detta Monitione abbino a stare in riserva fino all'ora della giostra.

3. Quelli cavalieri, che in quell'ora si saranno presentati, e fatti scrivere, saranno a sorte estratti, e per ordine accoppiati, secondo che averanno da giostrare; e se fossero in numero dispari, stante che l'ultimo estratto non averia a chi correre contro, di tutti gli altri cavalieri se ne estrarerà uno per sorte, qual giostrerà con quell'ultimo, e potrà guadagnar il premio, non l'avendo guadagnato nelle prime carriere corse, nel qual caso sia lecito a detto cavaliere mutar cavallo.

4. Ciascun cavaliero riveda diligentemente tutti i segni, che fossero nell'armi sue, e li faccia coprir sì, che non appaiano, acciocchè nella giostra si possano giustamente segnar le botte.

5. E debbano tutti li cavalieri il giorno della giostra a ore 21 venendo in campo, presentarsi col suo elmo, boffa, manopola, e schiffa alli signori Deputati, quali averanno da rivederle con diligenza, per levare ogni occasione di disputa.

6. Che non si possi portare, nè usare se non una schiffa per cavaliero.

7. Non possi aver nissuno ( mentre correrà ) al suo servizio più di due a cavallo, cioè uno per ogni capo di lizza, quali habbino solamente a servirlo, lasciando il riferir delle botte alli soprastanti di detta lizza, con stare alla loro relatione.

8. Non sia lecito a' padrini toccare l' armatura d' alcun cavaliere, fino che dalli detti soprastanti non gli sarà data licenza, altrimente perderà le botte del cavaliero suo principale, guadagnate in quella carriera.

9. Ciascun cavaliere correrà quattro carriere e non più.

10. Debbano tutti correre ordinatamente, secondo saranno chiamati dalli soprastanti; e chi correrà avanti, che sia l'ora, et il luogo suo, non possa più correre, nè acquistar premio.

11. A chi romperà in testa dalla vista in su netto, non toccando il segno della punta della buffa, nè dell'elmetto di sotto, gli saranno scritte tre botte.

12. Chi romperà dal detto segno della vista, fino al secondo segno di sotto netto, guadagnerà due botte.

13. Chi romperà dal detto segno secondo, fino all' ultimo di sotto netto, guadagnerà una botta.

14. Dichiarando, che chi toccarà qual si voglia segno, s' intenderà sempre aver solamente guadagnate le botte dalla parte di sotto, se bene pendesse più alla superiore, che all' inferiore.

15. Chi romperà nella schiffa, o nella guardia del bracciale, guadagnerà una botta.

16. Chi romperà vera con vera, guadagnerà due botte.

17. Chi romperà sotto all'ultimo segno, etiam toccando il detto segno, che sarà nella buffa, ovvero nella manopola stanca, perderà una botta.

18. Non guadagnerà il cavaliero botta alcuna, ancorchè colpisse, e facesse segno evidente, attaccato in qual si voglia parte, ancorchè saltasse fuori la vera, se non rompe la lancia evidentemente nel colpire, sì che chiaramente si veda spiccato l'un tronco dall'altro.

19. Se ad alcuno per punto di lancia fosse portato via alcun pezzo d'arme, quel tale sel possa rimettere, con licenza de' signori giudici deputati.

20. Chi non potrà metter in resta la lancia, o la perderà, o con essa toccarà la lizza prima che scontri l' avversario, s' intenda aver persa la carriera.

21. Quello a chi per strada si romperà la lancia prima che colpisca, perderà la carriera.

22. Se alcun cavaliero per sua cortesia, avendo l' avversario perduta la lancia, alzerà la sua per non ferirlo, non perderà egli la carriera, ma tornerà di nuovo a correre con l'istesso avversario, il quale avendo perduta la lancia, non potrà guadagnare botta alcuna in quella carriera.

23. Non sia lecito ad alcuno mutar cavallo, salvo che se fosse ferito, ovvero in tal sorte zoppito, che manifestamente constasse alli signori giudici deputati ch'egli non potesse più correre.

24. Quelli che correranno con altre lancie, che con le giustate e bollate, come di sopra, le perderanno con i loro guarnimenti, nè potranno acquistar premio, nè finire la sua giostra.

25. Chi darà al cavallo dell' avversario, o coglierà nella testa di esso cavallo, o colpirà sotto la centura dell'avversario, perderà due botte.

26. Chi ammazzerà di colpo di lancia il cavallo dell'avversario, lo pagherà al detto de' signori giudici deputati, e non potrà acquistar premio, nè finire la sua giostra; e sarà obbligato prestar il suo all'avversario per finir la giostra.

27. Se ferirà il cavallo dell'avversario di maniera, che evidentemente apparisca la ferita, prima perderà due botte, et inoltre sarà obbligato pagare quel tanto, che sarà di peggio il cavallo ferito, a giudicio de' signori giudici deputati. Avvertendo però ciascuno ad aver il zanfrino al suo cavallo, altrimenti, chi lo ferisse, o ammazzasse, non sarà tenuto a pagarlo.

28. Chi per alcuno de' casi sopranominati perderà alcuna botta, quando non ne avesse guadagnata nessuna sino allora, s'intende perderà di quelle che potesse guadagnare.

29. Chi per proprio valore getterà da cavallo l'avversario, guadagnerà le botte guadagnate da esso avversario, quando però siano più di tre; ma se fossero meno, ne guadagnerà fino al numero di tre in tutto, oltre quelle del colpo col quale l'averà gettato.

30. Quello che per virtù del nemico sarà gettato da cavallo, oltre di perdere le sue botte, non potrà acquistar premio, nè finire sua giostra.

31. Il cavaliero che cadesse da cavallo, non perda nulla, ma chi cadesse da cavallo senza esservi gettato dall' avversario, e senza che il cavallo cadesse, non possa più tornare a correre, e perda tutte le botte da lui prima acquistate; ma non però in tal caso l' avversario le guadagni.

32. Se alcuno rimanesse di correre per qualche accidente, possa l' avversario correre le sue carriere con altri, che a ciò eleggeranno i signori giudici.

33. Avvertendo che nella presente giostra non saranno ammessi se non gentil'uomini e cavalieri.

34. Di qualunque difficoltà nascesse sopra la dichiaratone de' presenti capitoli, e sopra di qual si voglia altro caso, et accidente dubbioso, che potesse occorrere fuori di quanto è scritto di sopra, si abbi da stare al giudicio e determinatione de' signori giudici deputati.

35. Li signori giudici deputati dovranno giudicare, e dichiarare ogni difficoltà che possa occorrere a carriera per carriera, avanti si corrano nuove lancie, e non decidendosi da essi, debbano li cavalieri aver ricorso a gli eccelsi signori Antiani e Confaloniero di giustitia, e stare a quanto essi sententieranno, altrimenti non possino aver premio, et in suo luogo sia posto quel cavaliero, che avrà più botte dopo loro.

36. Il carico di pigliare in nota li cavalieri, loro cavalli, et armi, e scrivere le botte, sarà secondo il solito de' notari delle Riformationi de gli eccelsi signori Antiani.