Suor Brambilla, le donne e il potere di governo nella Chiesa
di Dario Culot
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“Sono molto contento e soddisfatto della nomina di suor Simona, perché realizza un desiderio di papa Francesco portato avanti con il Praedicate evangelium” del 19.3.2022. In questi termini si è espresso il cardinal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, il padre di questa costituzione apostolica per la riforma della Curia romana, che non nasconde la sua soddisfazione per la designazione, veramente storica, di suor Brambilla come Prefetta del Dicastero per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica (DIVCSVA).
L’arcivescovo emerito di Tegucigalpa ha sostenuto che, in proposito, non ci sono difficoltà canoniche per la prima donna che ha avuto accesso alla guida di un dicastero, soprattutto dopo la spinta di papa Francesco a dar nella Chiesa maggiore spazio alle donne. Il problema era stato sollevato e affrontato, e si è concluso nel senso che non c’è alcuna seria obiezione per impedire a una donna di presiedere un dicastero, perché questa funzione non coinvolge il sacramento dell’Ordine. In altri termini, non è necessario aver ricevuto il sacramento dell’Ordine per accedere a questa funzione. Anzi, anche un laico può diventare prefetto di un dicastero, visto che il dicastero non richiede il previo sacramento dell’Ordine.
Non deve allora neanche stupire la nomina di un Pro-Prefetto (il salesiano Ángel Fernández Artime nel caso di specie). Infatti erano già stati nominati pro-prefetti del Dicastero per l’Evangelizzazione, il cardinal Luis Alberto Tagle e l’arcivescovo Rino Fisichella.
Questo, rimarca il salesiano cardinal Maradiaga, conferma che nei Dicasteri non si cerca il potere ma il servizio, e non inciderà negativamente sul lavoro neanche il fatto che un uomo sarà inserito in una posizione inferiore a quella di una donna.
Dunque tutto a posto, e finalmente si è aperta una finestra nella Chiesa anche per le donne? Forse non è proprio così.
Andrea Grillo[1] ha scritto che, nell’Università Gregoriana di Roma, già da tempo s’insegnava che gl’incarichi direttivi non dipendono dalla posizione gerarchica, non sono vincolati al sacramento dell’ordine, ma si giustificano solo in base al mandato dato dal papa. In questo mandato si conferisce l’autorità di dirigere, non l’ordinazione. Col che restano decisamente separati il potere di governo dal potere dell’ordine. Tuttavia, sostiene il noto liturgista, così si finisce per presupporre inesistenti norme canoniche che invece ancora esistono.
Tuttora, infatti, nel can. 129 del Codice di diritto canonico si afferma al §1, che “Sono abili alla potestà di governo, che propriamente è nella Chiesa per istituzione divina e viene denominata anche potestà di giurisdizione, coloro che sono insigniti dell'ordine sacro, a norma delle disposizioni del diritto”.
Al §2 poi si aggiunge che “Nell'esercizio della medesima potestà, i fedeli laici possono cooperare a norma del diritto”.
A questo punto, chiarisce Grillo, la nomina della Prefetta Sr. Brambilla presuppone indubbiamente un’interpretazione giuridica, sostenuta da vari autori e varie università teologiche, ma manca di base giuridica, in quanto viene ignorata questa norma precisa. Il can. 129, cioè, non lascia molto spazio alla creatività, perché dice espressamente che i laici possono solo collaborare ma giammai presiedere. La nomina di un soggetto non ordinato, nominato prefetto (fiancheggiato da un pro-prefetto invece ordinato) lascia dunque aperto un problema giuridico che dovrebbe essere risolto cambiando quanto prima la legge.
Decidendo contro quanto stabilisce il diritto canonico, si stabilisce un’autorità maggiore solo nel papa: è il papa che dà il mandato e il soggetto non ordinato sembra essere titolare di un’autorità che trova il suo fondamento solo nel papa. Ma allora inutilmente da anni si parla di rovesciare la piramide, che resta invece sempre estremamente verticistica:
Spiega conseguentemente il liturgista Andrea Grillo che è sbagliato sostenere che la precedente fusione tra i due poteri (per cui il governo della Chiesa spetta solo a chi ha ricevuto il sacramento dell’ordine), confermata ancora oggi dal vigente codice di diritto canonico, è stata ormai superata e oggi si deve tenere separa il potere di governo e il potere dell’ordine. Infatti anche il concilio Vaticano II aveva ribadito l’unità del potere di governo col potere sacramentale, e questo principio è stato riconfermato anche nel codice di diritto canonico. Questa unità è giustificata dal fatto che non si vuol separare il governo né dalla Parola né dal Sacramento.
Perciò, se si vuol attribuire solo attività di governo a un laico o a una laica, il codice deve essere prima modificato. Oppure, se si vuole riconoscere l’autorità a una donna senza modificare il codice, bisogna ordinarla. Non esiste una terza via.
Qualsiasi riforma nella Chiesa si può fare solo modificando le norme, e non agendo contra legem (contro il testo della legge). Per favorire le donne non è possibile reintrodurre la separazione che proprio il concilio Vaticano II aveva negato. Il gesto odierno va oggettivamente applaudito, ma occorre anche la riforma della legge. Senza una riforma del can. 129 del Codice di diritto canonico il riconoscimento dell’autorità femminile poserà solo sulla sensibilità o sul tatto di quel momento, ma non potrà mai convertirsi in un principio legale.
Temo che il ragionamento giuridico di Andrea Grillo sia ineccepibile.
[1] Nel suo blog Come se non del 9.1.2025, in https://www.cittadellaeditrice.com/munera/come-se-non/
Pubblicato il volume di Dario Culot che ripropone in una nuova veste editoriale, ed in un unico libro, molti dei suoi contributi apparsi sul nostro settimanale: https://www.ilpozzodigiacobbe.it/equilibri-precari/gesu-questo-sconosciuto/