Nonostante si pensi che sia sorta in epoca moderna, l'idea della separazione dei poteri vede le sue prime formulazioni nella Grecia classica, dove il "governo misto" era visto come un antidoto alla possibile degenerazione delle forme di governo "pure", nelle quali tutto il potere è concentrato in un unico soggetto.
Per esempio, Aristotele elaborò una forma di governo misto nella quale confluivano i caratteri dei tre modelli da lui teorizzati: monarchia, aristocrazia e democrazia.
Lo "spirito delle leggi" di Montesquieu
La moderna teoria della separazione dei poteri dello Stato viene però universalmente associata a Montesquieu, il magistrato e filosofo francese che la formulò nel suo trattato De l'esprit des lois (Lo spirito delle leggi) del 1748.
Lo Stato di diritto si contrapponeva alla monarchia e all'oligarchia, dove l'interpretazione, la formulazione e l'esecuzione delle leggi spettavano unicamente a una persona sola o a pochi potenti.
Con lo Stato di diritto si ha perciò per la prima volta la divisione in tre poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario.
La separazione tra chi elabora leggi, chi le applica e chi dirime le controversie ha l'obiettivo di evitare la concentrazione di attribuzioni che potrebbero degenerare in regimi tirannici.
I tre poteri devono comunque condizionarsi a vicenda, in modo da bilanciarsi reciprocamente l'uno con l'altro.
Al vertice dello Stato democratico non si trova dunque un'unica persona o un unico organo, ma una pluralità di organi con funzioni diverse e che si controllano tra loro.
Con l'approvazione della Costituzione repubblicana nel 1948 fu introdotta in Italia una forma di governo parlamentare razionalizzata.
Il principale elemento di razionalizzazione è rappresentato dalla disciplina del rapporto fiduciario che si instaura tra Parlamento e Governo.
Questo significa che il Governo formula un indirizzo politico che si impegna a seguire e di cui è responsabile solo dinanzi al Parlamento il quale, a sua volta, può in ogni momento revocarlo, togliendogli appunto la cosiddetta fiducia.
Nel nostro ordinamento il potere legislativo spetta al Parlamento (artt. 70 e ss. Cost.), il potere esecutivo al Governo (artt. 92 e ss. Cost.) e il potere giudiziario alllaMagistratura (artt. 101 e ss. Cost.).
Al Parlamento è affidato il potere legislativo, la funzione di fare le leggi.
L'elezione dei suoi membri è la forma principale di esercizio della sovranità popolare.
La legge è l'atto principale attraverso il quale lo Stato opera ed essa è obbligatoria per tutti i cittadini.
L'iter legislativo comincia con l'iniziativa o proposta di legge; segue l'approvazione articolo per articolo e poi con il voto finale sull'intera normativa; quindi la promulgazione, che è un controllo di regolarità e costituzionalità a opera del Presidente della Repubblica; infine la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il Parlamento dunque fa le leggi, ma può essere sciolto dal Presidente della Repubblica e le leggi annullate dalla Corte costituzionale.
Il potere esecutivo spetta al Governo che deve adempiere ai compiti di legge.
Al Governo fa capo la struttura degli uffici ministeriali che si occupano della Pubblica amministrazione e ha inoltre anche poteri di direzione, impulso e indirizzo politico.
In casi particolari può esercitare anche il potere legislativo mediante atti con forza di legge (decreti legge e decreti legislativi).
Il Governo dirige dunque la politica del Paese e l'amministrazione pubblica, ma è sottoposto al controllo del Parlamento che può costringerlo a rassegnare le dimissioni.
Il potere giudiziario spetta alla Magistratura, insieme di organi indipendenti (i giudici), il cui compito è dirimere le liti applicando il diritto (sentenze).
La Magistratura è composta da giudici ordinari e speciali e la giurisdizione ordinaria si divide in civile e penale.
Un carattere specifico dei giudici è la loro esclusiva soggezione alla legge: sono perciò indipendenti da ogni altro potere.
Il giudice deve essere imparziale, ovvero non rappresentare interessi diversi da quelli della corretta applicazione della legge e della giustizia.
Pur rimanendo valido il principio della divisione, negli ultimi decenni la fluidità dei confini tra i vari poteri e l'aggiunta di nuovi centri decisionali hanno modificato in modo sensibile questo quadro separatista.
Basti pensare al ruolo del Presidente della Repubblica che ha come compito principale quello di garantire appunto il bilanciamento fra i diversi poteri.
I giudici assumono sempre più peso nella definizione dei contenuti normativi dei testi legislativi e la funzione di indirizzo politico sta assumendo sempre più importanza, determinando in via preventiva le linee dell'azione statale a cui dovranno attenersi poi le attività legislativa ed esecutiva.
Non vanno poi dimenticate la dialettica tra maggioranza e minoranza, l'imparzialità dell'amministrazione, i condizionamenti internazionali e sovranazionali.
Infine occorre sottolineare che, oltre alla separazione dei poteri orizzontale o funzionale, esiste una separazione dei poteri verticale o territoriale, con riferimento alla distribuzione dell'esercizio delle funzioni pubbliche su più livelli territoriali (Stato e altri enti territoriali come Regioni o Comuni).