I diritti economici
La Costituzione italiana disciplina anche alcuni aspetti importanti dell'economia. Si tratta di una serie di articoli (dal 35 al 47) che fanno parte del Titolo III, denominato Rapporti economici. La maggior parte di questi articoli, dal 35 al 40 e anche il 45 e il 46, è dedicata alla tutela del lavoro, mentre gli articoli dal 41 al 44 stabiliscono alcuni princìpi fondamentali del nostro sistema economico.
Prima di iniziare l'analisi della tutela costituzionale in materia di lavoro è opportuno chiarire il significato che il termine "lavoro" assume nel linguaggio giuridico. Il lavoro è qualsiasi prestazione umana di tipo manuale e/o intellettuale, svolta da una persona in cambio di un compenso.
Il rapporto di lavoro può essere autonomo, se intercorre tra un lavoratore e un committente (cioè chi commissiona il lavoro), non legati tra loro da alcun vincolo di subordinazione, o subordinato, se intercorre tra un lavoratore e un datare di lavoro e comporta un vincolo di subordinazione.
La tutela del lavoro.
L'articolo 35 ribadisce il contenuto del comma 1 dell'articolo 4, poiché stabilisce che «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali» (si pensi all'Oil, l'Organizzazione internazionale del lavoro, collegata all'Onu, di cui l'Italia è uno Stato membro), e infine riconosce la libertà di emigrazione, cioè di espatriare per svolgere un'attività lavorativa all'estero. Sono tutelati tutti i tipi di lavoro, senza alcuna distinzione tra lavoro manuale o intellettuale, dipendente o autonomo.
Dopo aver riconosciuto la libertà di emigrare, l'articolo 35 prevede la tutela del lavoro italiano all'estero, vigilando in particolar modo che siano riconosciuti i diritti sociali (previdenza) e la parità di trattamento.
La giusta retribuzione.
Il comma 1 dell'articolo 36 stabilisce che il rapporto di lavoro è a titolo oneroso, in quanto il lavoratore ha diritto a una retribuzione, che deve essere determinata in base alla quantità (per esempio numero di ore lavorate o numero di pezzi realizzati) e alla qualità del lavoro svolto, che solitamente dipende dalle mansioni attribuite e dal grado di responsabilità previsto. La Costituzione specifica inoltre che la retribuzione deve essere sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una vita libera e dignitosa, che gli consenta cioè di soddisfare i propri bisogni senza dover dipendere da terzi o ricorrere costantemente a forme di assistenzialismo.
In pratica, una retribuzione è ritenuta tale quando rispetta il livello minimo retributivo fissato tramite i contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl), ossia gli accordi che vengono stipulati periodicamente tra i rappresentanti dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro, tenendo conto anche delle condizioni familiari (assegno per il nucleo familiare) e di quelle economiche generali (andamento del costo della vita) per garantire il potere d'acquisto.
I commi 2 e 3 dell'articolo 36 precisano, invece, che la durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Attualmente è in vigore la legge 196/1997, che ha fissato tale durata in otto ore giornaliere per un massimo di quaranta ore settimanali (il lavoro straordinario non deve superare le quarantotto). Il lavoratore ha inoltre un diritto irrinunciabile al riposo settimanale, solitamente la domenica, e alle ferie retribuite.
La parità di trattamento tra uomo e donna
Con riferimento al lavoro delle donne e dei minori, la Costituzione accoglie il principio dell'eguaglianza che ispira l'intero ordinamento italiano. Infatti, stabilisce che, a parità di lavoro svolto, le donne e i lavoratori di minore età hanno diritto alle stesse retribuzioni previste per i lavoratori adulti di sesso maschile.
Le donne, oltre ad avere gli stessi diritti dei lavoratori uomini (articolo 37, comma 1), devono poter conciliare la loro funzione familiare con quella lavorativa; questo principio costituzionale è per la verità poco attuato.
Inoltre, alla lavoratrice madre e al suo bambino deve essere garantita un'adeguata protezione: si pensi per esempio alle norme che garantiscono alla madre l'astensione retribuita dal lavoro prima e dopo il parto, per le ore di allattamento e ulteriori permessi stabiliti dalla legge (permessi straordinari, riposi).
Per quanto riguarda il lavoro minorile (commi 2 e 3), sono previste norme speciali ed è la legge a stabilire l'età minima per il lavoro salariato, oggi fissata a 16 anni.
Riguardo, invece, al ruolo ricoperto dalla donna all'interno della famiglia e alla tutela della maternità, sono state introdotte misure specifiche che prevedono in primo luogo il divieto di licenziamento della lavoratrice per matrimonio e gravidanza. Nel rispetto della parità tra i sessi, i diritti (permessi straordinari, riposi ecc.) relativi alla cura dei figli sono stati estesi al padre lavoratore (L 53/2000).
Con il Jobs Act (2014-2015), infine, per agevolare le madri e i padri lavoratori, è stato aggiunto il prolungamento del congedo parentale di cui i genitori possono fruire fino al dodicesimo anno di vita del figlio; la possibilità di scegliere tra congedo parentale giornaliero e congedo a ore; l'introduzione di nuove modalità per le dimissioni che devono avvenire mediante l'utilizzo di un modulo on line scaricabile dal sito del Ministero del lavoro.
In tal modo, risulta la data effettiva in cui avvengono, per cui il dato re di lavoro non può più far firmare al lavoratore "le dimissioni in bianco" al momento dell'assunzione per poi usarle, magari, in occasione dell'annuncio di una gravidanza.
Va tuttavia sottolineato come le leggi hanno cancellato la condizione di inferiorità della donna nell'ambiente di lavoro, ma i pregiudizi e le disparità di trattamento nei confronti delle lavoratrici non sono del tutto scomparsi e non sono rari nella realtà gli episodi di discriminazione che violano o eludono le norme.
L'articolo 37, al comma 2, afferma che l'età minima per entrare nel mondo del lavoro è stabilita dalla legge: al riguardo è previsto che il minore può essere ammesso a svolgere un'attività lavorativa soltanto dopo aver assolto all'obbligo scolastico (d.lgs. 345/1999) e, salvo eccezioni, non prima di aver compiuto 15 anni.
Se i genitori lo consentono, un minore può però esercitare un'attività lavorativa in ambito sportivo o artistico anche prima di aver compiuto 15 anni.
Al minore, comunque, non è consentito essere impiegato in lavori che possono costituire un pericolo per la salute e per lo sviluppo psicofisico.
Purtroppo, nonostante i divieti, un numero elevato di ragazzi che dovrebbe frequentare ancorala scuola lavora illegalmente anche in ore notturne e svolge lavori pericolosi. I minori inoltre hanno diritto a un riposo settimanale di due giorni, possibilmente consecutivi.
La protezione sociale
Gli inabili al lavoro (articolo 38) sono coloro che sono in tutto o in parte privi della capacità lavorativa, per ragioni genetiche o a causa di malattia o incidente.
Nel caso in cui siano anche sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, la Costituzione stabilisce che hanno diritto al mantenimento, tramite appositi sussidi, e all'assistenza sociale (servizi erogati da enti pubblici come le Asl, dai consultori familiari ecc.). Gli inabili e i minorenni hanno inoltre diritto a un'educazione e a una formazione professionale speciale, mirata a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.
Tutti i lavoratori hanno comunque diritto alla previdenza sociale, cioè a una serie di servizi e indennità dovuti in caso di limitata capacità lavorativa (malattie, infortuni, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria). Tali servizi sono erogati da appositi enti pubblici come l'Inps (Istituto Nazionale della Previdenza sociale), e l'Inail (Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro).
I sindacati
La tutela dei lavoratori, oltre che dalla legge, è concretamente attuata da apposite organizzazioni collettive, chiamate sindacati (articolo 40).
La Costituzione stabilisce che «L'organizzazione sindacale è libera»: i lavoratori possono spontaneamente dar vita o aderire a qualsiasi sindacato, sempre che non persegua scopi illegali. Il diritto di costituire sindacati è stato costituzionalmente previsto dopo che, in passato, l'iscrizione alle associazioni sindacali era stata osteggiata e, in alcuni casi, come nel periodo fascista, le libere associazioni sindacali erano state addirittura vietate.
L'articolo 39, comma 4, specifica che i sindacati rappresentativi, con il maggior numero di iscritti (come Cgil, Cisl, Uil, Cisnal ecc.) possono partecipare alla stipulazione dei contratti collettivi nazionali con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie (tessili, metalmeccanici ecc.) alle quali il contratto si riferisce.
Essi, pertanto, contribuiscono a determinare, unitamente alle rappresentanze imprenditoriali (Confindustria, Confcommercio, Confagricoltura ecc.), e a volte con l'intermediazione del Governo, gli aspetti economici (livelli retributivi, aumenti salariali ecc.), e normativi (riposi, ferie, orari, permessi ecc.) contemplati dai vari contratti collettivi.
Dell'articolo 39, però, ha trovato una reale applicazione soltanto il comma 1 perché per il resto i sindacati sono associazioni non riconosciute, regolate da propri Statuti che hanno il compito di tutelare gli interessi collettivi, sia economici sia professionali degli aderenti a una categoria. Comunque, i sindacati al loro interno hanno una struttura democratica.
Il diritto di sciopero
In occasione della stipulazione, dei contratti collettivi i sindacati ricorrono spesso agli scioperi per fare pressioni sui datori di lavoro al fine di ottenere migliori condizioni salariali e lavorative.
Lo sciopero consiste in una forma di protesta, che avviene tramite l'astensione collettiva dal lavoro al fine di ottenere condizioni salariali migliori e normative più vantaggiose in occasione del rinnovo del contratto collettivo di lavoro oppure per protestare contro inadempienze contrattuali del datore di lavoro, contro l'aumento del costo della vita ecc.
Il titolare del diritto di sciopero è il singolo lavoratore e, secondo l'articolo 40, tutti i lavoratori sono liberi di scioperare; ma, come ogni libertà, anche il diritto di astensione dal lavoro deve essere esercitato entro determinati limiti (e nell'ambito delle leggi che lo regolano») per non ledere i diritti altrui.
Il mandato dell'articolo 40 non è però stato ancora attuato, in quanto non è stata emanata una legge per disciplinare il diritto di sciopero in maniera organica e generale; le forme e l'ambito in cui può essere esercitato sono stati indicati da sentenze emanate dalla Corte costituzionale con le quali, per esempio, sono state dichiarate illegittime le norme del periodo fascista che consideravano lo sciopero un reato; è stato precisato che sono da considerare scioperi di natura economica non solo quelli che riguardano la retribuzione, ma anche quelli relativi agli interessi economici generali dei lavoratori (occupazione, casa, fisco ecc.); è stato considerato legittimo anche lo sciopero politico, purché non miri a sovvertire le istituzioni; è stato ammesso anche lo sciopero dei dipendenti pubblici, purché siano comunque garantiti i servizi essenziali.
Lo sciopero è lecito se è un'astensione dal lavoro collettiva dichiarata da un'organizzazione sindacale. Un'astensione individuale, infatti, sarebbe considerata un'assenza ingiustificata dal lavoro e, in quanto tale, sarebbe punibile. Invece, se il lavoratore aderisce a uno sciopero proclamato regolarmente non è perseguibile penalmente e non può essere licenziato o chiamato a pagare i danni per la mancata prestazione.
Infatti, durante lo sciopero, il rapporto di lavoro è sospeso e sono temporaneamente congelati anche gli obblighi delle parti, per cui il lavoratore non è tenuto alla prestazione lavorativa e il datore di lavoro non gli deve la retribuzione. Inoltre l'astensione deve essere volontaria.
Ai lavoratori è consentito fare propaganda e riunirsi in assemblea all'interno dell'azienda per illustrare e dibattere i motivi dello sciopero, ma l'informazione e l'opera di persuasione non devono trasformarsi in costrizioni, perché altrimenti verrebbe violata la libertà di lavoro.