I diritti politici
Il Titolo IV della Costituzione, relativo ai rapporti politici, può essere idealmente diviso in due parti: la prima è dedicata a due temi fondamentali, il diritto di voto e la partecipazione a partiti politici, la seconda riguarda invece i doveri dei cittadini.
Il diritto di voto rappresenta il risultato di una lunga evoluzione storica e di grandi rivendicazioni sociali e politiche: basti considerare che, all'indomani della formazione del Regno d'Italia (1861), poteva partecipare alle votazioni solo il 2 della popolazione (ossia i cittadini maschi che sapevano leggere, scrivere e possedevano una certa ricchezza). Successivamente tale diritto è stato progressivamente ampliato e, solo dal 1946, esteso alle donne.
Attualmente l'articolo 48 riconosce il diritto di voto a tutti i cittadini, uomini e donne (suffragio universale), che abbiano raggiunto l'età richiesta dalla legge. Il corpo elettorale è l'insieme di tutti i cittadini maggiorenni, senza alcuna distinzione di sesso, di censo o di istruzione.
Elettorato attivo e passivo
Il diritto di voto è un diritto fondamentale in uno Stato democratico: infatti il termine "democrazia" significa, letteralmente, "governo del popolo".
I cittadini non solo possono esprimere il loro voto (elettorato attivo), ma se lo desiderano possono anche presentarsi come candidati alle elezioni (elettorato passivo). I requisiti ufficialmente richiesti per esercitare il diritto di voto sono la cittadinanza e la maggiore età.
Per garantire nel modo migliore che l'espressione del diritto avvenga in maniera democratica, la Costituzione afferma che il voto deve essere:
• personale (può essere esercitato solo personalmente dal votante, senza possibilità di farsi sostituire da altri);
• uguale (ogni persona può esprimere un voto);
• libero (ciascuno può votare secondo le proprie convinzioni personali);
• segreto (chi vota ha diritto che nessun'altra persona venga a conoscenza della sua scelta).
L'elettore, dunque, deve per esempio entrare nella cabina elettorale da solo, a meno che determinate menomazioni (cecità, mutilazioni ecc.) non glielo consentano; in questi casi è ammessa la presenza di una persona autorizzata.
Qualunque sia il voto espresso e da chiunque sia espresso deve valere uno.
Durante il regime fascista le schede erano di colore diverso secondo il voto espresso e, quindi, riconoscibili dall'esterno oppure avevano il voto prestampato.
Pertanto oggi l'elettore esercita il diritto di voto isolato in una cabina e qualunque segno sulla scheda che possa svelare la sua identità ne determina la nullità.
I cittadini sono chiamati a eleggere i membri del Parlamento (elezioni politiche), gli amministratori delle Regioni e degli enti locali (elezioni amministrative) e i rappresentanti al Parlamento europeo (elezioni europee).
Il voto come dovere civico
L'articolo 48 considera il voto un dovere civico. Non si tratta, cioè, di un dovere giuridico, in quanto i cittadini non sono costretti a votare e se non esercitano questo loro diritto non vanno incontro a sanzioni. Il voto rimane tuttavia un dovere del cittadino in quanto membro di uno Stato democratico.
Non partecipare al voto (astensionismo) significa non esercitare la sovranità popolare; non votando, infatti, si va contro al principio fondamentale su cui si fonda la democrazia, che è quello della partecipazione alla vita pubblica.
Sono esclusi dal diritto di voto: i minori di età, i condannati a pene gravi o moralmente indegni, come i condannati a pene superiori a cinque anni di reclusione per delitti contro le persone.
Il diritto di voto ai cittadini residenti all'estero
Il comma 3 dell'articolo 48 prevede il riconoscimento del diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero.
Tale comma è stato inserito in seguito a un'integrazione dell'articolo stesso (l. cost. 1/2000), per consentire ai cittadini emigrati l'esercizio del diritto di voto per eleggere i membri del Parlamento (elezioni politiche) e in occasione dei referendum abrogativi (articolo 75) e costituzionali (articolo 138).
I partiti politici
È garantita a ogni cittadino la possibilità di iscriversi liberamente a un partito politico. I partiti politici sono associazioni, costituite da persone, il cui scopo principale è quello di influire sulle scelte politiche dello Stato, seguendo un certo programma. Infatti, i partiti politici rappresentano il filtro attraverso il quale la società civile porta a conoscenza delle istituzioni le proprie necessità e i propri interessi.
L'influenza effettiva dei partiti politici nella realtà italiana è davvero molto forte, poiché spesso gli esponenti più rappresentativi dei partiti svolgono anche funzioni di ministro o di Presidente del Consiglio e possono quindi influenzare in modo concreto le scelte più importanti del nostro Stato.
La Costituzione garantisce a tutti i partiti di poter svolgere le loro attività e perseguire, in modo democratico, gli obiettivi che essi ritengono più opportuni per il miglioramento della nostra società.
La libertà dei cittadini di associarsi in partiti politici deve, però, sottostare a una condizione: i partiti devono accettare il "metodo democratico", cioè tutti i principi e i meccanismi su cui si basa la democrazia, per risolvere i problemi della collettività secondo la propria ideologia.
La sua funzione specifica è quella di proporre i propri rappresentanti negli organi istituzionali (Parlamento, Comune, Regione ecc.), in modo da concorrere a «determinare la politica nazionale».
La libertà di associazione politica incontra però alcuni limiti di natura costituzionale per quanto riguarda la libera formazione dei partiti e la libertà dei cittadini di aderire a un partito.
Riguardo alla libertà di formazione «è vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista» (XII Disposizione transitoria), in quanto i Costituenti hanno voluto evitare che si potessero costituire partiti che fossero espressione di ideologie fasciste e potessero avere fini antidemocratici.
Per quanto riguarda, invece, la libertà di adesione, non possono aderire ad alcun partito alcuni dipendenti pubblici, come i magistrati, i militari, i funzionari e gli agenti di polizia ecc. (articolo 98, comma l), perché aderire a un partito significa assumere una posizione di parte e, per determinati cittadini, dato il particolare servizio che svolgono, è indispensabile mantenere una condizione di imparzialità.
Il ruolo dei partiti
L'articolo 49 considera i partiti politici lo strumento per attuare concretamente la democrazia rappresentativa perché sono il tramite tra la collettività e le istituzioni.
I partiti, in particolare, elaborano i programmi di governo; propongono i candidati da eleggere negli organi istituzionali; indirizzano gli elettori nella scelta degli stessi candidati. In tal modo, i partiti determinano la politica nazionale.
Dall'articolo 49 discende anche la garanzia del pluripartitismo: dalla diversità delle idee e degli interessi nascono più partiti e la possibilità per i cittadini di scegliere tra alternative diverse a garanzia della democrazia (pluralismo democratico).
I partiti sono associazioni di fatto e, in quanto tali, devono sottostare ai limiti stabiliti per le stesse dalla Costituzione (articolo 18): lo Statuto e il programma devono essere indirizzati a fini democratici.
La loro attività deve tendere a mantenere e a rafforzare le istituzioni democratiche e non a sovvertire i fondamenti dello Stato; pertanto, lo Statuto e l'identità dei dirigenti di un partito devono essere resi pubblici e l'organizzazione dello stesso non può essere di tipo militare.
Pur essendo organizzazioni private, i partiti svolgono una funzione pubblica proprio perché garantiscono ai cittadini la partecipazione alla vita politica.
A tal fine, in occasione delle elezioni, oltre a designare i candidati per la formazione delle liste elettorali, indirizzano i propri messaggi agli elettori durante la campagna elettorale.
Dopo le elezioni, il partito o la coalizione che ottiene il maggior numero di voti costituisce il Governo centrale o guida le amministrazioni locali.
Democrazia diretta: la petizione
L'articolo 50, nel riconoscere a tutti i cittadini il diritto di rivolgersi alle Camere mediante una petizione, introduce il primo istituto di democrazia diretta disciplinato dalla Costituzione.
La petizione è un diritto politico riconosciuto a ogni cittadino, che può manifestare direttamente la sua volontà per richiamare l'attenzione del Parlamento su un problema di interesse generale.
In altri termini, la petizione è un atto con il quale i cittadini mettono a conoscenza il Parlamento di determinati problemi di interesse pubblico e ne sollecitano la soluzione.
Le Camere, però, una volta che sono state messe a conoscenza della questione, non hanno alcun obbligo di provvedere, in quanto la petizione è soltanto un canale di comunicazione tra il cittadino e il Parlamento. È importante rilevare che la petizione è un diritto riconosciuto a tutti i cittadini, elettori e non elettori.
È tuttavia scarsamente utilizzato, nonostante sia un mezzo diretto per comunicare con i propri rappresentanti: le Camere hanno sempre dato poca importanza alle petizioni, e i cittadini, d'altro canto, hanno a disposizione altri mezzi più rapidi e più efficaci(partiti politici, sindacati ecc.) per comunicare con i loro rappresentanti.
Per i caratteri che la contraddistinguono, la petizione può essere facilmente praticabile da tutti perché può essere presentata da tutti i cittadini, anche singolarmente; per la sua stesura non è richiesta alcuna forma particolare; è prevista come unica formalità l'autenticazione della firma del proponente; può riguardare qualsiasi tipo di problema, purché sia di interesse collettivo.
Democrazia diretta: il referendum abrogativo
L'articolo 75, al comma 1, prevede il referendum popolare per l'abrogazione totale o parziale di un atto normativo, che può essere richiesto da 500.000 elettori o da cinque Consigli regionali. Il referendum non è ammesso soltanto nei casi indicati al comma 2: leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
La partecipazione al referendum è consentita ai cittadini che hanno compiuto 18 anni e godono dei diritti politici. Il referendum è valido soltanto se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto (quorum) e si esprime a favore dell'abrogazione la maggioranza dei voti validi.
L'articolo 75 dispone che la procedura per indire il referendum deve essere stabilita da una legge ordinaria: l'istituto referendario è stato disciplinato dalla legge 352/1970 che, oltre a dare attuazione al testo costituzionale, ha previsto che la richiesta di referendum deve essere presentata tra il 10 gennaio e il 30 settembre di ogni anno; che il referendum non può essere richiesto nell'anno in cui sono previste le elezioni politiche per il rinnovo delle Camere e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Parlamento; che in caso di risultato contrario all'abrogazione, una nuova proposta per abrogare la stessa legge può essere presentata solo dopo che siano trascorsi cinque anni.
Nel nostro ordinamento, nonostante il referendum possa essere impiegato solo in senso negativo, cioè per abrogare una legge già esistente (referendum abrogativo) e non per introdurne una nuova (referendum istitutivo) come in altri Paesi europei (Svizzera, Francia), esso ha comunque un'importanza particolare, in quanto, mediante questo istituto di democrazia diretta, i cittadini possono eliminare quei provvedimenti legislativi voluti dalla maggioranza parlamentare, ma che non rispondono pienamente alloro volere.
L'accesso alle cariche e agli uffici pubblici
Nell'articolo 51, che disciplina l'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive, viene ribadita in primo luogo l'uguaglianza dei cittadini, in quanto il legislatore ha inteso rimuovere il limite del sesso, che in passato non consentiva alle donne di assumere determinati incarichi.
Oggi le donne possono accedere a qualsiasi carica elettiva (consigliere comunale, Sindaco, parlamentare ecc.), così come possono aspirare a una carica pubblica (Magistratura, forze di polizia, forze armate ecc.), anche se in realtà la loro presenza in alcuni settori è ancora piuttosto contenuta.
L'articolo 51, al comma 2, prevede poi l'ammissione agli uffici e alle cariche pubbliche anche per gli italiani che vivono all'estero. Inoltre, ha esteso il diritto di votare ed essere eletti anche ai cittadini comunitari sia per le elezioni del Parlamento europeo (l. 9/1989) sia per le elezioni comunali (d.lgs. 197/1996).
All'ultimo comma l'articolo 51 dispone che chi ricopre una carica elettiva deve avere la possibilità di dedicarsi pienamente a tale mandato: al riguardo, è stata emanata una normativa specifica che riconosce agli amministratori pubblici il diritto di usufruire di permessi sul lavoro o, in determinati casi (Sindaco, deputato ecc.), di essere esonerati dall'attività lavorativa per la durata del mandato e di ricevere un'indennità. In tal modo tutti possono ricoprire una carica elettiva, e l'esercizio dei diritti politici è garantito pienamente a chiunque.
Le pari opportunità
Per dare più spazio alla presenza femminile per l'accesso sia alle cariche elettive sia agli uffici pubblici, le pari opportunità che, in seguito a una modifica del comma 1 dell'articolo 51 (I. cost. 112003), sono state introdotte nella Costituzione, sono una condizione fondamentale della democrazia. Il nuovo dettato costituzionale però non ha ancora trovato piena attuazione.
Per le elezioni del Parlamento europeo è stata introdotta la cosiddetta "legge delle quote rosa" (I. 90/2004), in base alla quale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.
Per le elezioni amministrative per i Comuni con più di 5000 abitanti è stata introdotta la preferenza di genere, per cui l'elettore può esprimere fino a due preferenze a condizione che vadano a candidati di sesso diverso.
Inoltre, i candidati dello stesso sesso non possono superare i due terzi del totale (I. 215/2012); per i Comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti, nella giunta nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 (I. 56/2014).
Nell'attesa di un'attuazione completa di quanto disposto dalla Costituzione, le disposizioni finalizzate alla tutela in materia di pari opportunità sono state raccolte in un unico testo, il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (d.lgs. 198/2006).