Gli articoli dal 29 al 34 sono dedicati ai diritti etico-sociali - ovvero i diritti che spettano a una persona non come individuo, ma come membro di una collettività - e riguardano famiglia, salute e istruzione. I più importanti princìpi in materia di famiglia sono contenuti negli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.
Innanzitutto, la Costituzione definisce la famiglia come «società naturale fondata sul matrimonio»: è infatti un'istituzione che si regge su valori e regole morali propri, preesistenti a quelli dello Stato e allo Stato stesso.
In altri termini la famiglia appartiene a quei princìpi di natura che si sono formati con l'uomo e modificati ed evoluti con lui; nel momento in cui lo Stato ne ha riconosciuto i fondamenti e li ha ritenuti meritevoli di tutela, sono diventati istituti giuridici.
Il matrimonio
La famiglia si forma con il libero consenso di un uomo e di una donna e acquista valore giuridico con il matrimonio, che le conferisce legittimazione sociale.
Il matrimonio è dunque l'atto giuridico solenne mediante il quale i futuri coniugi esprimono liberamente la volontà (consenso) di vivere insieme e di assolvere reciprocamente agli impegni che derivano da tale atto.
I Costituenti, ponendo il matrimonio come presupposto della famiglia, hanno inteso riconoscere come famiglie legittime soltanto i nuclei familiari che poggiano su tale vincolo.
Hanno tuttavia preso atto che le unioni non fondate sul vincolo matrimoniale (famiglia di fatto): pur non potendo essere equiparate alle famiglie legittime, sono una realtà e che da questa forma di convivenza derivano diritti e doveri, per cui, anche se indirettamente, le hanno riconosciute meritevoli di tutela.
Nel nostro ordinamento le forme di matrimonio ammesse sono due: il matrimonio civile e il matrimonio religioso con effetti civili (concordatario).
Nel primo la dichiarazione di volontà viene espressa pubblicamente e personalmente davanti al Sindaco o a un suo delegato, dopo che è stata fatta la pubblicazione.
Per la validità del matrimonio, oltre alla pubblicazione, devono essere rispettate altre condizioni previste dalla legge (età, salute mentale, stato civile libero) e, da parte del celebrante deve essere data lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile, le cui condizioni devono essere accettate da entrambi i coniugi.
Il matrimonio religioso viene celebrato davanti a un sacerdote cattolico. Perché tale matrimonio abbia effetti giuridicamente rilevanti per l'ordinamento italiano, sia cioè equiparato al matrimonio civile, devono essere osservati i requisiti previsti dal Concordato del 1929 tra la Santa Sede e lo Stato italiano e cioè: prima della celebrazione del matrimonio le pubblicazioni devono essere fatte in una chiesa e nella sede del Comune; dopo la celebrazione il ministro di culto deve dare lettura degli articoli del codice civile relativi ai diritti e ai doveri dei coniugi; l'atto di matrimonio deve essere redatto in due originali e trascritto nei registri dello stato civile (altrimenti il vincolo matrimoniale ha efficacia solo in ambito religioso).
Chi si sposa solo con il rito religioso non contrae matrimonio per lo Stato italiano.
Per quanto riguarda, infine, coloro che appartengono a una religione diversa da quella cattolica, il matrimonio religioso ha validità anche agli effetti civili solo per quelle confessioni con le quali lo Stato italiano ha stipulato le cosiddette intese.
L'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi
L'articolo 29 stabilisce la parità tra marito e moglie, affermando che il matrimonio è fondato sulla «eguaglianza morale e giuridica dei coniugi». Tale espressione significa che l'uguaglianza riguarda sia i rapporti personali (per esempio la regola del rispetto o della fedeltà deve valere per entrambi i coniugi nello stesso modo), sia i rapporti patrimoniali, nel senso che entrambi i coniugi, in relazione alle loro rispettive capacità, devono contribuire ai bisogni della famiglia.
Oggi quindi non esiste più la famiglia patriarcale a struttura piramidale al cui vertice si trovava il capofamiglia, che esercitava il potere su tutti i componenti del clan familiare, tipica dell'epoca preindustriale.
La famiglia moderna infatti si fonda sull'uguaglianza dei coniugi e, quindi, sul loro consenso reciproco, anche in virtù del diverso ruolo della donna, la cui attività non è più limitata all'ambito domestico, e del nuovo rapporto uomo-donna e genitori-figli, che sono in contrasto con la concezione del "patriarca" e del "padre-padrone".
Il divorzio
La Costituzione non prevede l'indissolubilità del matrimonio e questo ha reso più facile l'introduzione del divorzio
(l. 898/1970). Di conseguenza, il matrimonio può essere sciolto e non ha più effetti ai fini civili, per cui, gli ex coniugi sono liberi di contrarre nuove unioni civili. Per la Chiesa cattolica, invece, il matrimonio concordatario rimane indissolubile, salvo i casi di nullità previsti dal diritto canonico.
Nel 1970, quando è stato introdotto il divorzio, la società italiana era divisa e i cattolici si sono impegnati per sottoporre la legge a referendum. La maggioranza degli italiani, però, si espresse a favore del divorzio.
La richiesta di divorzio può essere fatta da uno o da entrambi i coniugi. In seguito ad alcune modifiche introdotte successivamente, oggi il matrimonio può essere sciolto se non è stato consumato; se uno dei due coniugi è stato condannato all'ergastolo o a più di 15 anni; in caso di separazione legale che fino al 2015 doveva essere ininterrotta per tre anni.
La legge 55/2015 ha però introdotto il cosiddetto divorzio breve, in base al quale il matrimonio può essere sciolto dopo sei mesi di separazione ininterrotta e consensuale o dopo dodici mesi se è ininterrotta e giudiziale.
Con il divorzio vengono meno i doveri personali dei coniugi (fedeltà, coabitazione). Permangono, invece alcuni obblighi patrimoniali nei confronti del coniuge economicamente più debole (assegno di mantenimento) e i doveri di entrambi i coniugi nei confronti dei figli.
La riforma del diritto di famiglia
Il riconoscimento della parità tra i coniugi è stato introdotto con la riforma del diritto di famiglia (I. 151/1975) che ha fissato i diritti e i doveri che derivano dal matrimonio. Il marito ha perso il ruolo di "capo della famiglia" e non ha più un potere di supremazia, in quanto spetta a entrambi i coniugi concordare l'indirizzo della vita familiare fondato sulla solidarietà e sulle responsabilità comuni.
Il marito, pertanto, non può più imporre le sue decisioni alla moglie e non è più il titolare esclusivo della "patria potestà" sui figli, che è stata sostituita dalla "potestà dei genitori".
La nuova normativa è improntata sulla collaborazione tra i coniugi, che mantengono ognuno la propria individualità e sono liberi di compiere le proprie scelte professionali e sociali. Tra l'altro, la moglie non assume più il cognome del marito, ma lo aggiunge al proprio e, in determinate circostanze, come nell'attività professionale, può usare soltanto il suo.
Come accennato, i diritti ed i doveri che derivano dal matrimonio (fedeltà, assistenza morale e materiale) sono gli stessi per entrambi i coniugi. Nella vecchia normativa, ad esempio la fedeltà era un dovere reciproco, ma era considerato reato solo l'adulterio della moglie.
La tutela dei figli
La Costituzione impone ai genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i propri figli (art. 30), obbligo che riguarda non solo i figli nati all'interno del matrimonio, ma anche quelli nati al di fuori del matrimonio (la legge 10/12/2012, n. 219, ha eliminato qualsiasi distinzione tra i figli).
Il comportamento non corretto dei genitori o l'incapacità degli stessi di assolvere ai loro obblighi nei confronti dei figli possono tuttavia provocare conseguenze pregiudizievoli per la prole. In tal caso, lo Stato si riserva il diritto di sospendere o togliere loro la potestà genitoriale e disporre l'allontanamento dei figli, assumendosi l'impegno di provvedere al mantenimento materiale e all'educazione di questi bambini che, altrimenti, sarebbero abbandonati a se stessi.
La norma è diretta alla tutela di tutti i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, sulla base di una concezione di famiglia come "comunità allargata", che considera cioè i figli nati fuori del matrimonio integrati nel regime familiare (purché non siano intralciati gli interessi della famiglia legittima).
I figli nati fuori dal matrimonio (figli naturali) fino al 2012 non sono però stati considerati uguali ai figli nati da genitori regolarmente sposati (figli legittimi). Soltanto con la l. 219/2012, che ha apportato le dovute modifiche ad alcuni articoli del codice civile, la normativa è stata adeguata a quanto previsto dalla Costituzione (art. 30).
Con le vecchie disposizioni i figli nati fuori dal matrimonio non erano adeguatamente tutelati, in quanto non era riconosciuto loro alcun legame di parentela con i familiari dei loro genitori: i "figli naturali" non avevano insomma nonni, zii e cugini. Oggi non ha più importanza che i genitori siano o non siano sposati: non esiste più la distinzione tra figli legittimi e figli naturali, tutti i bambini hanno gli stessi diritti e sono tutti uguali davanti alla legge.
I figli, oltre ad avere il diritto a essere educati e mantenuti, hanno diritto al nome e a una parte del patrimonio familiare; ma, da parte loro, hanno il dovere di rispettare i genitori, di vivere in famiglia (fino al compimento della maggiore età) e di collaborare alle necessità della stessa secondo le proprie capacità.
Gli interventi a favore della famiglia
L'articolo 31 prevede un impegno dello Stato diretto ad agevolare sia la formazione delle famiglie e la tutela di quelle più numerose, sia la predisposizione di norme a favore della maternità e dell'infanzia.
I Costituenti erano consapevoli che la famiglia si stava trasformando in senso nucleare (cioè composta solo dai coniugi e dai figli), una formazione sociale che, per molti aspetti (economici, di assistenza e di aiuto reciproco tra i componenti) non era più autosufficiente.
Hanno quindi ritenuto necessario che lo Stato non dovesse limitarsi a riconoscere i diritti della famiglia, ma dovesse intervenire per la sua tutela e il suo sviluppo, raccomandando ai futuri legislatori di predisporre misure economiche e assistenziali tali da garantire a ciascun nucleo familiare la possibilità di vivere dignitosamente.
Nel corso degli anni sono state stanziate numerose provvidenze economiche (assegno per il nucleo familiare, sgravi fiscali) e sociali (asili nido, consultori familiari) a favore delle famiglie perché siano messe in condizione di far crescere i figli in maniera adeguata e sia avviata favorevolmente la loro socializzazione.
Dal lo gennaio 2018 per le famiglie in condizioni di povertà assoluta (reddito non superiore a 6000 euro annui) è previsto il cosiddetto Reddito di inclusione (Rei), che consiste in un assegno mensile tra 190 e 485 euro in base ai componenti del nucleo familiare, accompagnato da un progetto di reinserimento sociale e lavorativo (servizi di formazione). Il Rei viene erogato per diciotto mesi e non può essere richiesto di nuovo prima di sei mesi.
Ricordiamo anche altri provvedimenti come la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e la ratifica della Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
Il Garante per l'infanzia
A favore della famiglia è stata istituita anche l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.
Il Garante ha funzioni di varia natura: consultive, di garanzia, di promozione ecc. Esprime pareri sulle proposte di atti normativi relativi alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; promuove studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; collabora con la Commissione parlamentare omonima.
Per rivolgersi all'Autorità garante, anche al fine di segnalare violazioni dei diritti dei minori o situazioni a rischio di violazione degli stessi, esiste un apposito numero telefonico gratuito, il 114.
Le misure di protezione per maternità, infanzia e gioventù
L'articolo 31, all'ultimo comma, attribuisce alla Repubblica l'ulteriore compito di proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo: significativi sono gli interventi a tutela della maternità e della paternità (d.lgs. 151/2001) e per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza (l. 285/1997).
Il diritto alla salute costituisce uno degli aspetti più complessi dell' attuale società. Infatti, questo tipo di tutela non può certo essere limitata alla semplice cura delle patologie e alla loro prevenzione, ma deve anche essere intesa come ricerca di una migliore qualità della vita per tutti.
Purtroppo, oggi l'ambiente in cui viviamo è caratterizzato da alti livelli di inquinamento dovuti alle attività industriali, ai mezzi di trasporto, ai comportamenti dei cittadini e alle nuove tecnologie: basti pensare, per esempio, ai problemi collegati all'emissione di onde elettromagnetiche.
La Costituzione considera la salute un diritto sia del cittadino sia della collettività. Il vecchio concetto di integrità fisica, intesa come assenza di malattia, è stato perciò sostituito dalla tutela della salute, intesa come equilibrio psicofisico. In realtà non si tratta solo di curare, ma anche di prevenire: il diritto alla salute è garantito allorché è assicurata a tutti l'assistenza sanitaria e perché questo avvenga deve essere rimosso il condizionamento economico.
Il servizio sanitario deve essere cioè un servizio pubblico, che mira a garantire le prestazioni mediche e farmaceutiche necessarie e si impegna ad assicurare cure gratuite alle persone indigenti.
Il Servizio sanitario nazionale
Il diritto all'assistenza sanitaria è stato attuato pienamente con la riforma sanitaria (l. 833/1978) che ha istituito il Servizio sanitario nazionale, basato sul principio della parità di trattamento.
Le prestazioni garantite dal Servizio sanitario nazionale riguardano la prevenzione, la cura e la riabilitazione e comprendono l'assistenza sanitaria di base (medico e pediatra di famiglia) e specialistica, gli accertamenti diagnostici, il ricovero ospedaliero, il servizio di guardia medica e di emergenza (118), nonché la medicina veterinaria e l'assistenza sociale.
Come è noto, attualmente il Servizio sanitario nazionale, strutturato su base regionale, eroga a favore della popolazione prestazioni molto spesso gratuite o gravate solo da un piccolo contributo (il cosiddetto ticket, che va versato da coloro che superano un certo reddito). Tale situazione ha, tuttavia, originato costi economici rilevanti a fronte di servizi che, in alcuni casi, non risultano adeguati alle aspettative dei cittadini.
In base alla Costituzione la gestione del Servizio sanitario nazionale spetta alle Regioni (artt. 117 e 118); lo Stato, infatti, trasferisce le risorse alle Regioni e attraverso il Piano sanitario nazionale programma e coordina i servizi e verifica che siano offerte a tutti prestazioni della stessa qualità.
L'erogazione delle prestazioni, invece, spetta alle Aziende sanitarie locali (Asl) dislocate su tutto il territorio nazionale.
Il divieto di imposizione di trattamenti sanitari
Infine, all'articolo 32, comma 2, la Costituzione precisa che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento medico, salvo che ciò sia imposto espressamente dalla legge, come nel caso della necessità di debellare una grave infezione che si sta propagando tra la popolazione. In ogni caso, nello svolgimento delle terapie, deve sempre essere rispettata la persona.
L'individuo è comunque libero di rifiutare interventi sulla propria persona, soprattutto se si tratta di farmaci o terapie sperimentali. Il trattamento può essere imposto soltanto se esiste la certezza di un vantaggio diretto per la persona e se, indirettamente, ne tragga un beneficio tutta la collettività.
L'esempio classico sono le vaccinazioni obbligatorie per prevenire alcune malattie infettive particolarmente diffuse (difterite, poliomielite, tetano), imposte perché rivestono una grande importanza per la prevenzione della salute pubblica.
Sono comunque leciti i trattamenti sanitari effettuati contro la volontà del paziente qualora questi sia in pericolo di vita o quando il non intervento potrebbe arrecare un grave danno alla salute e all'integrità fisica.
Il biotestamento
Nel 2017 è stato introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto biotestamento (1. 219/2017). Questa legge consente a ognuno di noi di riflettere su quello che potrà essere il "fine vita" e con le Disposizioni anticipate di trattamento (Dat) esprimere la propria volontà riguardo all'assistenza sanitaria nel caso in cui una malattia inguaribile ci renda incapaci di decidere o di comunicare.
Con il biotestamento viene riconosciuto il diritto di autodeterminazione della persona, il diritto cioè di decidere anticipatamente riguardo ai trattamenti sanitari e al rifiuto dell'accanimento terapeutico, in armonia con l'articolo 32 della Costituzione. Le Disposizioni anticipate di trattamento devono essere redatte per iscritto e devono essere firmate in Comune o davanti a un notaio; con le stesse modalità possono essere revocate.
Il diritto alla salubrità dell'ambiente
Tutela della salute non significa limitarsi ad assicurare l'assistenza sanitaria, in quanto l'integrità psicofisica della persona dipende in maniera determinante dall'ambiente in cui vive e soltanto se una persona è integrata e in armonia con esso si può considerare "sana". Proprio per questo, nel diritto alla salute deve essere ricompreso anche il diritto a un ambiente salubre: le cause che provocano l'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo devono essere eliminate e l'assetto urbanistico deve essere concepito privilegiando il diritto alla salute dei cittadini.
Le violazioni del diritto a un ambiente salubre, anche se non comportano un danno economico, possono determinare comunque il diritto a un riconoscimento derivante dal cosiddetto danno biologico, cioè una lesione dell'integrità psicofisica di una persona anche se non ha subìto un danno patrimoniale. Per esempio un insediamento industriale deve trovare una collocazione adeguata, dislocata rispetto ai centri abitati e deve essere munito di impianti non inquinanti, in modo da non provocare effetti nocivi sulle persone.
L'istruzione rappresenta un aspetto di particolare importanza nella formazione e nella vita di ogni persona; da essa dipendono infatti le scelte professionali future, la cultura personale, il modo di pensare e di agire. La scuola svolge dunque un ruolo nello sviluppo sociale del Paese e della civiltà democratica.
Lo Stato ha il compito di stabilire le norme generali relative all'istruzione e di istituire scuole di ogni tipo, ordine e grado; il fine è quello di garantire a tutti, compresi indigenti e stranieri, un'istruzione libera e adeguata. La libertà d'istruzione è perciò riconosciuta a chiunque (pluralismo del sistema educativo). I privati possono istituire scuole, ma senza gravare sui conti dello Stato, e gli insegnanti sono liberi di adottare il metodo didattico che ritengono più adeguato.
Il diritto allo studio
In uno Stato civile e democratico, garantire l'istruzione a tutti è uno dei mezzi più importanti per eliminare le disparità. Soltanto chi ha un'istruzione adeguata può partecipare in modo consapevole alla vita dello Stato, mentre chi non ha avuto le stesse opportunità si trova in condizioni di inadeguatezza e spesso ai margini della società.
La Costituzione, perciò, all'articolo 34 dispone che sia consentito a tutti, cittadini e non cittadini, di "crescere", perché dalla crescita culturale di ognuno dipende lo sviluppo dell'intera società: il diritto alla cultura è un bene per tutti e soltanto una scuola che funziona può liberare la società dall'ignoranza e il Paese dall'arretratezza. È lo Stato che ha il compito di garantire a tutti i cittadini il diritto a una scuola aperta a tutti.
Tutti i ragazzi, senza alcuna distinzione, hanno quindi diritto di ricevere l'istruzione obbligatoria dalla prima elementare e per almeno otto anni (articolo 34, comma 2).
L'obbligo scolastico è un dovere per lo Stato, che deve garantire scuole statali in grado di assicurare il diritto allo studio per almeno dieci anni, è un dovere per i giovani e per i loro genitori sui quali ricade l'obbligo di mandare a scuola i propri figli fino a 16 anni.
In seguito alla riforma dell'intero sistema educativo (l. 53/2003) è previsto che, dopo la scuola dell'infanzia di durata triennale e non obbligatoria, l'obbligo scolastico sia assolto con la frequenza per cinque anni della scuola primaria e per tre anni della scuola secondaria di primo grado che si conclude con un esame di Stato. Terminato il primo ciclo è possibile accedere al secondo ciclo, strutturato in licei e istituti di istruzione e formazione professionale, i cui primi due anni sono obbligatori.
La scuola dell'obbligo è gratuita, mentre per gli anni successivi all'obbligo la famiglia deve affrontare una piccola parte del costo dell'istruzione superiore con il pagamento delle tasse scolastiche; tuttavia lo Stato garantisce aiuti finanziari (borse di studio, sussidi) ai più meritevoli perché la scuola sia veramente accessibile a tutti fino all'istruzione universitaria.
L'organizzazione del sistema scolastico
La Costituzione tutela la libertà d'insegnamento, la parità tra scuole pubbliche e private e il diritto all'istruzione anche per i meno abbienti. La libertà di insegnamento è diretta a garantire al docente il diritto di svolgere e sviluppare gli argomenti delle discipline insegnate nei modi che egli ritiene più idonei, senza alcun vincolo di natura ideologica, politica o religiosa.
La Costituzione prevede anche la possibilità di istituire scuole private, al fine di permettere agli studenti di scegliere il tipo di scuola più adatto alle loro esigenze formative: i titoli di studio rilasciati dalle scuole private, qualora siano rispettati alcuni requisiti stabiliti dalla legge, sono equiparati a quelli rilasciati dalle scuole pubbliche.
Al comma 1 dell'articolo 33 viene sancita la libertà dell'arte, della scienza e del loro insegnamento che, in concreto, consiste nella libertà dell'artista, dello scienziato e di tutti coloro che si occupano di cultura e quindi anche del docente, il cui ruolo è trasmettere il proprio patrimonio di conoscenza alle nuove generazioni, mettendole in condizioni di sviluppare a loro volta la cultura e la ricerca scientifica.
L'istruzione deve favorire nei giovani lo sviluppo delle capacità critiche e di analisi della realtà, influendo favorevolmente sulla loro crescita. Soltanto la formazione di un pensiero libero e indipendente è garanzia di spirito democratico; perciò la cultura deve essere trasmessa in modo da stimolare il pluralismo delle idee, in quanto elemento fondamentale della democrazia.
Il ruolo del docente
La libertà di insegnamento viene considerata un'applicazione della libertà di manifestazione del pensiero (articolo 21) che, trasferita al mondo della scuola, consiste nella possibilità per il docente di utilizzare i metodi, i mezzi e i contenuti che ritiene più idonei allo scopo.
Il docente, così come non è assoggettato a vincoli di natura politica o ideologica da parte dello Stato, non deve cadere nell'indottrinamento e deve rispettare l'obiettività, esprimendo le sue opinioni personali, ma facendo conoscere agli allievi tesi diverse al fine di promuovere il confronto delle idee.
L'azione dello Stato
Lo Stato ha il compito di indirizzare l'attività di insegnamento, ovvero di predisporre le linee guida per ogni ordine e grado di istruzione e istituire scuole statali.
L'articolo 33 prevede comunque un'organizzazione scolastica di natura pluralistica e riconosce anche a enti e privati il diritto di istituire scuole e istituti di educazione.
Il diritto all'istruzione viene esercitato attraverso la possibilità di frequentare gratuitamente i corsi scolastici della scuola dell'obbligo (primaria e secondaria di primo grado) e, successivamente, di proseguire gli studi mediante la corresponsione di forme di sussidio, come borse di studio a favore degli allievi che, pur essendo capaci e meritevoli, non hanno possibilità economiche per continuare a studiare.