Piedimonte_16

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Cap. XVI

PIEDIMONTE ELEVATA A CITTÀ

(pp. 134-138)

IL PRIVILEGIO DI CARLO VI – Non era cosa facile conseguire per una Terra, nei tempi passati, il titolo onorifico di « Città ». Occorrevano requisiti e condizioni speciali. Piedimonte, reputato un paese importante per popolazione, ampiezza di territorio, industrie manifatturiere, ecc. poté conseguire quest’ambito titolo.

Infatti l’Imperatore Carlo VI d’Austria volle elevare Piedimonte a Città con suo Privilegio in data 23 dicembre 1730, non già nel 1728 come dicono il Trutta, il Mennone ed il Perrotti, o nel 1734 come vorrebbe il Granata. Questo documento in originale – rinvenuto dopo centottantasei anni – venne donato, nel 1916, al Museo Civico, dalla Signora Antonietta Gaetani-Campagna, Duchessa di Laurenzana. Esso, scritto, in latino, composto di sedici pagine pergamenate unite da un nastro di seta gialla, ha un bel corsivo largo e chiaro, ed è corredato, sulla prima pagina, del sigillo di Carlo VI, e, sulla quindicesima, della firma autografa del Sovrano: « Yo el Rey », come soleva firmare quell’augusto personaggio. È corredato, inoltre, delle firme dei Ministri del tempo, e porta sulla sedicesima pagina la registrazione e l’indicazione della tassa pagata.

Il Privilegio venne esecutoriato con diploma del Viceré Conte De Harrach il 14 agosto 1731. Questo diploma, ugualmente donato come l’altro, è formato di dodici pagine, unite dal solito nastro di seta gialla, ed è scritto in corsivo corrente. È corredato, nell’ultima pagina, della firma autografa dello stesso Viceré e di quelle di alcuni funzionari, nonché della data di registrazione.

CIÒ CHE DICE IL PRIVILEGIO – L’interessante documento merita di essere conosciuto per le innumeri notizie che elenca, per lo stato di grandezza raggiunto da Piedimonte in quell’epoca, e perché esso è effettivamente di un’importanza peculiare per la storia del nostro paese. Pubblicato nel 1916 dall’Archivio Storico del Sannio Alifano nel suo testo latino, ne diamo ora l’integrale traduzione perché meglio possa essere valutato e considerato dai lettori.

« Carlo VI. Per grazia divina Imperatore sempre Augusto dei Romani, Re di Germania, di Castiglia, Aragona, Legioni, delle Due Sicilie, Gerusalemme, Ungheria, Boemia, Dalmazia, Croazia, Navarra, Granata, Toledo, Valenza, Galletiæ, Maiorca, Siviglia, Sardegna, Cordova, Corsica, Murge, Giennis, Algarbis, Algeria, Gibilterra, Isole Canarie, nonché delle Indie Orientali e isole occidentali di Terra ferma, Grande Oceano, Arciduca d’Austria, Duca di Borgogna, Brabante, Slesia, di Atene, e Neopatriæ. Principe di Svezia, Marchese del Sacro Romano Impero, di Borgovia, Moravia Superiore e Inferiore, Alsazia, Rossiglione, e Ceritania, Landgravio di Alsazia, Marchese di Oristano, e Conte di Goveano, Signore della Marca Sclavonia, di Porto Naone, Vizcayo, Molina, Saline di Tripoli, Merchlinia, etc.

Dichiariamo e notifichiamo pubblicamente a tenore della presente, essendo proprio dei Principi mostrare la beneficenza e la liberalità verso i sudditi benemeriti e meritevoli onorandoli di premi, di titoli e di favori in modo che, serbata la proporzione della giustizia distributiva in tutte le sue parti, siano più facilmente stimolati gli altri all’amore e alla fedeltà; Essendo state umiliate a Noi delle suppliche da parte del Reggimento e dei cittadini della Terra chiamata comunemente Piedimonte ché ci fossimo degnati di elevare la medesima alla dignità di Città, Noi considerando l’amore e la fedeltà mostrata costantemente in ogni tempo verso l’augustissima Nostra Casa Austriaca e sapendo per testimonianze di persone degne di fede che la predetta Terra di Piedimonte situata nel nostro Regno della Sicilia Citeriore formata di tre casali molto vasti, ossia di quartieri chiamati comunemente Vallata, Castello e Piedimonte (donde derivò il nome) abitata da circa dodicimila anime ed esser fornita di tutti i requisiti per i quali può essere elevata a grado di Città, poiché in essa si annoverano molti giuresperiti, dottori della facoltà medica e Regi Notai, e nativo e diretto Signore della medesima Terra il Signor Nicola Gaetani dell’Aquila d’Aragona Duca di Laurenzana che per lo spazio di quattro secoli detta Terra possiede col titolo e dignità di Principe e con l’anzianità di secondo principe tra i titolati e baroni del prelodato nostro Regno della Sicilia Citeriore; Ed egli stesso ogni anno per la retta amministrazione della Giustizia crea un Governatore versato nella giurisprudenza ed approvato dalla fedelissima Regia Giunta della nostra Città di Napoli, ed ivi si notano eretti otto monasteri di monaci claustrali dei quali sei della istituzione dei mendicanti, gli altri due dell’Ordine dei Celestini, e vi sono dei Minori Clerici Regolari con due Monasteri, per giunta, di Vergini Benedettine ed un Conservatorio ad uso di fanciulle povere, e due ricoveri, l’uno per i poveri pellegrini e l’altro pei cittadini forestieri infermi, un Seminario per l’educazione di tutti gli alunni diocesani, e parimenti due Monti di Pietà i cui amministratori mutuano il denaro ai poveri senza interesse;

Considerando inoltre il fatto che alla prelodata Terra di Piedimonte siano posti a capo due Sindaci, che sotto il nome di Giudici, sono rivestiti – durante quattro fiere annuali, che ivi si celebrano nei tempi stabiliti – della più ampia giurisdizione di giudicare nelle cause sì civile che penali, ed un Tribunale indipendente composto di quattro Consoli i quali valutano con accorto giudizio in ciò che riflette l’arte meccanica della lana, affinché gli artefici, di cui vi è gran numero, senza alcuna frode lavorino la lana dalla cui quantità non esigua deriva la sullodata ricchezza della Terra e si perfezionino nel modo migliore della loro arte, e sia per la cura e vigilanza di detto Tribunale per tutta l’Italia si è diffusa la fama grande ed onorevole, poiché si fabbricano panni di tutti i colori, consimili e identici a quelli che s’importano dall’Inghilterra e dall’Olanda e specialmente di colore scarlatto dei quali usano largamente le Nostre Legioni Cesaree di guarnizione nel citato Regno della Nostra Sicilia Citeriore ed anche i naturali come le genti forestiere, non solo per la qualità della tessitura, ma anche per la modicità del prezzo;

Vi è anche una manifattura di carta bianca di qualità scelta, e il territorio in cui è sita la citata Terra di Piedimonte è così ricco e fecondo di frutti che non solo fornisce ai propri abitanti ciò che è necessario al vitto ma somministra anche in abbondanza frumento alle nostre città e specialmente a quelle site nella Provincia di Lavoro, per cui si tengono due mercati la settimana;

Né è da passar sotto silenzio che la predetta Terra gode della preminenza di una Camera Riservata e della Sede del Vescovo di Alife, a causa della distruzione di questa Città e per comodo del medesimo nella detta Terra di Piedimonte, poiché il sullodato Vescovo ivi governa un numeroso ceto di Chierici e sono sottoposti alla sua giurisdizione molte Parrocchie e Collegiate nella detta Terra di Piedimonte;

Per questo e non immemori della munificenza e della liberalità Nostra verso i fedeli e diletti Nostri sudditi, abbiamo decretato di annuire con clemenza, nel modo come appresso, alla supplica della ricordata Terra di Piedimonte;

Onde a tenore della presente, di propria scienza, e per la Regia Nostra Autorità deliberatamente e pensatamente e per grazia speciale, nella pienezza della Regia Podestà, e con motu proprio, e con la deliberazione aggiunta del nostro Sacro Supremo Consiglio delle Spagne, esigiamo, promoviamo, insigniamo, eleviamo, fregiamo e illustriamo in perpetuo la surricordata Terra di Piedimonte in Città, e nel grado, nell’onore e nella dignità di Città; Di guisa che d’ora in poi da ogni e qualsivoglia persona di qualunque stato, grado, qualità, preminenza e condizione si trovi sia a voce che nelle scritture pubbliche e private, e in ogni circostanza sia nominata e chiamata e intitolata Città di Piedimonte; e goda e possa godere e usufruire in perpetuo di quelle facoltà dignità, preminenze, favori, immunità, libertà e prerogative delle quali per diritto, per uso, per consuetudine e diversamente in qualsiasi modo sono fornite e godono e furono solite, dovettero e potettero sinora esser fornite e goderne sino ad ora le altre nostre Città nel citato Nostro Regno della Sicilia Citeriore;

Ora agli Illustri, Rispettabili, Nobili, Magnifici, diletti Consiglieri e fedeli Nostri, al Vice Re, al Luogotenente e al Nostro Capitano Generale, al Gran Camerario, al Protonotario, al Maestro Giustiziere e ai loro Luogotenenti ed ai Razionali della Nostra Camera Sommaria, ai Gerenti ed ai Giudici della Gran Corte della Vicaria, al Segretario delle Divisioni, al Nostro Tesoriere Generale o a chi regge tale Officio, e agli Avvocati, ai Procuratori fiscali, specialmente ai Principi, ai Duchi, ai Marchesi, ai Conti e Baroni, ai Nobili, ai Militari e alle generose persone, e infine a tutti e singoli Ufficiali e sudditi Nostri maggiori e minori comunque riconosciuti sotto qualsiasi titolo, ufficio, autorità e potestà, presenti e futuri non solo del detto Nostro Regno della Sicilia Citeriore ma anche dell’altro dei Nostri Regni, diciamo, e, sotto stretta osservanza, incorrendo nella Nostra Cesarea Regia indignazione ed ira, e nella pena di cinquemila ducati da esigersi irremissibilmente contro chi agisce altrimenti e da versarsi nel Nostro Regio Erario, ordiniamo che con fermezza mantengano ed osservino in perpetuo tal Nostro privilegio, grazia e concessione, ed ogni e ciascuna cosa superiormente enumerata e facciano mantenere e inviolabilmente osservare a chi spetti in nessun caso contravvenendo a tali disposizioni per qualsiasi ragione o causa i predetti Ufficiali e sudditi nostri vogliano aver cara la citata Nostra grazia ed inoltre desiderino evitare d’incorrere nella Nostra ira ed indignazione e nella pena disposta;

A testimonianza di ciò abbiamo ordinato che la presente venga munita del sigillo degli affari adoperato pel Nostro Regno comune Regno del nominato Regno della Sicilia Citeriore, e l’abbiamo emessa a Vienna, Città di Nostra residenza il ventitre dicembre millesettecentotrenta, ventesimo del Nostro Impero Romano dei Nostri Regni, poi di Castiglia, Aragona, etc. ventottesimo di Ungheria, e ancora ventesimo di Boemia. Yoel Rey . Visto Marchese di Villasor Consigliere. Visto Positano Reggente. Visto Pertusato Reggente. Visto Almarza Reggente. Visto Perlongo Reggente. Visto Alvarez Reggente. Visto Comes a Perlas Consigliere. Visto de Esmandia Reggente. Il Signor Re lo mandò a me Paolo Bermudez della Torre. Fu pagato per il sigillo centocinquantacinque fiorini ».

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