L’11 aprile 2024 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno emesso il Regolamento 2024/1252 che “istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020”.
Considerato che:
l’accesso alle materie prime è essenziale per l’economia dell’Unione e per il funzionamento del mercato interno;
misure nazionali non coordinate volte a garantirne un approvvigionamento sicuro e sostenibile rischiano di compromettere il funzionamento del mercato interno;
le materie prime critiche sono spesso estratte in paesi o regioni specifici, a seconda della distribuzione geografica delle relative riserve;
il riciclaggio al termine del ciclo di vita dei prodotti ai fini del recupero delle materie prime critiche può avvenire spesso in paesi o regioni diversi da quelli in cui sono raccolti i rifiuti;
le materie prime critiche sono necessarie all’inizio di molte catene del valore industriali, sono spesso fattori produttivi indispensabili per una vasta gamma di settori strategici e svolgono, pertanto, un ruolo essenziale nel sostenere le attività economiche nel mercato interno e le perturbazioni dell’approvvigionamento potrebbero avere un impatto transfrontaliero significativo tra gli Stati membri.
In tale contesto, azioni non coordinate da parte degli Stati membri rischiano di falsare la concorrenza e di frammentare il mercato interno ed è, quindi, opportuno istituire un quadro comune dell’Unione per garantire l’accesso a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e per salvaguardare la resilienza economica e l’autonomia strategica aperta dell’Unione.
In primo luogo, tale quadro dovrebbe definire le materie prime considerate strategiche e critiche e rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento di tali materie prime nell’Unione, anche individuando e sostenendo alcuni progetti relativi alle materie prime, riconoscendoli come progetti strategici e cercando di incentivare il progresso tecnologico e l’efficienza delle risorse al fine di moderare l’aumento previsto del consumo di materie prime critiche nell’Unione.
Al fine di garantire che le misure stabilite nel presente regolamento si concentrino sulle materie prime più pertinenti, dovrebbero essere stilati un elenco di materie prime strategiche e un elenco di materie prime critiche.
Secondo il rapporto finale 2023 relativo allo “Studio di Materie Prime Critiche per la UE” (fig. 1) sono state identificate come critiche (CRM- Critical Raw Material) le 34 materie prime riportate in tab. 1, classificate in base alla loro importanza economica (funzione dell’uso, del valore aggiunto e della possibilità di essere sostituite) e al rischio di approvvigionamento (funzione della concentrazione in determinati paesi e dalla dipendenza dalle importazioni) (figg. 2, 3, 4):
Come sottolineato nelle note in tab. 1 e fig. 2, rame e nichel non sarebbero materie prime critiche ma sono state classificate come tali in quanto rispettano i seguenti parametri necessari alla qualifica di strategiche:
l’importanza strategica determinata :
dalla quantità di tecnologie strategiche (verde, digitale e applicazioni spaziali e di difesa) che impiegano la materia prima come fattore produttivo;
la quantità di una materia prima necessaria per la fabbricazione di tecnologie strategiche rilevanti;
la domanda di tecnologie strategiche rilevanti prevista a livello mondiale.
la crescita della domanda prevista, in funzione della relazione
DF/C = DF/GS
dove DF è la domanda per anno e GS la produzione mondiale annua
la difficoltà di aumentare la produzione è determinata da:
la scala di produzione attuale definita DS = log10 (GS)
il rapporto di produzione R/P=R/GS, dove R sono le riserve mondiali della materia prima
Rispetto alle 30 materie prime del 2020 ne sono state confermate 28, cancellate due e aggiunte 6 nuove (tab. 2).
Fig. 1 - Studio EU 2023 sulle Materie prime critiche e strategiche
Tab. 1 - Lista UE 2023 delle Materie prime critiche e strategiche
Fig. 2 - Materie prime critiche 2023 come risultano in un piano cartesiano (importanza economica vs. rischio di approvvigionamento)
Fig. 3 - Paesi UE di maggiore approvvigionamento delle Materie Prime Critiche 2023
Tab 2 - Lista CRM 2023 vs 2020
Fig. 4 - Paesi UE di maggiore approvvigionamento delle Materie Prime Critiche 2023
Il presente Regolamento si articola in 49 articoli raggruppati in 8 capitoli (o capi) di seguito solo elencati, rimandando il sunto al pdf sulla Legislazione mineraria e il testo completo al sito UE.
CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1: Oggetto e obiettivi
Art. 2: Definizioni
CAPO 2 - MATERIE PRIME STRATEGICHE E CRITICHE
Art. 3: Elenco delle materie prime strategiche
Art. 4: Elenco delle materie prime critiche
CAPO 3 - RAFFORZARE LA CATENA DEL VALORE DELLE MATRERIE PRIME DELL'UNIONE
Sezione 1 Parametri di riferimento
Art. 5: Parametri di riferimento
Sezione 2 Progetti strategici
Art. 6: Criteri per il riconoscimento dei progetti strategici
Art. 7: Domanda e riconoscimento
Art. 8: Obblighi di comunicazione e informazione per i progetti strategici
Sezione 3 Procedura di rilascio delle autorizzazioni
Art. 9: Punto di contatto unico
Art. 10: Status prioritario dei progetti strategici
Art. 11: Durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni
Art. 12: Valutazioni e autorizzazioni ambientali
Art. 13: Pianificazione
Art. 14: Applicabilità delle convenzioni UNECE
Sezione 4 Condizioni abilitanti
Art. 15: Accelerazione dell’attuazione dei progetti strategici
Art. 16: Coordinamento dei finanziamenti
Art. 17: Agevolare gli accordi di acquisto dei prodotti del progetto
Art. 18: Accessibilità online delle informazioni amministrative
Sezione 5 Esplorazione
Art. 19: Programmi nazionali di esplorazione
CAPO 4 - MONITORAGGIO E ATTENUAZIONE DEI RISCHI
Art. 20: Monitoraggio e prove di stress
Art. 21: Obblighi di informazione per il monitoraggio
Art. 22: Relazioni sulle scorte strategiche
Art. 23: Coordinamento delle scorte strategiche
Art. 24: Preparazione delle imprese ai rischi
Art. 25: Acquisto in comune
CAPO 5 - SOSTENIBILITÀ
Sezione 1 Circolarità
Art. 26: Misure nazionali sulla circolarità
Art. 27: Recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione
Art. 28: Riciclabilità dei magneti permanenti
Art. 29: Contenuto riciclato di magneti permanenti
Sezione2 Certificazione e impronta ambientale
Art. 30: Sistemi riconosciuti
Art. 31: Dichiarazione dell’impronta ambientale
Sezione 3 Libera circolazione, conformità e vigilanza del mercato
Art. 32: Libera circolazione
Art. 33: Conformità e vigilanza del mercato
Art. 34: Attuazione e allineamento alla normativa di armonizzazione dell’Unione
CAPO 6 - GOVERNANCE
Art. 35: Comitato europeo per le materie prime critiche
Art. 36: Composizione e funzionamento del comitato
Art. 37: Cooperazione internazionale e partenariati strategici
CAPO 7 - DELEGA DI POTERE E PROCEDURA DI COMITATO
Art. 38: Esercizio della delega
Art. 39: Procedura di comitato
CAPO 8 - MODIFICHE
Art. 40: Modifica del regolamento (UE) n. 1 68/2013
Art. 41: Modifica del regolamento (UE) 2018/858
Art. 42: Modifiche del regolamento (UE) 2018/1724
Art. 43: Modifiche del regolamento (UE) 2019/1020
CAPO 9 - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 44: Monitorare i progressi
Art. 45: Relazioni degli Stati membri
Art. 46: Trattamento delle informazioni riservate
Art. 47: Sanzioni
Art. 48: Valutazione
Art. 49: Entrata in vigore
Il DL n.84 del 25 giugno 2024 (GU 147/2024), convertito con modifiche dalla Legge n. 115 dell’8 agosto 2024 (GU 189/2024), reca “Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico” in applicazione del Regolamento UE 2024/1252 del 3 aprile 2024.
Il DL si articola in 17 Articoli raggruppati in tre Capi:
• Capo I (PROGETTI STRATEGICI E COMITATO NAZIONALE), artt.1÷6
Art. 1 (Obiettivi generali e principi)
Nelle more di una nuova disciplina organica del settore delle materie prime critiche, il decreto definisce misure urgenti finalizzate all’attuazione di un sistema di governo per l’approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche» ai sensi degli articoli 3,
paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252 (comma 1).
Art.2 (Disposizioni per il riconoscimento dei progetti strategici)
«Quando è presentata presso la Commissione europea una domanda di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuare sul territorio nazionale, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) di cui all’articolo 57 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrato dal Ministro della difesa«, dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ove istituita, e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, si pronuncia, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi entro sessanta giorni dalla trasmissione del progetto da parte della Commissione europea.» (comma 1), sentita la Regione interessata per progetti sulla terraferma (comma 2).
«… i progetti di cui al comma 1 assumono la qualità di progetti di pubblico interesse nazionale e le opere e gli interventi necessari alla loro realizzazione sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.» (comma 3).
Art. 3 (Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio dei titoli abilitativi all’estrazione di materie prime critiche strategiche)
«Per il rilascio di ogni titolo abilitativo alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche è istituito un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.» (comma 1)
Sono stabiliti modalità e tempi per l’autorizzazione (max 18 mesi), con deroghe temporali possibili (commi 2÷6).
«Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e il trattamento dei materiali, per la produzione e la trasmissione dell’energia e comunque per la coltivazione del giacimento ovvero la sicurezza della miniera sono considerate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. La concessione comporta, ove richiesto dal concessionario, il vincolo preordinato all’esproprio in variante agli strumenti di programmazione generale urbanistica ai sensi dell’articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.» (comma 7)
Per estrazioni nei fondali marini, le autorizzazioni dipendono dalla carta mineraria e da valutazioni ambientali (comma 8). Sono mantenute competenze
regionali in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e le disposizioni estrattive esistenti, se compatibili (comma 9).
Art. 4 (Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di progetti di riciclaggio di materie prime critiche strategiche)
Viene istituito, sempre presso il MASE, un punto unico di contatto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici aventi a oggetto il riciclaggio delle materie prime critiche strategiche (comma 1), stabilendo anche in tal caso le modalità di presentazione dell'istanza per il rilascio di tale autorizzazione ed i termini massimi di rilascio della stessa da parte del punto unico di contatto (massimo dieci mesi), nonché eventuali deroghe temporali alle stesse (commi 2÷6).
Sono inoltre previste misure per rafforzare la dotazione organica del MASE, nel limite massimo di due unità dirigenziali (comma 7) e di venti unità da selezionare con concorso pubblico (anche scorrendo le graduatorie vigenti di concorsi pubblici) e da inquadrare come funzionari. Nelle more dei concorsi i funzionari possono provenire anche da altre pubbliche amministrazioni, escluse quelle scolastiche. (comma 7-bis). Sono quantificati gli oneri conseguenti per il triennio 2024-2026. (commi 7 bis e ter)
Art. 5 (Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti strategici che prevedono la trasformazione di materie prime critiche strategiche)
Si designa l'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti del MIMIT come punto unico nazionale per le autorizzazioni dei progetti di trasformazione di materie prime critiche (comma 1). I termini per l'autorizzazione sono di massimo dieci mesi, ridotti a otto in alcuni casi, prorogabili solo eccezionalmente per tre mesi. (commi 2÷4). «Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica…» (comma 5)
Art. 6 (Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche)
«Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche. Il Comitato tecnico svolge compiti di:
a) monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche e delle esigenze di approvvigionamento delle imprese…
b) coordinamento e monitoraggio del livello delle eventuali scorte disponibili per ciascuna materia prima strategica…» (comma 1)
«Il Comitato tecnico predispone e sottopone, ogni tre anni, all’approvazione del CITE, integrato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, un Piano nazionale delle materie prime critiche…» (comma 2)
Il Comitato tecnico svolge azioni di monitoraggio, verifica e sostegno relativamente alle attività prevista dal Piano nazionale (commi 3÷4).
La composizione del Comitato è descritta al comma 5 e non sono previsti compensi di alcuna natura per i componenti (comma 6).
Sono previste assunzioni di 10 unità di personale nell’area dei funzionari tramite concorso pubblico, salvo trasferimenti da altre amministrazioni nelle more dei concorsi (comma 7), finanziate come da comma 8.
• Capo II (DISPOSIZIONI COMUNI SULLE MATERIE PRIME CRITICHE) artt. 7÷12
Art. 7 (Misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche)
Per il permesso di ricerca non è richiesta la verifica di assoggettabilità né la valutazione d’incidenza, se la ricerca non eccede il periodo di due anni e sia eseguita attraverso modalità non invasive sull’ambiente (raccolta, analisi ed elaborazioni di dati di letteratura e di campagna, quest’ultimi ottenuti senza carotaggi o comunque attività di scavo) (comma 1)
Il permesso di ricerca deve essere comunicato al punto di contatto di cui all'articolo 3, il quale provvede a darne comunicazione al Comitato tecnico. L'attività di ricerca non può essere iniziata prima di trenta giorni da tale comunicazione. La vigilanza è affidata agli enti territoriali, ISPRA e Soprintendenza competente. In caso di irregolarità, gli enti possono interrompere il permesso e segnalare al MASE e MIMIT per l'adozione del provvedimento di decadenza (comma 2).
Gli oneri di monitoraggio e verifica di cui al comma 2 sono a carico del ricercatore (comma 3).
Art. 8 (Istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari)
«Fermo restando l’obbligo di versamento dei canoni demaniali alle regioni ai sensi dell’articolo 34, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per le concessioni minerarie relative a progetti strategici rilasciate ai sensi dell’articolo 3, il titolare della concessione corrisponde annualmente il valore di un’aliquota del prodotto pari ad una percentuale compresa tra il 5 per cento e il 7 per cento…» (comma 1), secondo le modalità definite da un decreto del MASE, di concerto con MIMIT e MEF (comma 2).
«Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto, né ai rinnovi di dette concessioni ove previsti dall’originario titolo…» (comma 3)
Art. 9 (Norme per il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi)
«… per il rilascio dei titoli abilitativi per il recupero di risorse minerarie dalle strutture di deposito di rifiuti di estrazione chiuse, comprese quelle abbandonate, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, si applica, in quanto compatibile, il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. Il recupero di risorse minerarie da strutture di deposito di rifiuti estrattivi derivanti da una lavorazione di miniera nell’ambito di una concessione mineraria vigente ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, può attuarsi all’interno del relativo programma dei lavori approvato, opportunamente integrato e aggiornato, anche tenendo conto dell’articolo 24 del medesimo regio decreto.» (comma 1)
Il comma 2 prevede le modifiche da apportare al Dlgs 117 del 30 maggio 2008 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE) per tenere conto della novità rappresentata dalla possibilità, prevista dal comma 1, di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici.
Art. 9-bis (Norme in materia di corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati)
«Al fine del raggiungimento degli obiettivi per il 2030 fissati dal regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, in tema di riciclo anche attraverso l'integrazione della copertura della quota di consumo di materie prime strategiche con le materie prime secondarie…», sono apportate modificazioni al Dlgs 49 del 14 marzo 2014 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, RAEE) (comma 1).
Le attività previste dal comma 1 sono svolte dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (comma 2).
Art. 10 (Programma nazionale di esplorazione)
«L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) - Servizio geologico d’Italia elabora il Programma nazionale di esplorazione, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Il Programma è sottoposto a riesame almeno ogni cinque anni.» (comma 1)
In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dalla convenzione di cui al comma 1 è prevista la revoca dell’affidamento e del finanziamento (comma 2).
Il programma prevede (comma 3):
a) mappatura dei minerali su scala idonea;
b) campagne geochimiche, anche per stabilire la composizione chimica di terreni, sedimenti e rocce;
c) indagini geognostiche, incluse le indagini geofisiche;
d) elaborazione dei dati raccolti attraverso l’esplorazione generale, anche mediante lo sviluppo di mappe predittive.
I commi 4÷9 prevedono compiti e competenze amministrative relativamente al Programma nazionale
Art. 11 (Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche)
Prevede l’assegnazione al MIMIT del monitoraggio delle catene del valore strategiche, la misurazione del fabbisogno nazionale e la conduzione di prove di stress (comma 1). Istituisce il Registro nazionale delle aziende strategiche (comma 2). Le imprese operanti in settori strategici saranno individuate con decreto del MIMIT non oltre il 24 maggio 2025 (comma 3).
Il comma 4 definisce le somme autorizzate per l’istituzione e l’implementazione del Registro.
Art. 12 (Accelerazione dei giudizi in materia di progetti strategici)
«Alle controversie relative alle procedure per il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti strategici, si applica l’articolo 12 -bis del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108»
Capo III (PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI) artt. 13÷17
Art. 13 (Modifiche al Fondo nazionale del made in Italy)
Recante norme volte a stimolare la crescita e il rilancio delle attività di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche per il rafforzamento delle catene di approvvigionamento. A tal fine viene modificata la disciplina del Fondo nazionale del made in Italy (Legge 206 del 27 dicembre 2023), che può ora sostenere attività di estrazione e trasformazione di materie prime critiche (comma 1).
INVIMIT s.p.a. può creare fondi per investire in asset immobiliari e strumenti finanziari delle filiere strategiche, collegati a tali immobili (modifica dell’art. 33 del DL 98 del 6 luglio 2011 convertito e modificato dalla legge 111 del 15 luglio 2011) (comma 2).
Art. 14 (Disposizioni urgenti in materia di approvvigionamento di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche)
Modifica e integra le disposizioni (previste dal DL 21 del 21 marzo 2022, convertito con modificazioni dalla Legge 117 del 20 maggio 2022) che assoggettano all'obbligo di notifica preventiva al MIMIT e al MAECI le esportazioni delle materie prime critiche tra le quali rientrano i rottami ferrosi. Viene disposta, tra l'altro, l'istituzione, presso il MAECI, di un tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale.
Art. 14-bis (Disposizioni per l'approvvigionamento urgente di ulteriori materie prime)
Consente l'approvvigionamento di materie prime per le filiere del made in Italy non incluse nel regolamento europeo. Il CITE, su proposta del Comitato tecnico e sentita la Conferenza Stato-regioni, individua progetti minerari di interesse strategico nazionale (comma 1).
La strategicità del progetto considera il fabbisogno nazionale e l'estensione alla raffinazione e trasformazione in Italia (comma 2).
I termini per il rilascio dei titoli autorizzatori seguono le disposizioni del decreto-legge sulle materie prime critiche (comma 3).
Viene inoltre previsto un potere sostitutivo in caso di ritardi, coinvolgendo il MIMIT e il Punto di contatto competente.
Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse vigenti (comma 5)
Ai progetti in questione si applicano anche le previsioni già dettate dal decreto in materia di aliquote di produzione e di accelerazione dei giudizi (comma 6).
Art 15 (Misure di coordinamento)
Introduce alcune misure di coordinamento della normativa di settore apportando delle modifiche alla disciplina del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE). In particolare, il CITE dovrà approvare il Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche e valutare lo status di progetto strategico per estrazione, trasformazione o riciclo delle materie prime strategiche
Art. 16 (Modifiche all’articolo 13 -bis , del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito, con modificazioni, alla legge 9 ottobre 2023, n. 136)
Con la modifica di cui al titolo si pospone dall'anno 2023 all'anno 2024 l'autorizzazione di un importo per 2 miliardi e 525 milioni per la realizzazione di operazioni su società strategiche, inclusa l'acquisizione di partecipazioni. Tali società, partecipate dal MEF, saranno esenti dal Testo unico sulle società a partecipazione pubblica e dai limiti sui compensi di amministratori e dipendenti.
Art. 17 (Entrata in vigore)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta ii 25 giugno 2025.
Gli standard minerari internazionali rivestono un ruolo cruciale nell'industria mineraria globale. Questi standard garantiscono la trasparenza, la coerenza e la credibilità delle informazioni relative alle risorse e alle riserve minerarie, favorendo la fiducia degli investitori, la regolamentazione e la sostenibilità ambientale.
L’organismo a rilevanza mondiale che definisce i modelli generali di rendicontazione pubblica delle risorse e delle riserve dei giacimenti minerari è CRIRSCO (Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards), costituitasi già dal 1994 (fig. 5).
CRIRSCO rappresenta in effetti un forum internazionale all’interno del quale le NROs (National Reporting Organisations) possono valutare la coerenza e confrontabilità dei singoli reporting standards, nonché contribuire alle migliori best practices per l’international reporting.
Le NROs sono degli Organismi che sviluppano e sono responsabili dei codici di mineral reporting, standard e linee guida per un singolo paese o per un gruppo di paesi nel settore della certificazione di risorse e riserve.
Fanno parte di CRIRSCO le seguenti NROs: Australasia JORC; Canada CIM; Chile Comision Minera; Europa PERC; Russia NAEN; Sudafrica SAMREC; USA SME.
Anche in sede ONU si è ritenuto di intervenire sulla materia di public reporting sulle materie prime minerarie, per mezzo dell’Organismo “United Nations Economic Commission for Europe, Committee on Sustainable Energy” (UNECE-CSE), soprattutto con riferimento agli standard relativi alla individuazione di risorse e riserve in ambito di definizione di piani e programmi per il settore estrattivo di materie prime energetiche e di minerali solidi predisposti dalla Pubblica Amministrazione (United Nations Framework for Fossil Energy and Mineral Reserves and Resources UNFC), sviluppato da UNECE-CSE (fig. 6).
Gli standard e i codici CRIRSCO sono finalizzati alla informazione in merito alle caratteristiche tecniche e di coltivabilità dei giacimenti minerari a favore degli operatori minerari, soprattutto per motivi di valutazione economica dei giacimenti minerari e di fattibilità tecnica ed economica della coltivazione mineraria.
Lo standard UNFC riguarda invece la stima delle risorse da parte di Organizzazioni pubbliche europee, nazionali e regionali, al fine di disporre di un valido strumento di conoscenza per la definizione di politiche afferenti alle materie prime minerarie.
Pur se finalizzati a obiettivi diversi, CRIRSCO alla gestione tecnica e operativa dei giacimenti minerari, UNFC a fornire indicazioni utili alle politiche europee di pianificazioni strategica dell’uso delle risorse minerarie con particolare riguardo ai combustibili fossili, è utile che i due sistemi utilizzino una terminologia comune e, in questo senso, sin dal 1999 CRIRSCO ha provveduto a ad omogeneizzare e rendere compatibili i due sistemi.
Nel 2006, l'evoluzione degli standard internazionali di reporting minerario ha evidenziato la necessità di aggiornare il Codice Europeo, affidando l’incarico a un comitato ricostituito con un mandato a livello europeo: nasce così il "Pan-European Reserves and Resources Reporting Committee” (PERC), con sede a Bruxelles, presso il Belgian Geological Survey.
Il PERC è composto dalle RPOs (Recognised Professionals Organisations), Associazioni nazionali di professionisti del settore geologico e minerario, anche non europee.
Allo stato attuale fanno parte di PERC sei Organizzazioni: European Federation of Geologists (EFG); Institute of Geologists of Ireland; Fennoscandian Association for Metals and Minerals Professionals; Iberian Mining Engineers Board; The Geological Society of London; Institute of Materials, Minerals & Mining.
Per quanto riguarda specificatamente la presenza dell’Italia all’interno di PERC, non risultano tra gli aderenti associazioni nazionali, salvo David Govoni, presidente di EFG, e la presenza tra i membri cooptati di Marco Cosi come rappresentante di AlpiConsult Stones, società di consulenza mineraria operante principalmente nel settore delle cave, delle pietre ornamentali, dei materiali da costruzione e dei minerali industriali. Si segnala, inoltre, già dal novembre 2019 la decisione del Consiglio Nazionale dell’ANIM (Associazione Nazionale degli Ingegneri Minerari) di inserire tra i suoi programmi la partecipazione a PERC.
PERC Reporting Standards 2021
L’edizione 2021 del PERC Reporting Standards (fig. 7) aggiorna e sostituisce tutti i codici e gli standards precedenti.
Comprende:
16 definizioni standard;
Appendici 1÷8 che guidano l’applicazione a specifiche materie prime;
Appendice 9 per la divulgazione di stime realizzate precedentemente con altri sistemi;
Appendice 10 con sinonimi dei termini usati in PERC;
Appendice 11 con Certificato di competenza;
Tabella 1 Lista dei criteri di valutazione e reporting;
Tabella 2 Linee guida per la realizzazione di studi tecnici.
Fig. 5 - Membri CRIRSCO al settembre 2021
Fig. 6 - Metodo di classificazione UNFC
Fig. 7 - Copertina del PERC Reporting Standard 2021
Definizioni
Minerale: qualsiasi sostanza, estratta per il suo valore, che si trova naturalmente nella o sulla Terra, nell'acqua o sotto di essa, oppure in discariche, residui o cumuli, formata da, o sottoposta a, un processo geologico, con esclusione di acqua, petrolio e gas. Un giacimento è una naturale accumulazione di uno o più minerali di interesse economico, presente o futuro.
Report pubblico: documenti preparati con il proposito di informare gli investitori sui Risultati delle Ricerche, le Risorse e le Riserve minerarie.
Persona competente: professionista dell'industria dei minerali, membro di un'Organizzazione Professionale Riconosciuta (RPO) accreditata da PERC, con un minimo di cinque anni di esperienza rilevante.
Fattori di modifica: tutti i fattori (minerari, tecnologici, metallurgici, geologici,…) che permettono di passare da Risorse a Riserve minerarie.
Risultati della Ricerca: dati e informazioni derivate da programmi di ricerca mineraria potenzialmente utili agli investitori ma che non sono parte di una dichiarazione di Risorse o Riserve Minerarie.
Obiettivi della Ricerca: stima del possibile potenziale di un giacimento minerale in un contesto geologico definito, indicata come un intervallo di tonnellate e di qualità riferito a mineralizzazioni per le quali c'è stata un'insufficiente esplorazione per stimare le Risorse Minerali.
Risorse minerarie: concentrazioni di materiale solido entro o sulla crosta terrestre in forma, grado, qualità e quantità da essere un ragionevole prospetto per una coltivazione economica. I caratteri delle Risorse minerarie sono conosciuti, stimati o interpretati in funzione di evidenze e conoscenze geologiche, inclusi campionamenti. Le Risorse minerarie si suddividono in Inferite, Indicate e Misurate in funzione del grado crescente di conoscenza geologica.
Risorse minerali inferite: Risorse minerarie definite sulla base di limitate conoscenze e campionature geologiche, sufficienti a ipotizzare ma non a verificarne grado, qualità e continuità geologica. Le Risorse inferite non possono essere convertite in Riserve, prima di diventare Risorse indicate con il progresso della ricerca.
Risorse minerarie indicate: parte delle Risorse le cui caratteristiche sono conosciute con sufficiente confidenza da permettere l’utilizzo di Fattori di Modifica con un dettaglio sufficiente a supportare la pianificazione e la verifica della probabile fattibilità economica del giacimento. Una Risorsa Indicata può essere convertita solo in una Riserva Mineraria Probabile (fig. 8).
Risorse Minerarie Misurate: parte delle Risorse le cui caratteristiche sono conosciute con sufficiente confidenza da permettere l’utilizzo di Fattori di Modifica con un dettaglio sufficiente a supportare la pianificazione dettagliata e la verifica finale di fattibilità economica del giacimento. Una Risorsa Misurata può essere convertita sia in una Riserva Mineraria Probabile che Provata (fig. 8)
Riserve Minerarie: parti economicamente coltivabili di Risorse Misurate o Indicate. Una Riserva Mineraria include materiali diluiti e perdite, che possono verificarsi durante l'estrazione del materiale, e viene definita da Studi di Prefattibilità o Studio di Fattibilità, a seconda dei casi, che includono l'applicazione di Fattori di Modifica e ne giustificano ragionevolmente la coltivazione. Per la Riserva va precisata la posizione di riferimento finale (minerale grezzo o finito). Le Riserve Minerarie sono suddivise in ordine crescente di affidabilità in Probabili e Provate.
Fig. 8 - Schema di classificazione per Risorse e Riserve minerarie
12. Riserve Minerarie Probabili: parte economicamente coltivabile di una Risorsa Mineraria Indicata o di una Misurata. La fiducia nei Fattori di Modifica è minore di quella applicata a una Riserva Minerale Provata.
13. Riserve Minerarie Provate: parte economicamente coltivabile di una Risorsa Mineraria Misurata. Implicano un alto grado di fiducia nei Fattori di Modifica.
14. Studio Preliminare: studio tecnico ed economico per definire l’ordine di grandezza del potenziale di fattibilità delle Risorse Minerali che include valutazioni appropriate dei Fattori di Modifica realisticamente ipotizzati insieme a qualsiasi altro rilevante fattore operativo necessario per dimostrare, al momento del reporting, che uno Studio di Prefattibilità può essere ragionevolmente giustificato.
15. Studio di Prefattibilità: studio completo per la definizione di fattibilità tecnica ed economica di un progetto minerario a uno stadio in cui viene stabilito un metodo di coltivazione. Include un'analisi finanziaria basata su ipotesi ragionevoli sui Fattori di Modifica e la valutazione di qualsiasi altro fattore rilevante, sufficienti a una Persona a determinare quanto della Risorsa Mineraria possa essere convertita in una Riserva Minerale al momento della rendicontazione. Uno Studio di Prefattibilità ha un livello di fiducia inferiore rispetto a uno Studio di Fattibilità.
16. Studio di Fattibilità: studio completo tecnico-economico per lo sviluppo di un progetto minerario che includa valutazioni adeguatamente dettagliate dei Fattori di Modifica applicabili insieme a qualsiasi altro fattore operativo rilevante e un'analisi finanziaria dettagliata per dimostrare che l'estrazione è ragionevolmente giustificata. I risultati di tale studio posso essere alla base delle decisioni operative finali sullo sviluppo del progetto. Lo Studio di Fattibilità è a livello superiore di confidenza rispetto alla Studio di Prefattibilità.