Legislazione mineraria nazionale

Il Servizio minerario dagli albori dello stato unitario al passaggio alle Regioni

La Legge del Regno di Sardegna n. 3755 del 20 novembre 1859 istituì il “Servizio relativo alle miniere, cave ed usine” (Titolo I) sotto la dipendenza del Ministero dei Lavori pubblici [1] (art. 1), suddividendo (art. 2) il territorio in otto Distretti mineralogici (fig. 1).

La direzione del Servizio minerario fu affidata fin dall’inizio all’ispettore capo Felice Giordano, già responsabile dell’Ispezione del Corpo delle miniere del Regno di Sardegna, che aveva avuto un ruolo determinante, insieme a Quintino Sella, nell’elaborazione della stessa legge mineraria.

Nel febbraio del 1864, anche in seguito all’annessione nel Regno dei nuovi territori, Giordano sottomise all’allora Ministro Manna il progetto per il riordinamento del servizio e per l’istituzione dei nuovi distretti mineralogici, con sede a Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Torino (vedi tab. 1 in cui è sintetizzata l’evoluzione dell’articolazione dei distretti minerari nazionali).

Il R.D. n. 1699 del 28 febbraio 1864 che ne conseguì introdusse importanti novità, tra cui:

  • la soppressione dei distretti di Bergamo, Brescia e Novara, inglobati in quelli di Milano e di Torino;

  • la costituzione di due nuovi distretti centro-settentrionali: Bologna e Perugia;

  • la costituzione di tre nuovi distretti meridionali: Napoli, Catania e Palermo;

  • la definizione dei compiti spettanti agli ingegneri titolari dei Distretti (art. 2).

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[1] L’anno successivo, con Decreto del 5 luglio, fu istituito il Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio a cui furono attribuite le competenze in campo minerario che, però, tornarono al Ministero dei Lavori pubblici già nel 1861. Con RD 30 giugno 1878, infine, le competenze tornarono al Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio.


Fig. 1– La tabella allegata alla Legge n. 3755/1859 con gli 8 distretti previsti

Dopo una serie di assestamenti successivi, il R.D. n. 619 del 30 dicembre 1871 (GU 25/1872) stabilì un nuovo assetto degli uffici minerari che sarebbe rimasto invariato per un quindicennio, in cui:

  • entravano i nuovi distretti di Roma e Vicenza;

  • Ancona diventava la sede del distretto che comprendeva Marche, Abruzzo e Romagna in sostituzione di Bologna, mentre Bologna, Modena e Reggio Emilia venivano aggregate al Distretto di Firenze;

  • la sede dell’Ispettorato generale era trasferita a Roma.


Poiché le diverse leggi preunitarie vigenti nelle singole province imponevano attribuzioni e incombenze differenti per i responsabili dei vari distretti, in una relazione dell’Ispettore capo al Ministro del 17 ottobre 1873 si può leggere che «risulta impossibile di stabilire con numeri proporzionali l’importanza comparativa del servizio nei distretti minerari di tutto il Regno… dove vige la legge mineraria del 1859 gli ingegneri distrettuali devono occuparsi anche delle cave, delle torbiere e delle officine mineralurgiche, mentre le altre leggi, informate pure al principio delle concessioni, non contemplano che le sole miniere». Un solo ufficio distrettuale deve talora applicare differenti legislazioni, come capita a quello di Ancona: «Nelle Marche… vige la legge piemontese del 1859; nelle provincie romagnole … si adotta detta legge come norma autorevole in mancanza di altre disposizioni legislative; nelle province napoletane … è in vigore la legge del 1826».

La riorganizzazione dei distretti minerari attuata nel R.D. 4039 del 10 agosto 1886 (GU 208/1886) fu incentrata, quindi, proprio sullo smembramento del distretto di Ancona, muovendo dalla considerazione «della poca analogia delle formazioni bituminose dell’Abruzzo con quelle solfifere delle Marche e della Romagna facenti parte del distretto di Ancona e per contro della completa analogia delle prime di dette formazioni con quelle della provincia di Roma».

Inoltre, poiché nel distretto di Firenze rientravano anche province della parte orientale dell’Appennino (Bologna, Modena e Reggio Emilia), sembrò opportuno unirle al distretto di Ancona, trasferendo contemporaneamente la sede del Distretto a Bologna, mentre le province di Campobasso e Foggia passarono al Distretto di Napoli.

Successivamente un’ulteriore modificazione delle circoscrizioni minerarie fu prevista dal R.D. n. 765 del 25 dicembre 1892, in base al quale le province di Massa-Carrara e di Lucca passarono dal distretto di Firenze a quello di Genova, a sua volta trasferito a Carrara con R.D. n. 411 del 20/08/1894.

Il R.D. n. 939 dell’8 aprile 1923 ratificò l’annessione, avvenuta al termine della 1a guerra mondiale, di Trento e Trieste nel Regno d’Italia, istituendo i nuovi distretti di Trento e Trieste e trasferendo il distretto di Vicenza a Padova.

Quello stesso anno, con RD 5 luglio n.1439, i servizi già dipendenti dal Ministero dell'Agricoltura e dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, tra cui quello minerario, confluirono nel nuovo Ministero dell’Economia Nazionale, a sua volta abolito con RR.DD. 12 settembre e 27 settembre 1929 a favore del ricostituito Ministero dell’Agricoltura e del Ministero delle Corporazioni, al quale furono assegnate le competenze in campo minerario.

Infine, il R.D. n. 482 del 10 maggio 1943, che prevedeva il “Riordinamento dei Servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo Reale delle miniere”, introdusse 8 nuovi Distretti, tra cui quello di Lubiana che controllava i territori sloveni occupati, scorporando e organizzando in modo diverso quelli esistenti.

Quanto previsto dal R.D. 482/1943 avrebbe dovuto essere realizzato entro il 31/12/1944 (art. 18), cosa che non avvenne a causa degli eventi politici [2] e bellici che seguirono all’emanazione del R.D. stesso.

Rimase, quindi, in vigore l’articolazione prevista dal R.D. 993/1923 con le modifiche rese necessarie dai cambiamenti territoriali (perdita dei territori sloveni e dell’Istria) e amministrativi intercorsi in seguito agli eventi bellici .

In particolare:

  • fu istituito il Distretto minerario di Grosseto per le province di Grosseto e Siena, come da D.P.R. 482/1943;

  • la Sicilia, con Legge regionale n. 35 dell’8 agosto 1960, istituì il “Corpo regionale delle miniere” (art. 1) che comprendeva (art. 4) un Ispettorato tecnico, il Servizio geologico e tre Distretti così ripartiti (art. 5):

    • Caltanissetta, per le provincie di Agrigento, Caltanissetta ed Enna;

    • Catania, per le provincie di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa;

    • Palermo, per le province di Palermo e Trapani.

Completarono la riorganizzazione mineraria della regione siciliana:

  • Il D.P.R. n. 1825 del 1° dicembre 1961 che trasferì alla Regione i beni patrimoniali dello Stato (art. 4);

  • la L.R. n. 2 dell’11 gennaio 1963 che istituì l’Ente Minerario Siciliano;

  • il D.P.R. n. 1713 del 31 maggio 1965 che elencava le miniere, cave e torbiere esistenti in territorio siciliano e trasferite alla Regione;

  • Il Trentino-Alto Adige, con L.R. n. 3 del 18 gennaio 1954, costituì il “Consiglio regionale delle Miniere” (art.1).

Successivamente, con D.P.R. n. 1350 del 27 luglio 1962, furono trasferiti alla Regione i giacimenti minerari di proprietà dello Stato, poi ulteriormente trasferiti alle province autonome di Trento e Bolzano in conformità all’art. 68 del D.P.R. n. 670 del 31 agosto 1972 (“Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige”) e all’art. 4 del D.P.R. n. 115 del 20 gennaio 1973 (“Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione”).



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[ 2] Dopo la caduta di Mussolini (25 luglio), con RD 9 agosto n. 718, il Ministero delle Corporazioni fu abolito e le competenze minerarie nuovamente attribuite a quello dell’Industria e Commercio con le sue varie denominazioni: “Industria, Commercio e Lavoro” (1943-1945), “Industria e Commercio” (1945-1966), “Industria, Commercio e Artigianato” (1966-2001).


Tab. 1 – Evoluzione dell’articolazione dei Distretti minerali dal 1859 al 1943

In conclusione, all’atto del “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, in particolare per quanto riguarda le “Miniere e risorse geotermiche” (artt. 32-36), erano in vigore i seguenti Distretti e Uffici minerari:

La legislazione mineraria nazionale vigente


Come già sottolineato, a parte l'istituzione del Corpo delle Miniere e dei Distretti minerari, previsti dalla legge piemontese ma estesi a tutto il territorio nazionale, l'attività mineraria in Italia continuò ad essere regolamentate delle legislazioni degli stati pre-unitari fino alla pubblicazione del R.D. n. 1443 del 29 luglio 1927, che ancora oggi rimane la "legge quadro" per la gestione dell'attività mineraria in Italia.

Di seguito sono elencate le principali norme nazionali vigenti in campo minerario (per ulteriori approfondimenti si veda il pdf scaricabile):

  • R.D. 29 luglio 1927, n. 1443: “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno”, che introduce, tra le altre cose, la distinzione tra miniere e cave in funzione della classificazione del minerale estratto. Sono minerali di 1a categoria (miniere, art. 2):

a) minerali utilizzabili per l’estrazione di metalli, metalloidi e loro composti …;

b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;

c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;

d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;

e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 262 (Codice Civile), in particolare gli artt. 817 (Pertinenze), 826 (Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni) , 840 (Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo);

  • D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128: “Norme di polizia delle miniere e delle cave”;

  • D.P.R. 27 luglio 1962, n. 1350: “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige per il trasferimento dallo Stato alla Regione dei giacimenti minerari esistenti nelle province di Trento e di Bolzano” ;

  • D.P.R. 31 maggio 1965, n. 1713: “Elenco delle miniere, cave e torbiere esistenti nel territorio siciliano che vengono trasferiti alla Regione siciliana” ;

  • D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2: “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e di artigianato e del relativo personale” ;

  • D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115: “Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione;

  • Legge 6 aprile 1977, n. 184: “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale”;

  • L. 6 ottobre 1982, n. 752: “Norme per l'attuazione della politica mineraria”;

  • L. 15 giugno 1984, n. 246: “Integrazioni e modifiche al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria”;

  • L. 30 luglio 1990, n. 221: “Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria” ;

  • D.P.R. 28 gennaio 1994: “Attuazione del piano di disinquinamento del territorio del Sulcis-Iglesiente”;

  • D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382: “Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale”;

  • D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626: “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”;

  • D.Lgs 25 novembre 1996 n. 624: “Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee” ;

  • D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, per quanto riguarda le “Miniere e risorse geotermiche” (artt. 32-36);

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)” , art. 114 che finanzia l'istituzione del Parco geominerario della Sardegna, del Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane e del Parco museo delle miniere dell'Amiata

  • Legge 23 marzo 2001, n. 93: “Disposizioni in campo ambientale”, art. 15 che finanzia l'istituzione del Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche;

  • Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", che attribuisce alle regioni la competenza sull'attività mineraria;

  • Legge 31 luglio 2002, n. 179: “Disposizioni in materia ambientale”, che all’art. 22 prevede il censimento dei Siti minerari abbandonati;

  • D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 30: “Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali”;

  • D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42: “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, che all’art. 10 (Beni culturali) comma 4 lettera h) individua tra i beni culturali i "siti minerari di interesse storico od etnoantropologico";

  • Legge 3 agosto 2007, n. 123: “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”;

  • Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 62: “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali”;

  • Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

  • D.Lgs 30 maggio 2008, n. 117: “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE” ;

  • D.Lgs 28 maggio 2010 n. 85 come modificato dal D.L. 22 maggio 2012 n. 83: “Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42” (artt. 3, 4, 5).

  • DM Ambiente 16 aprile 2013: “Modalità per la realizzazione dell'inventario nazionale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117...";

  • LEGGE 9 agosto 2017, n. 128: “Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico".

Si segnalano, oltre all'atto costitutivo della Rete nazionale dei Parchi e Musei minerari (ReMi), i seguenti Decreti istitutivi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio:

  • DM 16 ottobre 2001: Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna

  • DM 28 febbraio 2002: Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane

  • DM 28 febbraio 2002: Parco museo delle miniere dell’Amiata

  • DM 20 aprile 2005: Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche

(continua con la Legislazione Regionale)