L'attività mineraria in Trentino Alto Adige

Il quadro di riferimento amministrativo


L’art. 5 della Costituzione recita «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i princìpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento», rafforzato dal successivo art. 6 in cui si afferma che «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche».

In questo quadro l’art. 116 specifica che «Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale».

La Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 «Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» (GU 62/1948) stabilisce che:

  • Art. 1 (Disposizioni generali): «Il Trentino-Alto Adige, comprendente il territorio delle province di Trento e di Bolzano, è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto. La Regione Trentino-Alto Adige ha per capoluogo la città di Trento...»

  • Art. 4 (Funzioni della Regione):«... la Regione ha la potestà di emanare norme legislative sulle seguenti materie: ... 6) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere...»

  • Art. 58 (Demanio e Patrimonio della Regione): «... le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, ... i beni immobili patrimoniali dello stato situati nella Regione sono trasferiti al patrimonio della Regione... » con apposite norme di attuazione (Art. 95)

Con DPR n. 1350 del 27 luglio 1962 «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige per il trasferimento dallo Stato alla Regione dei giacimenti minerari esistenti nelle province di Trento e di Bolzano» viene, quindi, decretato che «Le miniere, le cave, e le torbiere sottratte alla disponibilità del proprietario del suolo, descritte nell'elenco unito al presente decreto (vedi di seguito, NdR), sono trasferite dal patrimonio indisponibile dello Stato a quello della Regione Trentino - Alto Adige nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti gli oneri e pesi inerenti, le servitù attive e passive sia apparenti che non apparenti, dalla data di consegna di cui al successivo art. 3.» (Art. 1) «Entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto si procederà alla formale consegna dei beni di cui all'art. 1, mediante appositi verbali da redigersi dagli Uffici tecnici erariali di Trento e di Bolzano, rispettivamente per le miniere comprese nel territorio delle due Province, con l'intervento dei delegati delle Intendenze di finanza di Trento e di Bolzano e della Regione...» (Art. 3)

Nella successiva Legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 «Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» (GU 3/1972) la potestà di emanare norme legislative in materia di «... miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere..» è trasferita alle province (Art. 8, comma 14), mentre fanno parte del demanio e patrimonio della regione «...le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo...» (Art. 67), «Le province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale.» (Art. 68)

«Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, sono determinati i beni di cui all'art. 68 del presente statuto che passano alle province, nonché le modalità per la consegna dei beni stessi.» (Art. 108)

In applicazione al nuovo Statuto speciale, il DPR n. 115 del 20 gennaio 1973 «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione» decreta «Ai sensi degli articoli 68 e 108 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono trasferiti alle province di Trento e di Bolzano... le miniere, le acque minerali e termali e relativi compendi patrimoniali, le cave e torbiere... di proprietà della regione indicati negli elenchi... E)... annessi al presente decreto, nonché gli altri beni delle medesime categorie, l’appartenenza dei quali alla regione venga in prosieguo accertata con provvedimento giurisdizionale ovvero dell'autorità amministrativa» (Art. 4) .

Infine, con DPR n. 1017 del 31 luglio 1978 «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati» (GU 70/1979) si decreta che «Le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato in materia di... miniere, comprese le acque minerali e termali [1], cave e torbiere... esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovra-provinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 8, 9 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 [2] , e con l'osservanza delle norme del presente decreto.» (Art. 1).

Inoltre, «Tra le attribuzioni concernenti le cave e torbiere di cui all'art. 1, rientrano quelle in materia di polizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonché le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e quelle già devolute al Corpo delle miniere in materia di cave ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956,11. 302».


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[1] Il riferimento alle miniere, comprese le acque minerali e termali è contenuto nel DPR n. 300 del 15 luglio 1988 (GU 177/1988), costituito da un solo articolo che modifica l’art. 1 del DPR 1017/1978 introducendo l’indicazione delle miniere, in origine assente. Non modifica, peraltro l’art. 9 (polizia e sicurezza mineraria), di quello stesso DPR che, quindi, continua a riferirsi solo a cave e torbiere.

[2] In realtà il DPR n. 670 del 31 agosto 1972 consiste in un solo articolo che approva «il testo unificato delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige...» corrispondente alla Legge costituzionale n.1 del 10 novembre 1971.

Inquadramento geologico e giacimentologico

Nel Trentino Adige sono presenti due grandi domini alpini: le Alpi meridionali e, a nord delle grandi linee tettoniche (Giudicarie, Pusteria), i terreni dell’Austropalpino e del Pennidico.

Le Alpi meridionali sono costituite da un’infrastruttura scistosa (basamento cristallino subalpino) a impronta metamorfica variabile e riferita prevalentemente ad eventi orogenetici ercinici, dove si localizzano alcuni orizzonti metalliferi pre-metamorfici, prevalentemente piritoso-cupriferi.

L’infrastruttura è attraversata e ricoperta dai prodotti di un plutono-vulcanismo di età tardo-ercinica, a cui si legano depositi filoniani polimetallici, con presenza nelle ganghe di quarzo, fluorite e barite.

Sul basamento cristallino poggiano in trasgressione le serie sedimentarie permo-mesozoiche, a facies continentale fino al Trias e, successivamente, più specificatamente marina.

In quest’ambito le mineralizzazioni metallifere sono limitate essenzialmente al Permiano e all’area geografica trentina, in particolare quelle sedimentarie prevalentemente a galena argentifera, subordinatamente a blenda, pirite, calcopirite, barite e fluorite.

Il magmatismo triassico, che riprende ed eredita lo stock di metalli delle mineralizzazioni singenetiche solo dove le attraversa, è sterile in Trentino Alto Adige, con un’importante eccezione costituita dai giacimenti di fluorite nell’unità superiore della piattaforma porfirica atesina, geneticamente collegabili (Bakos et alii, 1972) al magmatismo granitico di età triassica.

Nelle falde austroalpine e pennidiche la situazione è assai più complessa, con il sovrapporsi nelle diverse aree degli eventi orogenetici e la differente impronta metamorfica, che nel Pennidico ha manifestato i suoi effetti più intensi.

Anche i giacimenti metalliferi sono stati interessati da questa evoluzione policiclica, mantenendo, tuttavia, le caratteristiche tipiche delle mineralizzazioni legate agli strati.

In particolare, nell’Austroalpino, gli orizzonti metamorfici a blenda e galena e, nel Pennidico, gli orizzonti piritosi-cupriferi connessi ai calcescisti con pietre verdi.

Nel rispetto dell'autonomia provinciale la descrizione dell'attività mineraria regionale è articolata a livello delle singole province Bolzano e Trento cui si rimanda.

Maggiori approfondimenti, in forma completa comprendente per ciascun gruppo di minerali informazioni geologiche e giacimentologiche, cenni storici sui principali siti e la lista degli stessi (nome, comune, provincia, tipo, minerali estratti, ultimo concessionario, periodo di concessione, stato), sono presenti nel pdf scaricabile -->