Livelli Essenziali delle Prestazioni

LEA, LIVEAS, LEPS

INDICE ANALITICO GENERALE

tutte le voci del sito

Si vedano anche le schede:

Nuovo modello di assistenza territoriale del SSN DM77

Piano Nazionale per gli interventi ed i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-23 

il Piano Nazionale Sociale 2018-20

il Fondo Nazionale Sociale


 

In generale i LEP (Livelli Essenziali nelle Prestazioni) sono diritti di cittadinanza e si traducono essenzialmente nel diritto di tutti i cittadini all’assistenza sanitaria e sociale, all’istruzione, alle prestazioni previdenziali per i lavoratori, e così via. La loro determinazione è competenza esclusiva dello Stato (riforma del titolo V della Costituzione).

Per la Corte Costituzionale sono «norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di … diritti [civili e sociali], senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle».

http://www.cr.piemonte.it/dwd/infoleg/sentenze/livelli_essenziali.pdf

Hanno la funzione di tutelare l’unità economica e la coesione sociale della Repubblica, rimuovere gli squilibri economici e sociali (federalismo solidaristico) e fornire indicazioni programmatiche a cui le Regioni e gli enti locali devono attenersi nella redazione dei loro bilanci e nello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

La definizione dei livelli essenziali delle prestazioni si intreccia con la funzione del Piano Sociale Nazionale e del Fondo Nazionale delle Prestazioni sociali: per un excursus storico di una situazione complessa si veda la scheda: Un Piano (2018-2020) di transizione verso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.

In particolare, la legge delega 42/2009 sul federalismo fiscale definisce che il finanziamento delle spese relative ai LEP sia commisurato ai fabbisogni, la cui quantificazione dovrebbe avvenire con riferimento ai costi standard associati alla loro erogazione in condizioni di efficienza e appropriatezza su tutto il territorio nazionale e non alla spesa storica. (vedi la scheda: Finanziamenti diretti agli enti)

Una delle ragioni per cui i LEP tardano a trovare una puntuale definizione è, pertanto, di natura economica. (vedi "diritti condizionati"). La loro individuazione comporta infatti il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per attuarli e garantirli; tali coperture dovrebbero gravare tanto sui soggetti tenuti a fornire le relative prestazioni quanto sullo stesso Stato con finalità perequative. È quindi solo con la piena attuazione di quanto indicato nell'articolo 119 della riforma del titolo V della Costituzione, attuativo del cosiddetto "federalismo fiscale", che i LEP potranno avere integrale attuazione.


La nozione di LEP è rintracciabile in interventi legislativi antecedenti la riforma del titolo V sia nel settore della sanità, in cui a partire dal d. legisl. 502/1992 sono stati determinati i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA, si veda più avanti), sia in quello dell’assistenza (nidi, non autosufficienza, handicap, dipendenze, povertà ecc.). in cui la nozione di LEP risale ai decreti della riforma Bassanini e, in modo ancora più esplicito, alla legge di riforma dell’assistenza (328/2000).

A partire dal 2013, anno in cui è stato fissato l’inizio del percorso di convergenza verso i costi standard, le fonti di finanziamento delle Regioni, previste per garantire i LEP, compatibilmente con i vincoli generali della finanza pubblica e di altri eventuali obiettivi di politica economica, sono: la compartecipazione al gettito dell’IVA; le quote dell’addizionale regionale dell’IRPEF; l’IRAP, fino alla sua sostituzione con altri tributi; le quote del fondo perequativo; le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita.


Mancando nel titolo V espliciti riferimenti che attribuiscano allo Stato l’onere dei LEP, si applica il disposto dell’art. 119, 4° co., Cost., in cui si sancisce una garanzia generale di finanziamento di fabbisogni di spesa standard, date le caratteristiche dell’ente, all’interno del quale esso dovrà provvedere a raccogliere le risorse necessarie per soddisfare i LEP. Nelle Regioni in cui il gettito è inadeguato, concorrono a un finanziamento integrale le quote del fondo perequativo verticale (art. 120, 2° co.). Il potere sostitutivo dello Stato, tuttavia, non si esercita ogniqualvolta si registri uno scostamento, anche minimo e transitorio, fra prestazioni erogate e LEP, ma soltanto nel caso di differenze rilevanti o ripetute.De Luca G, Treccanihttp://www.treccani.it/enciclopedia/lep_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/

 I LEA (Livelli Essenziali di Assistenza)

Sono le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale (tasse).

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=58669&completo=false

Il nuovo Decreto sostituisce infatti integralmente il DPCM 29-11-2001, con cui i LEA erano stati definiti per la prima volta.

Il DPCM, che rappresenta il risultato di un lavoro condiviso tra Stato, Regioni, Province autonome e Società scientifiche, è stato predisposto in attuazione della Legge di stabilità 2016, che ha vincolato 800 milioni di euro per l’aggiornamento dei LEA,

Il DPCM individua tre grandi Livelli:

Nel testo il Capo IV è dedicato specificatamente all'Assistenza sociosanitaria ed il Capo VI è dedicato all'Assistenza specifica a particolari categorie.

Le Regioni, come hanno fatto fino ad oggi, potranno garantire servizi e prestazioni ulteriori rispetto a quelle incluse nei LEA, utilizzando risorse proprie.

Per garantire l’aggiornamento continuo, sistematico, su regole chiare e criteri scientificamente validi dei Livelli essenziali di assistenza, è stata istituita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale.

Con decreto del ministro della Salute del 21 novembre 2005 è stato istituito, presso il Ministero, il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (Comitato LEA), cui è affidato il compito di verificare l’erogazione dei LEA in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell’utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale.

Ministero della Salutehttp://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=0&codLeg=23982&parte=1%20&serie=nullMinistero della Salute, Cosa sono i LEAhttp://www.salute.gov.it/portale/lea/dettaglioContenutiLea.jsp?lingua=italiano&id=1300&area=Lea&menu=leaEssnMinistero della Salute, LEA: assistenza sociosanitariahttp://www.salute.gov.it/portale/lea/dettaglioContenutiLea.jsp?lingua=italiano&id=4704&area=Lea&menu=socioSanitaria

I finanziamenti si riferiscono alla Missione 6 del PNRR e con il DM del 20 gennaio 2022 sono state suddivise fra le Regioni le prime risorse per un totale di circa 8 miliardi.

LIVEAS e LEPS delle prestazioni sociali

I LIVEAS (Livelli Essenziali delle prestazioni di Assistenza Sociale), denominati anche LEPS (Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali), sono previsti dal sistema integrato di interventi e servizi sociali (art. 22 della LN.328/2000) al fine di garantire alle persone ed alle famiglie, qualità della vita e cittadinanza sociale, nonchè pari opportunità e tutela ai soggetti più deboli.

La differenza tra L.E.P.S. e LIV.E.A.S. è da ricercare soprattutto sul piano formale. Infatti la fonte normativa di riferimento quando si parla di L.E.P.S. è la LN.328/2000, mentre il concetto dei LIV.E.A.S. trova la sua legittimazione in documenti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome.

La LN328/2000 li definisce per macro aree (come indirizzi e non come standard di erogazione), rinvia per una definizione più precisa al Piano sociale nazionale 2001- 2003 e vincola la loro definizione alle risorse economiche disponibili. Indica, inoltre, 5 tipologie di servizi ed una serie di interventi puntuali.

Piano Nazionale Sociale 2001-2003https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2001/08/06/181/so/204/sg/pdf

I LIVEAS hanno assunto rilevanza costituzionale dopo la Riforma del 2001, con cui è subentrata la competenza legislativa concorrente delle Regioni: nello scenario post-riforma, l’unica competenza rimasta allo Stato in campo sociale è proprio quella della definizione dei livelli essenziali.

Solo con la progressiva adozione di Piani sociali nazionali ed i relativi finanziamenti questi diventeranno effettivi. Nel frattempo si assiste ad una estrema eterogeneità territoriale del sistema di welfare italiano pur nel riconoscimento del Servizio sociale professionale come servizio pubblico essenziale (legge 178/2020 all’articolo 1, comma 797 e seguenti: un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti).

Con il 2017  (art. 21, co. 7, del d. lgs. 147/2017) sono state previste modifiche nelle finalità del Piano Nazionale, più limitate rispetto a quanto stabilito nella LN 328: non si tratta più di un documento generale di indirizzo, ma di uno strumento di programmazione nazionale per l’utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/10/13/17G00161/sg

In questo senso compito principale del Piano è quello di individuare un percorso verso gli obiettivi condivisi in maniera da garantire maggiore uniformità territoriale: si tratta di individuare «lo sviluppo degli interventi … nell’ottica di una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale».

Nel frattempo, oltre al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, sono stati costituiti altri Fondi sociali specifici e aggiuntivi (Fondo per le Non Autosufficienze, Fondo per il Dopo di noi, Fondo Povertà), e Piani Nazionali tematici, in controtendenza con il tentativo di unificazione delle risorse e di programmazione sistematica dell’intero settore delle politiche sociali voluto dalla LN 328/2000. (Si vedano le schede: Piani nazionali in essere; per una disamina puntuale delle fonti di finanziamento a livello locale, si veda la scheda: Finanziamenti per il welfare).

Ciò ha portato all’emanazione del Piano Sociale Nazionale 2018-20 che lascia alle Regioni e ai territori un margine di libertà nell’uso delle risorse trasferite con il Fondo nazionale per le politiche sociali.

http://www.condicio.it/news/riparto-di-riparto-fnps-2018-e-piano-sociale-nazionale-2018-2020/

Infine, con il Piano Sociale Nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-23, che definisce anche alcuni nuovi LEPS, si ritorna ad un approccio non episodico, ma unitario, integrato (ambiti socio sanitario, politiche del lavoro, giudiziario, politiche abitative), plurifondo, infrastrutturale, che collega la programmazione (ed i finanziamenti) del Piano sociale nazionale, del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e del Piano per la non autosufficienza, con quella dei programmi europei.

LEPS del sociale

Il Piano Sociale Nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-23, definisce come LEPS:

Nello specifico degli anziani non autosufficienti o con ridotta autonomia, la Legge n. 134 del 30 dicembre 2021 ha introdotto (Art. 1, commi 159-171) i nuovi LEPS, organizzati e realizzati al livello territoriale dagli ATS - Ambiti Sociali Territoriali nelle seguenti aree:

Legge di Bilancio 2022https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg

LEPS del lavoro

Il d. lgs. n. 147 del 2017 ha istituito il REI come prestazione composta da un beneficio economico e da un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. Più specificamente, tutta la componente di servizi associata al REI è già considerata livello essenziale delle prestazioni, da garantire nei limiti delle risorse disponibili, attraverso il rafforzamento del servizio sociale professionale e del segretariato sociale: si tratta dei servizi per l’informazione e l’accesso al REI, per la valutazione multidimensionale del bisogno e per la progettazione personalizzata, inclusiva dei sostegni in essa previsti.

Il decreto ministeriale dell'11 gennaio 2018, n. 4, ha approvato, per la prima volta, I LEPS da erogare su tutto il territorio nazionale sia alle persone che cercano lavoro sia alle imprese. Per ciascuna prestazione, il decreto indica e  descrive analiticamente le attività da svolgere e i risultati attesi. 

https://www.anpal.gov.it/documents/20126/40657/DMLPS-n4-11-1-2018-attuativ.pdf/095944d9-39e0-40d8-8399-4b41c6a75407

Con riferimento alle persone che cercano lavoro, le prestazioni riguardano:

I LEPS comprendono  il supporto per l'iscrizione alle liste del collocamento mirato e la presa in carico integrata per persone in condizione di vulnerabilità.

Con riferimento alle imprese, i LEPS si riferiscono a:

Il successivo decreto ministeriale n. 4/2018 definisce inoltre  gli obiettivi annuali (2018) e le linee di indirizzo triennali (2018-2020), in materia di politiche attive.

https://www.anpal.gov.it/documents/20126/40657/DMLPS-n4-11-1-2018-attuativ.pdf/095944d9-39e0-40d8-8399-4b41c6a75407

Tra gli  obiettivi per il 2018, si evidenzia:

Nelle linee di indirizzo triennali, si evidenzia:

Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavorohttps://www.anpal.gov.it/in-evidenza/servizi-per-il-lavoro/i-livelli-essenziali-delle-prestazioni-e-gli-obiettivi-del-sistema-dei-servizi-per-il-lavoro

LEPS per i minori

Sono in discussione. L’Autorità Garante per l’Infanzia e Adolescenza (AGIA) ha prodotto nel 2019 un documento di proposta per l’individuazione dei LEP relativi alla fascia d’età 0-6 anni.

Le tipologie individuate sono tre:

Le proposte, invece, sono quattro:

AGIA, I livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali delle persone di minore età. Documento di studio e di proposta, 2019https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/lep-web.pdf

LEPS per l'istruzione e formazione professionale

Sono in discussione. In argomento si vedano, tra gli altri:

Poggi A., Definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni nella materia dell’Istruzione e dell’Istruzione e Formazione professionale: stato dell’arte e prospettive, Studi e ricerche 2010

http://www.cnos-fap.it/sites/default/files/articoli_rassegna/217_Rassegna%20CNOS%20-%202010%20-%20n.2.pdf

Sacchi G.C., I livelli essenziali delle prestazioni per un regionalismo equo e solidale, Scuola e territorio, 2019

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=7&art.versione=1&art.codiceRedazionale=012G0088&art.dataPubblicazioneGazzetta=2012-05-31&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0

 



Approfondimenti:

Babetto A., Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali: tutto sulla nuova misura assistenziale, Omar 2022

https://www.osservatoriomalattierare.it/news/attualita/18185-livelli-essenziali-delle-prestazioni-sociali-tutto-sulla-nuova-misura-assistenziale

Boscaino M., Russo F., LEP e autonomie differenziate, Transrom!Italia

https://transform-italia.it/lep-e-autonomie-differenziate-2/

Dal Pra Ponticelli M., Dizionario di Servizio sociale Carocci 2005

Banchero A., I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI NELL' AMBITO DEI SERVIZI ALLA PERSONA: DALLA TUTELA DELLA SALUTE ALLA PROTEZIONE SOCIALE

http://www.robertobin.it/REG10/Banchero.pdf

Carpani G., I Livelli essenziali di assistenza nel panorama normativo

http://www.grusol.it/informazioni/22-01-09bis.PDF

De Felici P., Giorgi G., Ranci C., Sansonetti S., Stame N. E., Definire i livelli essenziali delle prestazioni di assistenza, Quid n.5, Prospettive sociali e sanitarie 2009

https://prospettivesocialiesanitarie.it/materiali/iQuid5%20presentazione.pdf

Fondazione Gimbe, disparità inaccettabili sull’applicazione dei Lea, 2019

https://www.ilnordestquotidiano.it/2019/11/28/fondazione-gimbe-disparita-inaccettabili-sullapplicazione-dei-lea/

Gualdani A., LIVEAS (Livelli essenziali di assistenza sociale), Aggiornamenti sociali 2011

https://www.aggiornamentisociali.it/articoli/liveas-livelli-essenziali-di-assistenza-sociale/

handyLex, Legge di bilancio 2022: una prima analisi, 2021

http://www.handylex.org/news/2021/12/31/legge-di-bilancio-2022-una-prima-analisi

Leone L., Una concezione multidimensionale dei livelli essenziali,

http://www.cevas.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/Leone_PSS-LEP-06.pdf

Pesaresi F., La scomparsa dei LEP per la non autosufficienza dalla legge di bilancio 2022, Welforum 2022

https://welforum.it/la-scomparsa-dei-livelli-essenziali-per-la-non-autosufficienza-dalla-legge-di-bilancio-2022/

Ranci Ortigosa E., Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni, Camera dei deputati

https://www.camera.it/temiap/temi16/Quid2.pdf

Santuari A., I Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP). Profili giuridici e assetti istituzionali multilivello, Welforum 2021

https://welforum.it/i-livelli-essenziali-delle-prestazioni-lep/

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Giorgio Merlo febbraio 2020, marzo 2022