Benefit corporation

INDICE ANALITICO GENERALE

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Il tema è articolato e interconnesso si veda la scheda: Approcci economici

Tra cui: Finanza etica e sociale, Sustainable model of business, Social Responsible Investment, Social Impact Bond (Contratti Epc, Development Impact Bonds DIBs, Energy performance contract, Finanza ad impatto sociale, (Social) impact finance), Pay by Results PbR, Pay for Results PfR, Pay for Success PfS, project bond, Saving cost bond Scb, Socially Responsible Investing SRI), Responsabilità sociale di impresa, Social business e social enterprise, Benefit corporation, Infrastrutture sociali, Impatto sociale (Accountability, Bilancio sociale, Corporate Social Responsability CSR, Rendicontazione sociale, Responsabilità Sociale di Impresa RSI, Social Impact Investments, Social Return Of Investment SROI, Valore Sociale Aggiunto), La valutazione dell’impatto sociale (Modelli logici; Cost-effectiveness Analysis CEA; Cost-Benefit Analysis CBA; Metodi sperimentali, quasi-sperimentali, approccio controfattuale; Social Return Of Investment SROI.

Vedi anche le voci:

Sustainable Development Goals Action Manager

Terzo settore: la nuova legge



Con il termine di benefit corporation ci si riferisce al fenomeno per cui “sono sempre più numerosi gli esempi di forme di impresa che – con molteplici modalità e diversi gradi di intensità – affiancano attività di natura commerciale ad altre di natura sociale (processo di convergenza – convergence – dei soggetti for profit verso la sfera non profit

Bullock, James, 2014 http://www.rivistaimpresasociale.it/rivista/item/135-benefit-corporation.html#bullock

oppure, viceversa, imprese che assumono mission sociali, ma producono al contempo un reddito da attività commerciale per poter perseguire le proprie finalità (processo di ibridazione di soggetti nonprofit verso la sfera for profit)

Rago, Venturi, 2014 http://www.rivistaimpresasociale.it/rivista/item/135-benefit-corporation.html#rago

Aziende che continuano ad avere come scopo quello di fare profitti, ma che pongono tra i propri obiettivi anche quello di portare benefici all’ambiente circostante, ai propri dipendenti, ai fornitori o agli altri portatori di interessi coinvolti nella loro attività.

In particolare le B-Corporation (o B-Corp) sono imprese che ottengono una certificazione rilasciata da B Lab (un’organizzazione nonprofit con sede in Pennsylvania che ha creato e promuove la certificazione B-Corp), a seguito della compilazione di un questionario – da parte di proprietari e manager – che viene integrato da test che misurano il loro impegno rispetto a valori sociali, nonché a pratiche responsabili da un punto di vista sociale ed ambientale, i cui risultati vengono resi pubblici dalla stessa B Lab. A livello globale sono più di 1.300 le B-Corp divise in 41 paesi (in oltre 120 settori di attività), di cui 9 sono italiane.”

La legge di Stabilità per il 2016 (commi 376-383) (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208), intendendo favorire la costituzione e la diffusione nel nostro ordinamento di società che operino sia con finalità di lucro che a vantaggio di persone, comunità, territori e ambiente ha definito questa nuova forma giuridica d’impresa, imponendo alle società (di cui al libro V, titoli V e VI del Codice Civile) che:

1- Il raggiungimento di uno o più scopi sociali deve essere obbligatoriamente specificato nello statuto

2- individui uno o più soggetti responsabili del perseguimento delle finalità di bene comune il cui unico obbligo è quello di garantire il perseguimento della mission piuttosto che il profitto;

3- si sottoponga ad un processo di certificazione da parte di un soggetto esterno

4- realizzi un rapporto annuale volto ad illustrare le azioni compiute per raggiungere gli obiettivi sociali; gli obiettivi raggiunti (eventuali problemi riscontrati per il mancato raggiungimento); l’impatto positivo generato su aree come il sistema di governance dell’azienda, la gestione del personale, la comunità e l’ambiente circostanti; i nuovi obiettivi per l’anno successivo.

Vigila su tutto l’Autorità garante della concorrenza, che potrà sanzionare per pubblicità ingannevole le aziende che non dovessero mantenere le promesse.

Per essere riconoscibili potranno apporre accanto alla propria denominazione sociale la dicitura “Società Benefit” o l’abbreviazione “SB”.

La legge non ha introdotto deroghe al diritto societario, né tantomeno agevolazioni di alcuna natura: la scelta di intraprendere questo percorso rappresenta pertanto un’opportunità per quegli imprenditori che vogliano valorizzare ulteriormente le proprie azioni nell'ambito della responsabilità sociale d’impresa (o Corporate Social Responsability), oppure, in maniera molto più concreta e radicale, che intendano strutturare un nuovo modello di business con un valore aggiunto reputazionale.

Si tratta di una novità che colloca l’Italia in una posizione di avanguardia nel dibattito europeo sull’integrazione di finalità sociali nel modello di business delle imprese.

Punti di differenziazione ed ibridazione tra Imprese sociali e Benefit corporation

Pur essendoci un punto di contatto, le due fattispecie sono differenti: le imprese sociali perseguono un fine sociale (core rispetto all’attività imprenditoriale messa in campo) in alcuni determinati settori (assistenza sociale, istruzione, tutela dei beni culturali, ecc.), mentre le società benefit, all’interno della loro attività principale economica, perseguono uno o più effetti positivi (o riduzione di effetti negativi) di carattere sociale. Pur con l’apertura ad una forma di remunerazione del capitale per le imprese sociali[1], la differenza di fondo resta quella tra no profit e for profit.

In particolare: le imprese sociali hanno uno statuto regolamentato in modo tassativo dalla legge e devono essere in grado di collocare sul mercato beni o servizi in modo remunerativo al fine di garantire il buon andamento economico della gestione, mentre le società benefit, per assumere la veste attribuitagli dal legislatore, devono semplicemente inserire nel proprio statuto le clausole relative agli scopi di beneficio comune, impatto generato, da perseguire che dovranno misurare utilizzando uno standard di valutazione esterno, indipendente, credibile e trasparente, che tenga conto delle aree inerenti al governo d’impresa, ai lavoratori, l'ambiente, ecc.



[1] capitale in parte vincolato (lo era totalmente prima della riforma), che deve essere prioritariamente massimizzato per aumentare l’efficacia del progetto imprenditoriale; solo dopo aver assolto a tale obbligo, possono essere distribuiti utili agli aventi diritto, nella misure prevista dal codice civile (art. 2514) per le cooperative a mutualità prevalente.



Approfondimenti

Le società benefit, FederNotizie apr 2016

http://www.federnotizie.it/le-societa-benefit/

Pasi. G., Benefit Corporation: una buona idea. Ma nel momento e nel posto sbagliato, Secondo welfare, nov 2015

http://www.secondowelfare.it/terzo-settore/benefit-corporation-una-buona-idea-ma-nel-momento-e-nel-posto-sbagliato.html

Benefit corporation: nuove possibilità di fare impresa, CSR, 2015

http://www.csrpiemonte.it/comunicazione/dwd/volume_benefit_web.pdf

Venturi P., Rago S., Benefit corporation e impresa sociale: convergenza e distinzione, Impresa sociale, nov 2016

http://www.rivistaimpresasociale.it/rivista/item/135-benefit-corporation.html

Terzo Settore: impresa sociale e società benefit a confronto

http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2016/04/19/terzo-settore-impresa-sociale-e-societa-benefit-a-confronto

Simoncini D., La rivoluzione delle B corporation, L’impresa 4-2015

http://www.complexityinstitute.it/wp-content/uploads/ARTICOLO-LIMPRESA-SOLE-24-ORE-B-CORP-Simoncini.pdf

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Giorgio Merlo, febbraio 2017