La legge quadro sull'assistenza

LN 328 /2000

un esempio di come, attraverso un sistema di norme, si possa cercare di regolare, orientare, un fenomeno sociale

G. Merlo, La programmazione sociale: principi, metodi e strumenti, Carocci 2014

Capitolo: 7.1. Le norme

BOX DI APPROFONDIMENTO  n. 42

N.B. I riferimenti bibliografici si riferiscono alla sito bibliografia del testo. Nel caso di citazione si consiglia la seguente notazione: “Merlo G., La programmazione sociale: principi, metodi e strumenti”, allegato web n.42, Carocci, 2014

INDICE ANALITICO GENERALE

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in argomento si vedano anche le schede:

LE LEVE DELLA PROGRAMMAZIONE

LE NORME

LA REGOLAZIONE PUBBLICA


In campo specificamente sociale la Legge 328 del 2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) si colloca in un vuoto legislativo di oltre 110 anni in cui è mancata una regolamentazione organica dei servizi socio-assistenziali. Prima della 328, infatti, solo la Legge Crispi del 1890 aveva costituito la norma organica di riferimento per l’assistenza sociale. Tra le due norme numerosi sono stati i cambiamenti e le riforme, ma solo con la legge del 2000 si è giunti alla creazione di un quadro normativo unitario. Occorreva affrontare e superare la concezione dell’utente quale portatore di un bisogno specialistico, settoriale o l’appartenenza ad una specifica categoria, l’accezione tradizionale di assistenza come interventi meramente riparativi del disagio, le prestazioni disarticolate e spesso solo monetarie, nonché la mancata integrazione tra pubblico e privato sociale. “Scopo della legge quadro sull’assistenza 328/2000 è quello di realizzare un sistema integrato di interventi e servizi sociali che, attraverso politiche sociali universalistiche, persegua i seguenti obiettivi: garantire la qualità della, vita, assicurare pari opportunità, rimuovere la discriminazione, prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disagio e bisogno degli individui e delle famiglie derivanti da: disabilità, inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia (Presidenza CdM 2001).”

Al di là delle specifiche norme è possibile individuare i cardini dell’azione programmatoria:

- la responsabilità pubblica della tutela sociale dei cittadini in un quadro di sussidiarietà orizzontale attraverso il riconoscimento e l’agevolazione del ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale

- il carattere della universalità attraverso il riconoscimento del diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi per tutti i cittadini italiani e degli Stati appartenenti all’Unione Europea ed i loro familiari, nonché degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorni (ai profughi, agli apolidi e agli stranieri irregolari sono garantite le misure di prima assistenza),

- il finanziamento pubblico attraverso la fiscalità generale (un finanziamento plurimo a cui concorrono gli Enti Locali, le Regioni e lo Stato, attraverso il Fondo Nazionale per le politiche sociali),

- l’omogeneità nel godimento dei diritti fondamentali sull’intero territorio nazionale attraverso la definizione dei livelli uniformi e di base delle prestazioni (diritto “finanziariamente condizionato[1]”),

- un metodo di programmazione integrato, pluri livello e pluri attore secondo i principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, attraverso l’adozione di Piani (Nazionale, Regionale, di Zona) che integrino gli interventi e servizi sociali con quelli sanitari e dell'istruzione, nonché con le politiche attive di formazione,

- una funzione di governo delle politiche secondo il principio della sussidiarietà verticale attraverso la definizione di una netta distinzione delle competenze tra Comuni, Province, Regioni e Stato, in cui i Comuni, singoli o associati, sono i titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, promuovendo le risorse nelle comunità locali,

- un sistema di erogazione dei servizi, basato sui principi della concertazione, cooperazione, co-progettazione e realizzazione tra i diversi livelli istituzionali e tra questi ed i soggetti privati che partecipano con proprie risorse alla gestione ed all’offerta dei servizi, nonché le aziende sanitarie locali, attraverso la definizione di regole per la fornitura degli interventi ai cittadini (esternalizzazione, ricorso al volontariato, accreditamento e vauchers, compartecipazione alla spesa, ISEE, etc[2]) e l’orientamento a modelli gestionali (zonizzazione, gestione diretta o delega, etc).




[1] Vedasi quanto sviluppato al capitolo: La tematica dei diritti e la programmazione
[2] Su di alcuni di questi aspetti, es. l’accreditamento, vedasi anche quanto sviluppato a proposito della leva finanziaria (scheda: Effetto leva)

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Giorgio Merlo 2014