Il sistema di protezione civile

G. Merlo, La programmazione sociale: principi, metodi e strumenti, Carocci 2014

Capitolo: 2.6. Il principio di sussidiaretà

BOX DI APPROFONDIMENTO  n.17

N.B. I riferimenti bibliografici si riferiscono alla sito bibliografia del testo. Nel caso di citazione si consiglia la seguente notazione: “Merlo G., La programmazione sociale: principi, metodi e strumenti”, allegato web n.17, Carocci, 2014

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Vedi anche: Emergenza e programmazione


 Il sistema di protezione civile italiano è basato sul principio di sussidiarietà, mentre nella maggioranza degli altri Paesi europei, è un compito assegnato ad una sola istituzione o a poche strutture pubbliche a carattere centralizzato:  un esempio di razionalità nella sua applicazione.

"Siamo di fronte ad un principio non solo giuridico – amministrativo, ma anche sociale, che stabilisce che l'intervento dei diversi Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Città Metropolitane, e Comuni), sia nei confronti dei cittadini che delle loro partizioni e suddivisioni amministrative (ovvero l'intervento di organismi sovranazionali nei confronti degli Stati membri) debba essere attuato esclusivamente come sussidio nel caso in cui il cittadino o l'entità di area più vicina (o «sotto ordinata») sia impossibilitata ad agire per conto proprio[1] o se questi possono rendere il servizio in maniera più efficace ed efficiente.

Dunque, un criterio regolatore di competenze, volto ad assicurare l’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione dei pubblici poteri ed il «buon andamento» della funzione amministrativa (art. 97 Cost.)." (Merlo G., 2014, p. 70)


Per la protezione civile in Italia è coinvolta tutta l'organizzazione dello Stato, al centro e in periferia, dai Ministeri al più piccolo comune, con il pieno coinvolgimento delle organizzazioni della società civile soprattutto attraverso le organizzazioni di volontariato. Le ragioni di questa scelta si possono individuare nell'incontro tra il principio di sussidiarietà ed una esigenza operativa legata alle caratteristiche del nostro territorio. Dal punto di vista dell'ordinamento amministrativo, è in corso da anni un processo di riforma orientato ad aumentare il peso, le competenze e le responsabilità delle istituzioni regionali e locali, attuando e sviluppando in forme adeguate alle esigenze di oggi gli orientamenti al regionalismo e alla valorizzazione delle istituzioni locali presenti nella Carta costituzionale. Con la legge del 24 febbraio 1992, n.225 l'Italia ha organizzato la protezione civile come "Servizio nazionale", coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto, come dice il primo articolo della legge, dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale. Il modello di organizzazione della nostra protezione civile, che origina dal processo di riorganizzazione dell'ordinamento amministrativo, risulta particolarmente adeguato ad un contesto territoriale come quello italiano, che presenta una gamma di possibili rischi di calamità e catastrofi sconosciuta negli altri Paesi europei. Quasi ogni area del paese risulta interessata dalla probabilità di qualche tipo di rischio, e ciò rende necessario un sistema di protezione civile che assicuri in ogni area la presenza di risorse umane, mezzi, capacità operative e decisionali in grado di intervenire in tempi brevissimi in caso di calamità, ma anche di operare con continuità per prevenire e, per quanto possibile, prevedere i disastri.

Operativamente il primo responsabile della protezione civile in ogni Comune è il Sindaco, che organizza le risorse comunali secondo piani prestabiliti per fronteggiare i rischi specifici del suo territorio. Quando si verifica un evento calamitoso, il Servizio nazionale della protezione civile definisce la portata dell'evento e valuta se le risorse locali siano sufficienti a farvi fronte. In caso contrario si mobilitano immediatamente i livelli provinciali, regionali e, nelle situazioni più gravi, anche il livello nazionale, integrando le forze disponibili in loco con gli uomini e i mezzi necessari. Ma soprattutto si identificano da subito le autorità che devono assumere la direzione delle operazioni: è infatti evidente che una situazione di emergenza richiede in primo luogo che sia chiaro chi decide, chi sceglie, chi si assume la responsabilità degli interventi da mettere in atto. Nei casi di emergenza nazionale questo ruolo compete al Dipartimento della Protezione Civile, mentre la responsabilità politica è assunta direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

(Da: http://www.protezionecivile.gov.it/)

[1] Precedentemente all'introduzione nella Costituzione di tale principio vigeva il cosiddetto principio del parallelismo, in virtù del quale spettavano allo Stato e alle Regioni le potestà amministrative per quelle materie per le quali esercitavano la potestà legislativa.

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Giorgio Merlo