Norme in materia di programmazione regionale

G. Merlo, La programmazione sociale: principi, metodi e strumenti, Carocci 2014

Capitolo: 4.6.3. La concertazione a più livelli

BOX DI APPROFONDIMENTO  n. 36

N.B. I riferimenti bibliografici si riferiscono alla sito bibliografia del testo. Nel caso di citazione si consiglia la seguente notazione: “Merlo G., La programmazione sociale: principi, metodi e strumenti”, allegato web n.36, Carocci, 2014

INDICE ANALITICO GENERALE

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Si veda anche:

Normativa

La programmazione multi livello



La programmazione ha bisogno di norme che ne definiscano i metodi di costruzione. Sono domande del tipo: di cosa si occupa? chi la fa? con chi? con quali contributi e regole?

Sono domande che hanno a che vedere con la programmazione interna. Cioè con i metodi e gli strumenti che ciascuna organizzazione adotta per essere in grado di perseguire i propri obiettivi. In generale può essere assimilata al concetto di management. (si veda anche la scheda: Il progettista, programmatore sociale)

Ovviamente riguardano scelte (politiche) che rimandano ai modelli di programmazione.

In un approccio incrementale che combini il top down con il bottom up, si tratta di mettere in campo un sistema di concertazione e negoziazione (più o meno complesso) che corrisponda ai diversi livelli di programmazione, dal livello più ampio a quelli progressivamente più delimitati: ciascun livello concerta, prevalentemente con quelli adiacenti, le priorità delle azioni programmatorie in un processo che man mano si affina e tende progressivamente a trovare un equilibrio tra i diversi punti. Operativamente il problema di fondo è quello del grado di libertà e di autonomia di ciascun livello e pertanto delle regole per la soluzione di eventuali disaccordi o conflitti." (Merlo G., 2014, p. 128)

Un esempio

Toscana - Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 49

http://jtest.ittig.cnr.it/cocoon/regioneToscana/xhtml?doc=/db/nir/RegioneToscana/1999/urn_nir_regione.toscana_legge_1999-08-11n49&css=&datafine=20140228

Art. 01 - Oggetto

1. La presente legge stabilisce le finalità della programmazione regionale e ne dichiara i principi e i criteri; definisce il sistema generale degli atti e dei procedimenti di programmazione; disciplina i relativi processi decisionali, le modalità del concorso degli enti locali, la partecipazione delle parti sociali; individua strumenti e modalità per l’attuazione, la verifica e l’implementazione degli atti di programmazione.

Art. 15 - Concertazione o confronto

1. Il concorso dei soggetti istituzionali e la partecipazione delle parti sociali agli atti della programmazione regionale si realizza tramite procedure di concertazione o confronto, ai sensi dello Statuto e della presente legge.

2. La concertazione o il confronto si svolgono tra la Giunta regionale, le rappresentanze istituzionali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste, sulla base di specifici protocolli. La concertazione o il confronto possono essere estesi ad altri soggetti direttamente interessati, sulla base di specifici protocolli.

3. Le procedure di concertazione o confronto sono finalizzate alla ricerca di reciproche convergenze o alla verifica dei rispettivi orientamenti sulla individuazione e determinazione degli obiettivi e degli altri contenuti essenziali degli atti di programmazione previsti dalla presente legge, nonché alla definizione di modalità di cooperazione nella fase attuativa, eventualmente estesa ad altri soggetti.

4. Le Province, i Comuni e le Comunità Montane attivano procedure di concertazione o confronto, per gli atti di programmazione locale di rispettiva competenza, secondo i principi del presente articolo.

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Giorgio Merlo 2014