Il decentramento amministrativo

G. Merlo, La programmazione sociale: principi, metodi e strumenti, Carocci 2014

Capitolo: 4.4.1 La programmazione plurale. Gli attori

BOX DI APPROFONDIMENTO  n. 30

N.B. I riferimenti bibliografici si riferiscono alla sito bibliografia del testo. Nel caso di citazione si consiglia la seguente notazione: “Merlo G., La programmazione sociale: principi, metodi e strumenti”, allegato web n.30, Carocci, 2014

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Partizioni, circoscrizioni amministrative

Le norme


La serie di riforme amministrative, avviate con la legge n. 59 del 15 marzo 1997 (federalismo amministrativo a "Costituzione invariata"), oggi costituzionalizzate a seguito della Riforma del Titolo V, Parte Seconda, della Costituzione, introdotta dalle leggi Costituzionali n. 1 del 1999 e n. 3 del 2001, comporta la modifica dell'intero sistema amministrativo e la ridistribuzione delle competenze legislative e regolamentari tra i soggetti istituzionali, in primis tra Stato e Regioni. Il nuovo principio che ispira il sistema è quello del pluralismo istituzionale paritario, mediante cui si supera il tradizionale rapporto gerarchico che da sempre contraddistingue il nostro sistema costituzionale. La trasformazione in atto impatta sul governo regionale e locale mutandone la dimensione istituzionale, specie dal punto di vista dei rapporti interistituzionali tra il sistema regionale e quello delle autonomie. L'art. 118 Cost., infatti, attribuisce la generalità delle funzioni amministrative ai Comuni, fatta salva la possibilità di conferirle, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, a Province, Città metropolitane, Regione e Stato per assicurarne l'unitario esercizio. Inoltre, lo stesso art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in attuazione dell'art. 118 Cost., prevede che Stato e Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedano a conferire le funzioni amministrative in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. L'attività di allocazione delle funzioni amministrative, operata in attuazione delle Leggi "Bassanini" e relativi decreti delegati (primo fra tutti il d.lgs. 112/98), non solo ha segnato il primo passo verso il superamento del parallelismo tra funzioni amministrative e funzioni normative, ma ha creato, altresì, i presupposti per una trasformazione dell'ordinamento in senso federalista.

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 http://www.camera.it/parlam/leggi/01003lc.htm

Aggiornamenti

La legge 7 aprile 2014, n. 56, (c.d. legge “Delrio”), che detta disposizioni sulle città metropolitane, sulle unioni e fusioni di Comuni, ha provveduto ad una profonda trasformazione dell’ente “Provincia”, sia per quanto riguarda l’assetto che la competenza, disponendo che le province diventino enti territoriali di area vasta e che i piccoli Comuni devono fondersi. In particolare, le Città Metropolitane individuate sono costituite nel nostro ordinamento dall’8 aprile 2014, mentre dal 1° gennaio 2015 si sono sostituite alle preesistenti Province, subentrando ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi, oltre che nel patrimonio e nei rapporti di lavoro esistenti e in tutte le funzioni di competenza propria o delegata.

Alle dieci città metropolitane individuate dalla norma (Bari, Bologna, Genova, Firenze, Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia e Reggio Calabria) si affiancano quattro città metropolitane individuate dalle regioni a statuto speciale: Cagliari, Catania, Messina, Palermo. Le funzioni delle città metropolitane individuate dalla norma sono: - cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; - promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; - cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee. La norma che disciplina le città metropolitane si applica in via generale anche alla città di Roma capitale, che ha poteri speciali in forza al suo stato giuridico di capitale.

Di Giacomo Russo, Peretti C., Tarzia A., La riforma Del Rio: analisi e prospettive, Libellula 2015

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Giorgio Merlo