Il domicilio di soccorso

G. Merlo, La programmazione sociale: principi, metodi e strumenti, Carocci 2014

Capitolo: 2. 1. Programmazione e beni comuni

BOX DI APPROFONDIMENTO  n. 6

N.B. I riferimenti bibliografici si riferiscono alla sito bibliografia del testo. Nel caso di citazione si consiglia la seguente notazione: “Merlo G., La programmazione sociale: principi, metodi e strumenti”, allegato web n.6, Carocci, 2014

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IL PROBLEMA DI CHI DEVE SOPPORTARE IL COSTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA

"Per contestualizzare vale la pena accennare al tema dell’immigrazione utilizzando l’esempio dell’acqua: appartiene ai soli abitanti dell’oasi in cui sgorga, i quali, tra l’altro, con risorse proprie, hanno nel tempo scavato e mantenuto i pozzi? E le carovane o i singoli viaggiatori di passaggio o che vorrebbero fermarsi, potranno usufruirne? A quali regole e condizioni? Analogo discorso si può fare per l’assistenza sociale e sanitaria che, si noti la differenza fatta precedentemente, non esiste in natura, ma è chiaramente il prodotto, consolidato nei decenni, dell’accumulazione di ingenti risorse attraverso la tassazione da parte dei residenti: chi ne ha diritto? A quali regole e condizioni?" (Merlo G., p. 46)

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Il problema di chi deve sopportare il costo dei servizi alle persone che si spostano nei territori è storico. In Italia da sempre il principio generalmente riconosciuto è che questi debbano essere assunti dal Comune di residenza. Sul versante sociale, in Italia, si può risalire alla legge Crispi del 1890 che, con l’istituto del “domicilio di soccorso”, si limitava a normare i costi dei ricoveri degli incapienti (costi i più onerosi, soprattutto per i piccoli Comuni), ponendoli a carico del Comune solo dopo che fossero passati due anni di residenza. La norma è stata superata dalla LN 328/2000 che all’art. 6, comma 4, afferma che “per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica”. Per quanto riguarda tutte le altre prestazioni la questione è demandata alle Regioni che ne hanno la competenza normativa esclusiva ed I Piani di Zona negli aspetti regolamentari.

Sul versante della sanità (“mobilità sanitaria” interaziendale, interregionale, europea) la questione si è risolta a livello nazionale con l’Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale ed a livello europeo con successivi accordi (Directive 2011/24/EU), per cui, per i cittadini europei, è attualmente permessa senza alcuna limitazione in quanto compensata da sistemi di rimborsi tra Stati ed enti.

Il problema è esploso in tutta Europa con i fenomeni migratori e gli spostamenti interni alla ricerca di cure specializzate. Infatti, "Con il finanziamento dei Servizi Sanitari Regionali, basato su un modello di allocazione territoriale delle risorse con l’ attribuzione di quote pro-capite per ciascun cittadino residente e con il finanziamento delle strutture erogatrici con corrispettivi unitari per ciascuna prestazione, si è posta la necessità di compensare i costi sostenuti per prestazioni rese a cittadini in ambiti regionali diversi da quelli che hanno ottenuto il finanziamento pro-capite (Conferenza delle Regioni e delle Province 2012)".

In Europa “gli Stati membri sono comunque tenuti sul loro territorio a prestare ai cittadini [dell’UE] un’assistenza sanitaria sicura, di qualità elevata, efficiente e quantitativamente adeguata … [ma non dovrebbero] condurre a una situazione in cui i pazienti siano incoraggiati a ricevere le cure fuori dal loro Stato.. [e] l’obbligo di rimborsare i costi dell’assistenza sanitaria transfrontaliera dovrebbe essere limitato all’assistenza sanitaria cui la persona assicurata ha diritto conformemente alla legislazione dello Stato membro di affiliazione (UE 2011)”.

Resta il problema degli stranieri non iscritti al SSN. Per loro le prestazioni sanitarie sono tutte prestate dietro pagamento, mentre in caso di incapienza sono previste gratuitamente le sole prestazioni ambulatoriali, ospedaliere urgenti ed essenziali, o continuative per malattia o infortunio, nonché i programmi di medicina preventiva (per es. vaccinazioni).

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Giorgio Merlo 2014