Sistema di gestione dell'immigrazione

INDICE ANALITICO GENERALE

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ATTENZIONE

Questa scheda è precedente all'approvazione del Decreto Legge del 4 ottobre 2018, n 113: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/04/18G00140/sg

Il sistema disegnato dalla “Road map del Ministero Interni, 2015”

i centri gestiti dalla Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e dell'asilo del Ministero dell'Interno. 

http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/11/Roadmap-2015.pdf 

1. Prima accoglienza per chi non ha un regolare permesso.

Il primo approccio per i migranti il cui status giuridico non è ancora definito è attraverso centri di primo soccorso e accoglienza.

CDA” (Centri di Accoglienza, LN 563/95), alcuni dei quali sono definiti “CPSA” (Centri di Primo Soccorso ed Accoglienza, DM 16 febbraio 2006).

Sono strutture destinate a garantire un primo soccorso allo straniero irregolare rintracciato sul territorio nazionale. L’accoglienza nel centro è limitata al tempo strettamente necessario per stabilirne l'identità e la legittimità della permanenza sul territorio o per disporne l'allontanamento.

Su richiesta dell’Europa, dal 16 settembre 2015, questi sono stati definiti e progressivamente trasformati in “HOTSPOT”: centri di primissima accoglienza in cui vengono fornite le prime cure mediche necessarie ed ogni persona viene identificata (impronte digitali, fotosegnalazioni). È prevista una permanenza di massimo 48 ore, senza possibilità di uscire né ricevere visite di terze persone. La polizia italiana è affiancata da funzionari delle agenzie europee Europol, Eurojust, Frontex ed Easo.

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/2_hotspots_it.pdf

Sono collocati nei luoghi degli sbarchi. A dicembre 2016 ne risultano attivi 4 (Lampedusa, Taranto, Trapani e Pozzallo).

    1.1. Chi avanza richiesta di protezione internazionale,

perché fugge da persecuzioni, torture o dalla guerra, viene collocato nei “Cara” (Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo, D.Lgs. n. 25/08), chiamati anche “hub regionali” (hub aperti: libera circolazione) in attesa dell’esito della richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato da parte delle “Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale”. Nel frattempo non gli sarà rilasciato il permesso di soggiorno, ma un attestato nominativo. Allo scadere del periodo di accoglienza (non superiore a 35 giorni) avrà un permesso per richiesta asilo della durata di tre mesi.

http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/protezione-internazionale/commissioni-territoriali-riconoscimento-protezione-internazionale
http://www.meltingpot.org/La-procedura-per-il-riconoscimento-della-protezione.html#.WHD3tfnhDIU

I CARA sono gestiti dal Ministero dell’Interno attraverso le Prefetture che appaltano i servizi dei centri a enti gestori privati attraverso bandi di gara. Le convenzioni variano e lo Stato versa all’ente gestore una quota al giorno a richiedente asilo (mediamente 35 euro). Con quella cifra devono essere garantiti l’alloggio, i pasti, l’assistenza legale e sanitaria, l’interprete e i servizi psico-sociali.

    1.2. Tutti gli altri (prevalentemente migranti economici)

vengono inviati nei “CIE” (Centri di Identificazione ed Espulsione, CIET quando Temporanei, inizialmente Cpta Centri di permanenza temporanea e assistenza, LN 40/1998), “hub chiusi”, in attesa di ricevere un decreto di respingimento verso il paese di origine. Il trattenimento avviene su disposizione del Questore entro 30 giorni, prorogabili fino a 18 mesi nel caso in cui vi siano impedimenti oggettivi al rimpatrio. Il loro funzionamento è di competenza del Prefetto (che può affidare la gestione dei servizi del centro a soggetti privati, cooperative, Onlus, con il compito di provvedere a tutte le persone presenti nella struttura), mentre lo spazio esterno è vigilato dalle forze dell'ordine.

2. Seconda accoglienza,

per chi avanza richiesta di protezione internazionale, in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato.

E’ costituita da un sistema di “hub regionali aperti” denominati “SPRAR”, quando questi non siano in grado di accogliere nuovi soggetti si affiancano i “CAS” . L’alternativa è il sistema europeo di “relocation”. 

Lo SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, LN 189/2002, regolato dal d.lgs. n. 142/15), diffuso su tutto il territorio nazionale, è costituito dalla rete degli enti locali che, per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. 

A livello territoriale gli enti locali, con supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di "accoglienza integrata" che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento sociale, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico, finalizzate alla conoscenza del territorio e all'effettivo accesso ai servizi locali, fra i quali l'assistenza socio-sanitaria.

Sono inoltre previste attività per facilitare l'apprendimento dell'italiano e l'istruzione degli adulti, l'iscrizione a scuola dei minori in età dell'obbligo scolastico, nonché ulteriori interventi di informazione legale sulla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e sui diritti e doveri dei beneficiari in relazione al loro status.

All’interno delle progettazioni SPRAR, ancora in via sperimentale e rivolte a persone già accolte da qualche tempo nel sistema, in alcune città (Torino, Asti, Parma e Fiden­za) si sono realizzate iniziative di accoglienza in famiglia.

http://www.sprar.it/?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=627

I CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria, Circolare del Ministero dell’Interno n. 104 dell’8 gennaio 2014, attivati dai Prefetti ai sensi dell’art. 11 d.lgs. n. 142/15) sono stati istituiti al fine di sopperire alla mancanza di posti negli SPRAR o in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti. La permanenza dovrebbe essere limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture seconda accoglienza. Ad oggi costituiscono la modalità ordinaria di accoglienza: strutture individuate dalle Prefetture, su bando del Ministero dell’Interno, sentito l’ente locale nel cui territorio la struttura è situata, in convenzione con cooperative, associazioni e strutture alberghiere, agriturismi, ospizi etc. per una spesa media di circa 30/35 euro al giorno. 

http://www.immigrazione.biz/circolare.php?id=845

Relocation: trasferimento di persone che hanno bisogno di protezione internazionale, da uno Stato membro dell’UE ad un altro Stato membro. Ne possono usufruirei richiedenti asilo appartenenti a quelle nazionalità che hanno ricevuto un tasso di riconoscimento di protezione internazionale pari o superiore al 75% sulla base dei dati EUROSTAT dell’ultimo quadrimestre. Attualmente Siriani, Eritrei e Iracheni sono le nazionalità che rientrano in tali parametri.

Il concetto di relocation è specifico dell’UE: per le organizzazioni non-UE che si occupano di rifugiati è considerato sinonimo o comunque una descrizione di resettlement (vedi sotto).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2015_239_R_0011http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32015D1601http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/2015_ministero_interno_14106_6-_10_accoglienza.pdf

3. Riconoscimento dello status di rifugiato

Il riconoscimento è compito delle “Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale” che dovrebbero decidere entro 180 giorni. Allo scadere dei termini il richiedente ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno di durata trimestrale, rinnovabile sino alla decisione della domanda.

Al termine dell’iter può essere riconosciuto lo status di rifugiato, che equipara lo straniero al cittadino italiano, oppure una forma di protezione diversa: sussidiaria o per motivi umanitari. In caso di diniego (a cui si può fare ricorso) il richiedente viene dimesso con l’ordine di lasciare il territorio nazionale in pochi giorni.

http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/protezione-internazionale/commissioni-territoriali-riconoscimento-protezione-internazionale

ORGANIZZAZIONI

EASO, European Asylum Support Office

https://www.easo.europa.eu/

Europol, European Union’s law enforcement agency

https://www.europol.europa.eu/about-europol

Eurojust, European Union's Judicial Cooperation Unit

http://www.eurojust.europa.eu/Pages/home.aspx

Frontex, European Border and Coast Guard Agency

http://frontex.europa.eu/

GLOSSARI IMMIGRAZIONE

UNIONE EUROPEA

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/glossary_for_the_european_agenda_on_migration_en.pdf

UNHCR

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendocPDFViewer.html?docid=3d46515d4&query=glossary

IOM

http://www.iom.int/key-migration-terms

PARLARE CIVILE

http://www.parlarecivile.it/home.aspx

OPEN MIGRATION

http://openmigration.org/glossario/

GLOSSARIO INTERNO


Matchmaking. Collegata al sistema di relocation, consiste nell’esaminare le caratteristiche e i profili delle persone ricollocabili (in termini di titoli di studio, qualifiche professionali, lingue straniere parlate, etc.) abbinandole poi con le disponibilità di accoglienza proposte dai vari Stati membri; svolta con il supporto di esperti Easo e di ufficiali di collega­mento (liaison officers)

Operazioni di rimpatrio. Provvedimenti con cui lo Stato italiano dispone l’allontanamento dal suo territorio dei cittadini stranieri sono i respingimenti (alla frontiera o disposti dal questore in un secondo momento) e le espulsioni, che possono essere emesse dall'autorità amministrativa o da quella giudiziaria.

L'effetto del provvedimento di espulsione spesso è l'accompagnamento immediato alla frontiera da parte delle forze di polizia. Tuttavia, se sussistono impedimenti temporanei, materiali o legali, all'immediato accompagnamento alla frontiera dello straniero respinto o espulso, l’autorità di pubblica sicurezza può inviare lo straniero respinto o espulso in un CIE.

Nel 2016 il reato di ingresso e soggiorno illegale è stato depenalizzato trasformandolo in illecito amministrativo. È sanzionabile penalmente solo il reingresso dopo l'espulsione.

Programma Nazionale FAMI). (Commissione Europea agosto 2015) prevede che le misure di Rimpatrio costituiscano uno strumento a disposizione di coloro che intendano ridefinire il proprio percorso migratorio optando per il Ritorno Volntario Assistito (RVA) e prevede inoltre la promozione della misura con il rafforzamento dell’elemento di reintegrazione nei Paesi di origine, con particolare attenzione quindi al carattere durevole del rimpatrio.

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/programma_nazionale_fami-2014-2020.pdf

Protezione sussidiaria.  Disciplinata dal D.lgs 251/2007, viene rilasciata dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Il permesso di soggiorno ha durata triennale e permette di chiedere la cittadinanza dopo 10 anni, richiedere il ricongiungimento familiare, iscriversi al Ssn, beneficiare dell’assistenza sociale al pari del cittadino italiano.

http://www.asgi.it/wp-content/uploads/public/protezione.sussidiaria.morandi.bonetti.11.marzo.2012.pdf

Resettlement. Trasferimento di rifugiati (già riconosciuti dall’Alto commissariato Onu per i rifugiati, Unhcr), da un paese di primo asilo dove non ci sono possibilità di integrazione e la protezione può essere messa a rischio verso altri paesi. 

http://www.parlarecivile.it/argomenti/immigrazione/reinsediamento.aspx

Richiedente asilo. È colui che è fuori dal proprio paese e presenta, in un altro stato, domanda di asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato (Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951), o per ottenere altre forme di protezione internazionale. Fino al momento della decisione finale da parte delle autorità competenti, egli è un richiedente asilo ed ha diritto di soggiorno regolare nel paese di destinazione. Il richiedente asilo non è quindi assimilabile al migrante irregolare, anche se può giungere nel paese d’asilo senza documenti d’identità o in maniera irregolare, attraverso i cosiddetti ‘flussi migratori misti’, composti cioè sia da migranti irregolari che da potenziali rifugiati

http://www.parlarecivile.it/argomenti/immigrazione/richiedente-asilo.aspx 

Rifugiato. È colui che per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui è cittadino o di residenza abituale e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione del suo Paese d’origine e non può o non vuole tornarvi. Viene riconosciuto a chi può dimostrare una persecuzione individuale. (Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951).

I rifugiati godono dei diritti fondamentali, quali la libertà di pensiero e di movimento, la libertà dal timore di subire torture e trattamenti inumani e degradanti, e di diritti economici come l’accesso all’assistenza sanitaria, e il diritto allo studio e al lavoro (talvolta in misura paritaria ai cittadini). I rifugiati hanno il dovere di rispettare le leggi del Paese d’asilo.

I rifugiati ottengono un permesso di soggiorno per asilo politico di cinque anni , rinnovabile ad ogni scadenza, e sono equiparati ai cittadini italiani per quanto riguarda i diritti normativamente garantiti.

http://www.parlarecivile.it/argomenti/immigrazione/rifugiato-(1).aspx 

Ritorno volontario assistito (RVA) per quei migranti ai quali non è riconosciuta alcuna forma di protezione inter­nazionale; effettuati attraverso il Fondo Europeo per i Rimpatri 2008/2013

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Al14570

Specific action joint return ha come obiettivo quello di migliorare la cooperazione tra Stati membri ed Agenzie Europee nell’ambito delle ope­razioni di rimpatrio, attraverso la adesione alla prosecuzione del progetto ERIN (European Reintegration Instrument Network), coordinato dall’Olanda. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/communication_from_the_ec_to_ep_and_council_-_eu_action_plan_on_return_en.pdf



Approfondimenti

Di Capua D., Giovannetti M., Come funziona lo SPRAR, Secondo welfare, dic 2016

http://www.secondowelfare.it/primo-welfare/inclusione-sociale/il-sistema-di-protezione-per-richiedenti-asilo-e-rifugiati-in-italia.html

Piano accoglienza 2016, Ministero Interni

http://www.vita.it/attachment/d601c9b0-b314-46ba-b708-d4341546c2d9/

RAPPORTO SUI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE IN ITALIA (febbraio 2016), SENATO DELLA REPUBBLICA

http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/resources/senato_cie_report_2016.pdf

Road map Ministero Interni, 2015

http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/11/Roadmap-2015.pdf

Procedure Operative Standard (SOP) STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) applicabili agli HOTSPOTS ITALIANI

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/hotspots_sops_-_versione_italiana.pdf

La procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, a cura di Melting Pot Europa

http://www.meltingpot.org/La-procedura-per-il-riconoscimento-della-protezione.html#.WHD3tfnhDIU 

Immigrazione clandestina e centri per l'immigrazione, Diritti e risposte

http://www.dirittierisposte.it/Schede/Persone/Immigrazione-e-cittadinanza/immigrazione_clandestina_e_centri_per_l_immigrazione_id1119968_art.aspx

Politica d'immigrazione UE

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.3.html

Questions and answers on the European Agenda on Migration

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4957_en.htm 

Il sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati: punti di forza e criticità, DOSSIER STATISTICO IMMIGRAZIONE 2015

http://centroastalli.it/wp-content/uploads/2013/06/Il-sistema-di-accoglienza-per-richiedenti-asilo-e-rifugiati-in-Italia-punti-di-forza-e-criticit%C3%A0.pdf 

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Giorgio Merlo, gennaio 2017