Atto costitutivo e Statuto dell’associazione “Casa Alta”

(in allegato in formato pdf anche il file scaricabile)

L’anno 2018, il giorno 24 del mese di dicembre, i Signori (di seguito indicati anche come “le Parti”):

- SODARO STEFANO (omissis),

- ALZETTA SARA (omissis),

- PROVERA EMANUELA (omissis),

- BAZZANELLA EMILIANO (omissis),

- CESCHIA MASSIMILIANO (omissis),

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1) Tra i Signori sopra menzionati viene costituita l’Associazione Culturale non riconosciuta denominata “Casa Alta”.

Articolo 2) L’Associazione ha sede in Via Alessandro La Marmora n. 34 in Trieste (TS), cap. 34139. Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.

Articolo 3) L’Associazione è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative sulle associazioni non riconosciute (artt. 36-38 C.C.), da quelle contenute nel presente Atto Costitutivo, di cui fa parte integrante lo Statuto Sociale che rispecchia e rispetta le disposizioni dei commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f del comma 8 dell’Art. 148 del TUIR. Lo Statuto Sociale viene sottoscritto dalle parti tutte in calce all’ultima pagina dello stesso accanto ai nomi e cognomi; esso è allegato al presente Atto Costitutivo (allegato A).

Il presente Atto Costitutivo viene sottoscritto in calce da tutti i comparenti.

Articolo 4) Sono Organi Sociali: a) l’Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente dell’Associazione, che presiede anche il Consiglio Direttivo; d) il Vicepresidente; d) il Segretario.

Articolo 5) La durata e gli scopi dell’Associazione, le condizioni per l’ammissione dei Soci, le norme che regolamentano la vita dell’Associazione sono contenute e disciplinate nel citato Statuto Sociale allegato al presente atto.

Articolo 6) La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell’Associazione e quella di partecipazione dei già Soci per gli anni successivi è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7) L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il contratto associativo di cui al presente atto costitutivo avrà efficacia con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procede obbligatoriamente alla compilazione del rendiconto economico/finanziario con criteri di oculata prudenza, possibilmente entro il 30.04 dell’anno successivo.

Articolo 8) A comporre il primo Consiglio Direttivo, tutti i comparenti, all’unanimità, eleggono i Signori Stefano Sodaro, Sara Alzetta, Emanuela Provera, Emiliano Bazzanella e Massimiliano Ceschia sopra menzionati, i quali accettano di farne parte. Gli stessi comparenti, seduta stante, eleggono Presidente dell’Associazione Stefano Sodaro, Vice Presidente Sara Alzetta, Segretario Emanuela Provera, i quali accettano le rispettive cariche.

Articolo 9) Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni. Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell’Associazione stessa.

Articolo 10) I sottoscritti delegano il Presidente Stefano Sodaro a presentare istanza di registrazione del presente Atto Costitutivo, unitamente all’allegato Statuto Sociale, all’Agenzia delle Entrate di Trieste.

Letto, confermato e sottoscritto in Trieste (TS) il 24 Dicembre 2018:

Presidente: Stefano Sodaro

Vice Presidente: Sara Alzetta

Segretario: Emanuela Provera

Socio fondatore: Emiliano Bazzanella

Socio fondatore: Massimiliano Ceschia

Allegato A)

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “CASA ALTA”

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1) È costituita l’Associazione Culturale “Casa Alta” (di seguito anche solo “Casa Alta”) con sede in Via Alessandro La Marmora n. 34 in Trieste (TS), cap. 34139; essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Articolo 2) L’Associazione può svolgere attività ricreative e culturali, comprese discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, nel pieno rispetto di tutte le previsioni delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 3) Costituisce attività propria dell’Associazione:

- diffondere e promuovere la cultura archivistica, artistica, filosofica, giuridica, letteraria, musicale, pittorica, psicanalitica, storica, teatrale e teologica;

- ampliare la conoscenza della cultura archivistica, artistica, filosofica, giuridica, letteraria, musicale, pittorica, psicanalitica, storica, teatrale e teologica attraverso contatti fra persone, enti privati e pubblici ed associazioni;

- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, nei diversi campi di rispettiva competenza, affinché sappiano trasmettere l’amore per gli ambiti culturali sopra indicati come un bene per la persona ed un valore sociale;

- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente;

- suscitare attenzione e coinvolgimento in programmi di cittadinanza attiva e di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale, nel rispetto della natura apartitica e apolitica dell’Associazione;

- porsi come punto di riferimento per quanti possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della lettura, della scrittura creativa e del confronto culturale aperto, un sollievo al proprio disagio;

- porsi come interlocutrice per progetti di riqualificazione, conservazione, restauro e recupero di immobili di significato culturale archivistico, artistico, filosofico, giuridico, letterario, musicale, pittorico, storico (ivi compresa la storia della psicanalisi), teatrale e teologico;

- contribuire all’impegno culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;

- organizzare, aperti a tutti, eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;

- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;

- organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l’approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;

- sviluppare la promozione, la diffusione e la pratica di ogni attività culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero coerente con gli ambiti di attività sopra descritti, al fine di favorire i contatti tra Soci e per completare i programmi di formazione elaborati, nonché per attuare le iniziative di studio promosse;

- promuovere l’edizione e diffusione di riviste, e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate;

- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi bene sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all’estero, compiere, inoltre, ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente;

- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, nel pieno rispetto delle previsione di legge e dei regolamenti in vigore in materia;

- eventualmente gestire, in luogo da individuare, uno spaccio interno condotto direttamente, ad uso esclusivo dei propri Soci (e dei soci dell’eventuale Ente e/o associazione associati a “Casa Alta”) per la somministrazione di alimenti e bevande, che diventi il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale, il tutto ad uso esclusivo dei soli Soci (e dei soci dell’eventuale Ente e/o associazione associati a “Casa Alta”).

Resta inteso che le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Articolo 4) Il numero dei Soci è illimitato. All’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5) Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda scritta di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni tutte degli Organi Sociali.

L’iscrizione all’Associazione è possibile a persone fisiche, persone giuridiche, altre associazioni o enti – in persona del loro legale rappresentante -, che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione sopra esposte, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L’iscrizione all’Associazione è possibile con due qualifiche:

- soci ordinari; sono persone sia fisiche che giuridiche, associazioni, enti o istituzioni che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

- soci straordinari; sono persone sia fisiche che giuridiche, enti, associazioni o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’Associazione o alla sua vita successiva alla costituzione. La qualifica di socio straordinario ha carattere di per sé perpetuo, salvo recesso volontario. I soci straordinari sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

È altresì possibile il riconoscimento della qualifica di socio “ad honorem”, per delibera del Consiglio Direttivo, in caso di meriti di particolare rilievo ottenuti nei campi di interesse dell’Associazione.

Enti e/o Associazioni che ricevono la qualifica di Soci devono ritenersi come un unico Socio, rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle riunioni dell’Assemblea.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono soggetti a rivalutazione.

Articolo 6) La presentazione della domanda di ammissione, subordinata alla delibera di accoglimento del Consiglio Direttivo dell’Associazione, dà diritto a ricevere, anche virtualmente o in formato elettronico, la Tessera Sociale.

All’atto del rilascio della Tessere Sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di Socio per un intero anno sociale, contraendo l’obbligo di rinnovo annuale salve eventuali dimissioni; non sono ammessi Soci temporanei (come previsto dal comma 8 lettera c- art. 148 del TUIR).

Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione.

La validità della qualifica di Socio, subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo (vedi articolo 5), si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di altre formalità, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione. A tale mancata accettazione è ammesso ricorso all’Assemblea Ordinaria dei Soci.

Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale che con ciò autorizza il minore a richiedere l’ammissione e a divenire Socio.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art. 148 del TUIR).

Articolo 7) I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall’Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo, nonché a norma degli eventuali regolamenti interni all’Associazione.

Articolo 8) I Soci sono tenuti:

- al pagamento della quota annuale di rinnovo dell’iscrizione all’Associazione;

- al pagamento, debitamente deliberato a norma del presente Statuto, di eventuali altri contributi sociali annuali o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;

- all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

Articolo 9) I Soci cessano di appartenere all’Associazione per dimissioni volontarie.

Possono essere radiati nei seguenti casi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;

- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;

- per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio o provochi destabilizzazione della vita associativa o che abbia posto in essere comportamenti contrari al perseguimento dell’oggetto dell’attività associativa;

- quando, in qualunque modo un Socio arrechi danni morali o materiali all’Associazione.

Il provvedimento di radiazione emesso dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato, alla prima occasione, dall’Assemblea Ordinaria e, diventa a seguito di tale ratifica, inappellabile. Eventuali ragioni contrarie al provvedimento devono essere illustrate e discusse in Assemblea, anche in contraddittorio ed anche con un eventuale rappresentante dell’Associato radiato debitamente autorizzato dal Presidente dell’Assemblea.

L’Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea Ordinaria dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 10) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;

- dai contributi di persone fisiche, enti ed associazioni, nonché da erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione;

- da eventuali fondi di riserva.

All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art. 148 del TUIR).

Articolo 11) Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

RENDICONTO ECONOMICO

Articolo 12) Il rendiconto economico comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell’Associazione (come previsto dal comma 8 lettera d- art. 148 del TUIR).

Articolo 13) L’Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell’associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l’acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all’Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

ASSEMBLEA

Articolo 14) Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L’Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto sotto esposto:

- approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;

- elegge il Consiglio Direttivo;

- procede alla nomina delle Cariche Sociali;

- approva le proposte di modifiche dello Statuto presentate dal Consiglio Direttivo;

- elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone il nome dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;

- approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l’eventuale preventivo;

- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;

- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, ivi compresi eventuali ricorsi contro il diniego di iscrizione all’Associazione stessa.

La convocazione dell’Assemblea Ordinaria avverrà con l’osservanza di un preavviso minimo di 8 giorni prima della data di convocazione e sarà comunicata agli associati mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione (come previsto dal comma 8 lettera e- art. 148 del TUIR) od anche tramite pubblicazione sul sito internet dell’Associazione. L’Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull’attività svolta nell’anno precedente e per la programmazione delle attività future.

Spetta all’Assemblea deliberare in merito all’eventuale modifica dello Statuto, su proposta del Consiglio Direttivo o di propria iniziativa, dei regolamenti adottati e alla nomina degli Organi direttivi dell’Associazione.

Articolo 15) L’Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;

- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L’Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta la sua convocazione.

Articolo 16) In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Articolo 17) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell’Associazione, sempre con delibera dell’Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l’Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l’Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe in conformità a quanto previsto dalla legge 289/2002 ed eventuali successive modificazioni o nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).

Articolo 18) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipano tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

Articolo 19) L’Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali. Il Consiglio Direttivo può eventualmente disciplinare lo svolgimento dei lavori assembleari con l’adozione di specifico regolamento.

CONSIGLIO DIRETTIVO, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO

Articolo 20) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione, o dall’Assemblea Ordinaria dei Soci che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

È riconosciuta al Consiglio la facoltà di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l’espletamento dell’incarico. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili, o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi l’apposita Assemblea. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione, dovrà essere retribuito solo per tali specifiche prestazioni stabilendo con apposito e separato contratto l’oggetto delle prestazioni ed il relativo compenso, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.

Articolo 21) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri.

Articolo 22) Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei Soci;

- redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all’Assemblea dei Soci;

- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;

- decidere sull’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;

- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi alla vita e all’attività dell’Associazione;

- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione nei confronti dei Soci;

- deliberare sulle ammissioni dei nuovi Soci;

- favorire la partecipazione dei Soci all’attività dell’Associazione;

- proporre all’Assemblea ogni eventuale modifica del presente Statuto, o dei regolamenti adottati, ritenuta necessaria od opportuna.

Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili provvedono in autonomia alla costituzione delle commissioni di lavoro, cui possono essere invitati a partecipare come esperti anche non soci senza diritto di voto, e possono partecipare, su invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Articolo 23) Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. Nel caso in cui il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione. Il Vicepresidente può altresì sostituire il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta sia a ciò chiamato dal Presidente omessa ogni formalità non necessaria.

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, ha il compito di svolgere funzioni di segreteria in accordo con le linee di azione al riguardo comunicategli dal Presidente e/o dall’Assemblea.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 24) In caso di scioglimento l’Assemblea, appositamente convocata, delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all’Associazione), per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto (vedi Articolo 17) e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità legge (come previsto dal comma 8 lettera b- art. 148 del TUIR).

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25) Si stabilisce che l’Associazione si possa affiliare, per determinazione dell’Assemblea, ad uno o più Enti e/o Associazioni, conformandosi ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.

Articolo 26) Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto o che comunque conducesse all’instaurazione di un contenzioso, i Soci si impegnano a non adire altra autorità oltre all’Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria, salve le disposizioni non derogabili di legge.

Articolo 27) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, nonché alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in Trieste (TS) il 24 Dicembre 2018:

Presidente: f.to Stefano Sodaro

Vice Presidente: f.to Sara Alzetta

Segretario: f.to Emanuela Provera

Socio fondatore: f.to Emiliano Bazzanella

Socio fondatore: f.to Massimiliano Ceschia