L’art. 79 del R.D. 653/1925 prescrive che “I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni ”;
L’art. 4 comma 4 del DPR 275/99 indica che nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche “individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale”;
L’art. 13 comma 3 dell’O.M. n. 90/2001 stabilisce qual è l’organo collegiale preposto ad occuparsi in materia di valutazione all’interno dell’istituzione scolastica: “Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe” ;
L’om252_16 art. 2 comma 2 stabilisce che premesso che la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, sia nella sua dimensione individuale che collegiale (articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente della repubblica 22 giugno 2009, n. 122), in sede di scrutinio finale la valutazione degli alunni è effettuata dal consiglio di classe.
il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti (CM 89, 18-10-12).