Regolamento di Pisa

Regolamento per l'organizzazione e la gestione del Percorso Formativo per l'acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche

Art. 1 - Istituzione, attivazione e finalità

1.1 Ai sensi del D.M.616 del 10/08/2017, l'Università di Pisa istituisce e attiva il Percorso Formativo per l'acquisizione di 24CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (di seguito PF24).

1.2 Con l'attivazione del PF24, L'Università di Pisa garantisce la possibilità di soddisfare le richieste formative stabilite dall'articolo 5 commi 1b e 2b del D.L. 59/2017, attraverso gli insegnamenti ordinari e eventuali Attività Formative Specifiche (di seguito AFS) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche appositamente attivate di anno in anno e sviluppate coerentemente con quanto previsto dall'art. 3 e dagli allegati A e B del D.M. 616/2017. In particolare, saranno comunque garantiti almeno 4 insegnamenti universitari o attività formative specifiche da 6 CFU ciascuno, uno per ognuno dei 4 ambiti disciplinari previsti

dall'articolo 3 comma 3 del D.M. 616/2017.

1.3 L'elenco delle AFS appositamente attivate e degli insegnamenti universitari offerti

dall'Università di Pisa riconosciuti coerenti, per settori scientifico-disciplinari, obiettivi e contenuti, con quanto previsto dall'art. 3 e dagli allegati A e B del D.M. 616/2017, sarà pubblicato in tempo utile per la presentazione dei piani di studio sulla pagina web unipi relativa alla formazione insegnanti in ingresso per ogni anno accademico a partire dal 2017/18.

1.4 Per ogni a.a. il PF24 termina il 31 luglio.

Art. 2 - Comitato di gestione

È istituito con decreto rettorale il comitato di gestione del PF24 che sarà composto da almeno due docenti strutturati dell 'Università di Pisa e dal responsabile dell' organizzazione didattica del PF24.

Il comitato di gestione ha i seguenti compiti:

Art. 3 - Iscrizione al percorso

Le iscrizioni al PF24 apriranno dal 15 ottobre al 30 novembre di ogni anno accademico.

Per iscriversi al PF24 è necessario:

Gli iscritti al PF24 saranno di seguito denominati "corsisti".

Art. 4 - Organizzazione e struttura delle attività formative specifiche (AFS)

4.1 Ogni AFS è sviluppata coerentemente con gli obiettivi formativi e i contenuti previsti dagli allegati A e B del D.M. 616/2017.

4.2 Ogni AFS è strutturata in 6 CFU indivisibili. Per ogni AFS è stabilita la corrispondenza di 6 ore di didattica frontale per credito formativo (dunque ogni attività prevederà 36 ore di didattica frontale).

4.3 Le lezioni delle AFS si potranno svolgere anche nei giorni prefestivi.

La frequenza alle AFS non è obbligatoria.

4.4 Ogni AFS prevede una prova finale per la verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi. Il superamento della prova è condizione necessaria per il conseguimento dei relativi crediti.

4.5 Per ogni AFS sono previsti esclusivamente due appelli, il primo dei quali immediatamente successivo alla conclusione delle attività. I due appelli devono essere separati da almeno tre settimane. Il secondo appello dovrà comunque concludersi prima del 31 luglio dell' a.a. di riferimento.

4.6 Il corsista che non superi la prova entro i due appelli previsti non avrà riconosciuto alcun credito formativo e potrà eventualmente riconsiderare l'attività (se attivata) nell'a.a. successivo, reiscrivendosi al PF24 e pagando nuovamente l'iscrizione all'attività secondo quanto stabilito nel comma 8 del presente articolo.

4.7 Ad eccezione di coloro che alla data di iscrizione al PF24 risultino essere iscritti a un Corso di Laurea, Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico dell'Università di Pisa per l'a.a. del PF24, per sostenere la prova finale di una AFS sono condizioni necessarie:

La tassa di iscrizione alle AFS non è dovuta per corsisti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%.

4.8 La partecipazione ad ogni singola AFS prevede - ad eccezione dei corsisti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66% e di coloro che alla data di iscrizione al PF24 risultino essere iscritti a un Corso di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico, Dottorato o Scuola di Specializzazione dell'Università di Pisa per cui l'iscrizione è gratuita - il pagamento di una quota di iscrizione di 90 euro.

Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del D.M.616/2017 si può richiedere la riduzione di tale quota presentando, dal 15 ottobre all O dicembre, la richiesta di riduzione in base all'ISEE per le prestazioni erogate nell' ambito del diritto allo studio universitario (ISEEU) in corso di validità.

La graduazione della tassa di iscrizione in base al valore dell'ISEEU è così determinata:

 

Art. 5 - Presentazione e valutazione piani di studi individuali

5.1 Il Piano di Studi individuale da presentare per iscriversi al PF24 (vedi articolo 3 del presente Regolamento) dovrà essere conforme a quanto disposto dall'art.5, commi l.b) e 2.b) del D.L. 59/17.

In particolare, tale Piano di Studi, dovrà contenere attività formative per un totale di almeno 24 CFU, prevedendo almeno 6 CFU in almeno 3 dei seguenti ambiti: Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; Psicologia; Antropologia; Metodologie e tecnologie didattiche.

5.2 Per quanto riguarda l'ambito di Metodologie e tecnologie didattiche, il Piano di Studi potrà prevedere l'inserimento di attività formative, diversificate a seconda della classe di concorso, in metodologie e tecnologie didattiche specifiche, secondo quanto previsto dall'allegato B del D.M. 616/2017.

5.3 Nella compilazione del Piano di Studi si dovrà tener presente:

5.4 Nella presentazione del Piano di Studi il corsista potrà richiedere:

5.5 I piani di studio, che soddisfino i requisiti ai commi precedenti del presente articolo, e che contengano solo attività formative presenti nell' elenco menzionato nell' articolo 1 comma 3 del presente Regolamento, sono detti ordinari e sono automaticamente accettati.

5.6 I piani di studi che contengano la richiesta di riconoscimento di crediti pregressi o l'inserimento di attività formative differenti da quelle presenti nell'elenco all'articolo 1 comma 3 del presente Regolamento dovranno essere approvati dal comitato di gestione, che ne valuterà la coerenza, per settore scientifico-disciplinari, obiettivi e contenuti, con quanto previsto dall'art. 3 e dagli allegati A e B del D.M. 616/2017. Il comitato di gestione darà il suo parere entro un mese dalla presentazione del Piano di Studi.

In caso di parere negativo, il comitato di gestione indicherà le attività formative presenti nell' elenco menzionato nell'articolo 1 comma 3 del presente Regolamento da includere nel Piano di Studi affinché sia approvato.

Art. 6 - Certificazione del percorso formativo

6.1 Per ottenere la certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'articolo 3 comma 5 del D.M.616/17, il corsista dovrà acquisire i 24 CFU previsti nel proprio Piano di Studi individuale entro e non oltre il 31 luglio dell'a.a. di iscrizione al PF24.

6.2 Al conseguimento dei 24 CFU il corsista otterrà la certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'articolo 3 comma 5 del D.M.616/17.

6.3 Il corsista che non consegua entro il 31 luglio dell'anno accademico di iscrizione tutti i crediti previsti dal proprio Piano di Studi, non potrà ricevere la certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'articolo 3 comma 5 del D.M.616/17, ma soltanto la certificazione del completamento delle eventuali AFS di cui ha superato la prevista prova finale.

Per ottenere la certificazione presso l'Università di Pisa, il corsista potrà eventualmente, pagando la quota d'iscrizione relativa, re-iscriversi al PF24 nell'a.a. successivo (quindi non prima del 15 ottobre), presentando un nuovo Piano di Studi individuale, e pagando l'iscrizione alle attività formative da completare secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 7 - Riconoscimento delle attività formative specifiche nei corsi di studio dell'Università

7.1 Ai sensi dell'art.4 comma 2 del D.M. 616/2017, per gli studenti dei corsi di studio

dell'Università di Pisa che si iscrivono per la prima volta al PF24 la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un semestre, a ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio.

7.2 Gli studenti dei corsi di studio dell'Università di Pisa che acquisiscono, tramite il superamento della relativa prova finale, i crediti di una o più AFS del PF24 possono chiederne il riconoscimento come crediti curriculari all'interno di un Piano di Studi, eventualmente individuale, per il proprio corso di studio. La richiesta deve essere indirizzata al consiglio di corso di studio, che valuterà se accoglierla in base alla coerenza con il progetto formativo.