ANNO 1939
Il 16 febbraio l'architetto Virginio Pogliani venne nominato Podestà di Vimercate; le consegne furono trasmesse dal Commissario Prefettizio D'Addario con la situazione di cassa riassumibile come segue:
Attivo di Cassa ............... £. 14.332
TITOLI BANCARI ....... £. 384.650
Totale ............................ £. 398.972
NOMINA DEL NUOVO PODESTÀ
Il nuovo Podestà di Vimercate ha iniziato l'opera sua.
Nominato con decreto di S. Maestà il Re Imperatore, l'Ill.mo Arch. Pogliani Cav. Virgilio porterà il contributo della sua intelligenza e della sua esperienza a vantaggio della nostra borgata. Egli è un fascista della vecchia guardia, già benemerito per aver ricoperto con onore cariche politiche ed amministrative. I Vimercatesi a lui porgono il benvenuto, le più vive congratulazioni e i più fervidi auguri. (20)
L'ARRIVO DEL FEDERALE A VIMERCATE
L'arrivo del Federale a Vimercate si tramutò in una festa grande alla quale tutti presero parte facendo del loro meglio per dargli il benvenuto. C'erano ad attenderlo l'Ispettore di Zona Cesare Berra, il console Bidoli, il Podestà Arch. Pogliani ed un Manipolo di squadristi, felici di fare gli onori di casa nel loro paese al comandante della "Volante".
Ovunque il Federale rivolse parole d'encomio e di fede ai dirigenti ed ai lavoratori mentre il nome del Duce marzialmente scandito saliva tra l'azzurro del cielo in quella prima giornata veramente estiva. Il Federale Rino Parenti si recò poscia ad Arcore a visitare la "Gilera", l'officina dalla quale escono le perfette motociclette che hanno assicurato ai nostri audacissimi piloti più di un primato mondiale. Nel ritorno a Vimercate si recò pure allo Stabilimento della Società Legno Compensato.
Frattanto la Piazza Umberto I di Vimercate andò infittendosi di popolo chiamato al raduno di chiusura. Erano le ore 18 quando il Federale salì il ricco podio, appositamente apprestato. Il raduno imponentissimo lo salutò con una calda ovazione. Dopo un saluto dell'Ispettore di Zona, il Federale parlò. Egli rilevò la grandiosità e l'imponenza dello spettacolo offerto dalla nostra operosa popolazione stretta, come tutta la forte Brianza, attorno ai segni ed agli uomini del Regime, quadro di solidarietà confortante, indice di sicuro radioso domani. Raffrontò poi il clima del nostro paese con quelli degli altri dove impera la democrazia, raffronto che dona a noi l'orgoglio di vivere in un clima di forza che ci infonde la certezza che il volere del Duce sarà legge e verità contro tutti e tutto.
E la folla che lo ascoltò attenta rispose col suo formidabile grido di dedizione al Condottiero della Patria. (21)
REALE PREFETTURA Dl MILANO
AI PODESTÀ E COMMISSARI PREFETTIZI (R I S E R V A T O)
Oggetto: R.D.L. 17 novembre 1938 recante provvedimenti per la difesa della razza italiana.
(...)si ritiene opportuno fornire qualche cenno illustrativo sulle varie parti del provvedimento stesso ed impartire norme provvisorie di esecuzione.
PROVVEDIMENTI RELATIVI AL MATRIMONIO
(...) la sanzione della nullità stabilita dall'articolo 1 può riferirsi unicamente a quei casi eccezionali in cui, non risultando per difetto delle necessarie cautele da parte dell'Ufficiale di Stato Civile o anche senza sua colpa, l'appartenenza dei nubendi a razze diverse, l'Ufficiale predetto abbia proceduto alla celebrazione. Ad eguale risultato di inefficacia civile del matrimonio si giunge anche nel caso che il matrimonio fra persone appartenenti a razze diverse sia celebrato da un ministro del culto cattolico; se, per avventura, la trascrizione avvenisse, essa dovrebbe essere annullata.
(...) l'obbligo del preventivo consenso del Ministro dell'interno è stabilito per i matrimoni tra cittadini italiani (qualunque sia la razza alla quale appartengono) e persone di nazionalità straniera. Non possono ritenersi di nazionalità straniera:
a) gli italiani non regnicoli: quelli cioè che, pur non avendo la cittadinanza italiana siano originari di territori etnicamente italiani, ma politicamente non facenti parte del Regno;
b) gli italiani per nascita e i loro figli, anche se avessero acquistato cittadinanza straniera. La richiesta del consenso per la celebrazione del matrimonio tra un cittadino italiano ed una persona di nazionalità straniera deve essere fatta prima della richiesta delle pubblicazioni.
Dall'istanza dovranno espressamente risultare, oltre le consuete indicazioni di generalità, la razza, lo stato di cittadinanza, la professione, il luogo di residenza e l'attuale recapito delle parti. Il Podestà trasmetterà immediatamente l'istanza alla Prefettura che ne curerà l'inoltro al Ministro dell'interno. E evidente che non dovranno essere inviate alla Prefettura quelle istanze dalle quali chiaramente risulti che il matrimonio dovrebbe avvenire in contrasto col divieto di cui all'art. 1.
(...) il divieto, per tutti i dipendenti di enti pubblici, di contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera.
(...) chi discende da genitori entrambi ebrei è ebreo egli stesso, qualunque sia la religione professata: in questo caso il fattore religioso non può modificare l'origine raziale. Il figlio di un genitore ebreo (italiano o straniero) è sempre considerato ebreo, anche in questo caso prescindendo dalla religione professata, se l'altro genitore, non ebreo, sia di nazionalità straniera. Il nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo ebreo, è considerato ebreo se professa la religione ebraica o risulti iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto manifestazioni di ebraismo. Il nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo sia ebreo, non è considerato ebreo se, alla data del l° Ottobre XVI, apparteneva a religione diversa dalla ebraica; se, invece, alla data del l° Ottobre XVI, apparteneva a religione diversa dalla ebraica; se, invece, alla data in questione non apparteneva ad alcuna religione, deve essere considerato ebreo.
(...) qualora avvenga denunziata l'appartenenza alla razza ebraica, dovrà eseguirsi apposita annotazione nel contesto degli atti, in maniera che tutti gli estratti e le certificazioni ad esso relativi, possano poi farne espressa menzione; nessuna annotazione in vece dovrà, per ora, farsi per l'appartenenza ad altre razze.
(...)le amministrazioni pubbliche non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica, così le stesse amministrazioni non dovranno d'ora in poi affidare incarichi, appalti, ecc. di alcuna specie a persone di tale razza: restano pertanto vietati anche i semplici rapporti di lavoro.
(...)l'annotazione del provvedimento di discriminazione ha luogo mediante l'apposizione, accanto all'indicazione della razza, della dicitura: "discriminato". Tale annotazione deve essere sempre riportata negli estratti e nei certificati richiesti dagli interessati. (...) l'obbligo della denunzia dell'appartenenza alla razza ebraica incombe a tutti coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art, 8 della legge. Inoltre, il capofamiglia può essere ritenuto responsabile dell'omissione della denunzia nei confronti delle persone con lui conviventi ed a carico. L'Ufficiale di stato civile curerà che della denunziata appartenenza alla razza ebraica sia presa nota nelle schede individuali e nei fogli di famiglia del registro di popolazione, oltre che nelle apposite liste dei distretti militari competenti.
I Podestà vorranno prendere nota delle disposizioni impartite e diramare con la massima urgenza le occorrenti istruzioni agli uffici dipendenti.
Milano, 2 Gennaio 1939. XVII
IL PREFETTO F.to G. Marzani
L'anno 1939 si era presentato già sotto toni cupi con l'introduzione del Decreto per la difesa della razza, continuando con l'accumulo di eventi che presagivano l'inevitabile conflitto.
Il 14 marzo i nazisti entrarono in Praga violando il "Patto di Monaco", ingenuamente sottoscritto da Inghilterra e Francia nel vano tentativo di smorzare l'espansionismo tedesco, già iniziato l'anno precedente con l'annessione dell'Austria.
Il 30 marzo terminò, con la conquista della capitale, la guerra di Spagna: le truppe falangiste ottennero, appoggiate dai nazi-fascisti, la vittoria decisiva.
Il 7 aprile, approffittando dell'instabile situazione europea e dei tentennamenti di Francia e di Inghilterra, Mussolini ordinò l'invasione dell'Albania.
A questo punto la politica fascista e quella nazionalsocialista risultarono essere strettamente legate fra loro; le decisioni di Mussolini risulteranno essere inderogabili e forzatamente scontate, anche se da parte fascista doveva sembrare il contrario.
Il momento culminante di tale gemellaggio si ebbe il 22 maggio con la firma del "Patto d'Acciaio", controfirmato da Ciano e Ribbentrop, ministri degli esteri dei due paesi. Ormai anche se da parte fascista si tentennava, il regime preparava in patria la mobilitazione generale indicendo le "grandi manovre", tenutesi nella prima decade del mese di agosto. Il giorno 11 di agosto Mussolini venne avvertito da Galeazzo Ciano che Hitler aveva deciso la prossima invasione della Polonia. Da parte fascista si rimase sulla scelta temporeggiatrice, mentre si provvide a fornire alle persone soggette a richiamo militare gli obiettivi logistici loro assegnati.
Furono richiamati alle armi, in premobilitazione, le classi dal 1910 al 1915 e tra questi anche i pubblici dipendenti. Il 23 agosto Ribbentrop e Molotov firmarono un patto di non aggressione tra Germania ed U.R.S.S.
Il 31 agosto il Consiglio dei Ministri italiano rese nota la volontà di non intervenire in caso di conflitto: "l'Italia non prenderà l'iniziativa di operazioni militari.".
1 Settembre: le truppe tedesche varcarono il confine polacco; questo episodio fu la causa che forzatamente costrinse Francia ed Inghilterra a dichiarare lo stato di guerra nei confronti della Germania nazista. Tale dichiarazione fu ufficialmente consegnata il 3 settembre. Ebbe cosi inizio il II conflitto mondiale.
L'avanzata nazista non incontrò ostacoli: il 28 settembre Varsavia capitolava sotto il fuoco dell'invasore.
L'Italia fascista osservava con estremo interesse ed apprensione lo svolgimento della campagna militare tedesca, mentre la vita quotidiana continuava, almeno esteriormente, col suo scorrere "normale". L'economia interna si dibatteva col consumato problema autarchico. Il razionamento dei viveri ebbe un ulteriore inasprimento: le razioni alimentari furono diminuite e, in particolare, il consumo di carne, appena sufficiente prima, divenne un lusso vero e proprio per i ceti meno abbienti e regolamentato per legge.
IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI MILANO
(...)visti gli atti di ufficio dai quali risulta che Termine Leonardo fu Benedetto, titolare della licenza relativa all'esercizio di ristorante con locanda sita in Vimercate, Piazza G. Marconi (già Piazza Stazione) è stato chiarito in contravvenzione per avere, malgrado il divieto, somministrato pietanze a base di carne nel giorno di Giovedì 14 settembre 1939 XVII;
ritenuto l'abuso del titolo di polizia;
DECRETA
la licenza relativa all'esercizio di ristorante in questione di cui è titolare Termine Leonardo fu Benedetto è sospesa per la durata di giorni 3.
Il Sig. Podestà di Vimercate è incaricato della notifica ed esecuzione del presente decreto.
Milano, 15 Settembre 1939. XVII
IL QUESTORE
F.to G. Laino
Il codice di pretura di polizia fu ulteriormente inasprito, le misure di sorveglianza da prendere cautelativamente in occasione di visite di alti personaggi subirono drastiche modifiche.
REALE QUESTURA DI MILANO
Oggetto: Misure generiche di vigilanza e prevenzione
RISERVATISSIMA - PERSONALE
Ai Sigg. Podestà della Provincia
(...)si profila l'eventualità che questa provincia possa esser onorata dalla visita di Altissimo Personaggio; ciò rende necessario l'immediata adozione di generali e scrupolose misure preventive di sicurezza e vigilanza.
Queste presuppongono la costante conoscenza da parte di quest'ufficio, e di tutti gli organi di polizia interessati, delle persone che si trovano nel territorio della provincia e più specialmente della popolazione fluttuante: essenziale è a tal fine il controllo dei forestieri e delle persone alloggiate. È di conseguenza necessario che in ciascun comune i Sigg. Podestà curino, fin da ora, il sollecito ritiro, dagli esercizi tenuti a tale obbligo, delle schedine di notifica e l'immediato inoltro delle stesse alla R. Questura, in modo che vi pervengano, possibilmente, nella giornata stessa dell'arrivo della persona notificata.
Nei comuni ove esistano poi asili notturni o altri enti ed istituti religiosi o benefici, che diano alloggio e non siano sottoposti a disciplina di polizia, si dovranno prendere accordi con i direttori, perchè diano ugualmente e in ogni caso pronta notizia delle persone ospitate: allo stesso modo si provvederà per le case e gli istituti di cura gestiti da privati. I controlli in esame non escludono la possibilità che individui, nei confronti dei quali sarebbe opportuno disporre stretta vigilanza o proferimenti di coercizione, possano trovare alloggio presso congiunti, amici o conoscenti, sfuggendo così ad ogni osservazione della polizia, che non avrebbe nemmeno notizia del loro arrivo nella provincia. Quindi invito i Sigg. Podestà perchè attuino misure di vigilanza idonee a raccogliere notizie delle persone che si rendano ad alloggiare, anche per brevissimo tempo, presso privati non tenuti ad alcun dovere di notifica.
Milano, 10 Agosto 1939 - XVII
IL QUESTORE
F.to G. Laino
Il 1 novembre Ettore Muti venne chiamato a sostituire Achille Starace alla Segreteria del P.N.F. (Partito Nazionale Fascista).