ALLEGATO 1
n. 3;6/G.45 n° 74 della rubrica
29 GENNAIO 1945 – XXIII
IN NOME DELLA LEGGE
Il Tribunale Militare Straordinario di Guerra di Milano
Composto dai Signori:
Col. Igs SPOLETTI PAQUALE PRESIDENTE
Magg. G.M. BORGHESE SOFO GIUDICE RELATORE
Col. Bers. LIBOIS GIUSEPPE GIUDICE
Ten. Col. G.N.R. FRATTINI ALCIDE GIUDICE
Magg. Ftr. DI NATALE CAVALLOTTI GIUDICE
Ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa contro:
1°) VERDERIO CARLO di GIUSEPPE e di LEVATI ANNA, nato il 20.10.1926 a Vimercate, ivi
resid. Via Rossino, 5
2°) NAVA ANGELO di GIOVANNI e di VILLA CAROLINA, nato il 26.11.1926 a Vimercate, ivi
resid. Via Gabriele D’Annunzio, 48
3°) PELLEGATTA RENATO di LUIGI e di STUCCHI ROSA, nato il 25.101923 a Vimercate, ivi
resid. Via Rossino, 5
4°) CARZANIGA FELICE fu CARLO e di FUMAGALLI ANNUNZIATA, nato il 13.4.1927 a
Vimercate, ivi resid. in Via Valcamonica, 1
5°) RONCHI LUIGI di MARTINO e di GALBUSERA BERNARDINA, nato il 10.1.1921 a
Vimercate, ivi resid. in Via Crispi, 7
6°) COLOMBO PIETRO fu GUGLIELMO e di CARZANIGA MARIA, nato il 5.1.1921 a
Vimercate, ivi resid. in Via Palestro, 1
7°) CEREDA EMILIO di LUIGI e di LEVATI MARIA, nato il 14.8.1920 a Vimercate, Via Vittorio
Emanuele, 11
8°) ASSI ENRICO di GIUSEPPE e di BRAMBILLA FIORINA, nato il 30.5.1927 a Vimercate, ivi
resid. Via S. Rocco, 1
9°) MOTTA ALDO di VINCENZO e di BRAMBILLA MARIA, nato il 16.6.1921 a Vimercate, ivi
resid. in Via C. Battisti, 8
I M P U T A T I
A) Appartenenza a bande armate (art. 4 D.L. 16.6.44 n° 394) per vere partecipato a bande operanti in danno della R.S.I. e delle sue organizzazioni civili e militari.
In Vimercate e in epoca anteriore al 26.1.45
B) Appartenenza ad associazioni antinazionali (art. 110 e 271 C.P.) perché nelle predette circostanze di tempo e luogo partecipavano ad associazioni antinazionali tendenti a distruggere e deprimere il sentimento nazionale.
C) Detenzione di oggetti di armamento (art. 10 D.L. 21.644 n. 358) per avere, sempre nelle predette circostanze di tempo e di luogo, violato il divieto impartito dalle autorità militari di detenere armi o munizioni e di portarle fuori delle proprie abitazioni.
D) Distruzione e sabotaggio di opere militari (art. 110 e 253 n° 1 e 2 C.P.) per avere nelle predette circostanze di tempo e di luogo, fatto opera di distruzione e d sabotaggio di opere militari e ciò nell’interesse di uno Stato in guerra contro la R.S.I. ed al fine di comprometterne la preparazione, l’efficienza bellica e le operazioni militari.
E) Di concorso in rapina aggravata e continuata (art. 81, 110, 122 n° 1 e 2; 826, n° 1 e 2 art. 1 lettera A legge 30.11.42 n° 1365 in relazione all’art. 61 n° 5 C.P.) per essersi in concorso fra loro con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi ingiusto profitto mediante violenza e minaccia con armi, impossessati di cose mobili in danno del tabaccaio di Verderio e del salumiere di Busnago, approfittando di particolari circostanze di tempo e di luogo dovute allo stato di guerra in giorni imprecisati anteriori al 26 gennaio 45.
IL 3°, 6° e 7° inoltre
A) Attentato ad appartenere alla FF.AA. Tedesche, seguito da morte (art. 9 D.L. 16.6.44 n° 394) per avere in concorso tra loro cagionato la morte di un appartenente alle FF.AA. Germaniche. In giorno imprecisato anteriore al 26 gennaio 45. B)
B) Omicidio a scopo di rapina (art. 84, 110, 575, 576 n° 1 C.P. art.1 lettera A L. 30.11.1942 n° 1365, in relazione all’art. 61 n° 5 C.P.) per avere, in concorso tra loro, cagionata la morte di un individuo rimasto sconosciuto allo scopo di eseguire una rapina in danno dello stesso, e ciò approfittando di particolari circostanze di tempo e di luogo dovute allo stato di guerra.
IL 3°, 5°, 6° e 7° inoltre
Mancanza alla chiamata (art. 1 D.L. 16.61944 n° 394) perché appartenenti a classi richiamate alle armi, non si presentavano senza giustificato motivo nei tre giorni successivi al giorno prefisso, e ciò allo scopo di unirsi a bande.
In esito all’odierno orale dibattimento, sentiti il P.M. e gli imputati i quali con il loro difensore hanno avuto ultimi la parola,
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
Con denuncia in data 26 gennaio 1945 il comando Prov. della G.N.R.. n° 608 denunciava Verderio Carlo, Nava Angelo, Pellegatta Renato, Carzaniga Felice, Ronchi Luigi, Colombo Pietro, Cereda Emilio, Assi Enrico, Motta Aldo siccome appartenenti a bande partigiane operanti nel territorio dello Stato in danno delle FF.SS. Italiane, non chè di una serie di atti di sabotaggio e di rapine e di omicidio in danno di militari e di civili.
Convocato all’uopo questo Tribunale Militare Straordinario, dinanzi allo stesso tutti venivano rinviati a giudizio.
La convocazione del Tribunale Straordinario venne fatta con foglio n° 00/302 Giust. In data 27 gennaio c.a. dal Comandante del 205° Com. Militare Regionale, non cioè nelle norme di legge, quali sono prescritte dall’art. 2 D.L. 14.9.1944 n° 782, il quale stabilisce la competenza a detta convocazione del Com. Militare Provinciale nel cui territorio sono stati commessi reati o solo “qualora i reati siano stati commessi in due o più provincie comprese nella giurisdizione di uno stesso Com. Militare Prov. e non sia possibile sapere i procedimenti” conferisce “al Comandante Militare Regionale di designare il Com.nte prov. che dovrà convocare il Tribunale Straordinario di Guerra2.
Tuttavia il Collegio ritiene che in considerazione del particolare momento storico e per la necessità della REPRESSIONE IMMEDIATA DI REATI COSI’ GRAVI COME SONO QUELLI DI CUI GLI ODIERNI IMPUTATI DEVONO RISPONDERE, la disposizione di legge del predetto D.L. 14.9.1944 debba considerarsi superata e la convocazione ritenersi valida.Altra questione di ordine preliminare si presenta per quanto riguarda il delitto di cui tutti devono rispondere di detenzione di oggetti di armamento, a sensi dell’art. 10 D.L. 21.6.44 n° 352; tale resto a norma dell’art. 17 dello stesso decreto è di competenza del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato ciò importa per il disposto dell’art. 8 del Decr. 12.12.1926 (riferito sempre per pacifica o naturale interpretazione estensiva a tutte le leggi successive relativa alla competenza del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato n° 2062, la attrazione per motivo di connessione, di tutti gli altri reati nella competenza del predetto Tribunale Speciale per la difesa dello Stato.
Tuttavia il Collegio ritiene che anche questa disposizione di legge si debba considerare superata per i motivi di cui sopra per la necessità di dare un esempio.
Lo stesso si deve dire per quanto riguarda il disposto dell’art. 1 D.L. 14.9.44 n° 780, posto che nessuno dei prevenuti è stato arrestato in flagranza.
Attraverso le risultanze di causa a dibattimento è rimasta esclusa la partecipazione di Verderio Carlo, Nava Angelo, Carzaniga Felice, Assi Enrico, al reato di rapina aggravata di cui alla lettera E dell’imputazione; da tale reato per tanto gli stessi devono essere assolti per non avere commesso il reato.
Quanto a tutti gli altri reati è opportuno osservare preliminarmente che gli elementi di prova a carico degli imputati sono forniti esclusivamente dalla denunzia e dalle dichiarazioni degli imputati stessi poiché la celerità della procedura in relazione agli scopi della convocazione del Tribunale Straordinario non consentono di assumerne altri più completi.
Dalla denunzia risulta, come elemento obbiettivo di fatto, unicamente l’attacco alla ditta aeronautica Sestetti di Arcore avvenuto il 29.12.1944 da parte di un gruppo di fuorilegge.
Tutti gli altri elementi di prova emergono soltanto dalla confessione degli imputati i quali, con una sincerità che almeno da questo punto merito elogio, hanno informato (almeno stando a quanto risulta dagli atti) che il 20 ottobre 1944 avvenne un altro atto di sabotaggio su aeroplani militari; che vi fu un’aggressione al Distaccamento G.N.R. di Vaprio d’Adda; che nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto vi fu un atto di sabotaggio di una azienda agricola (scoppio di una bomba in una trebbia) nonché varie rapine commesse a mano armata in danno di contadini con sottrazione di quantità notevoli di generi alimentari e infine un omicidio a scopo di rapina.
Per quanto riguarda la partecipazione soggettiva di ciascuno dei prevenuti, Pellegatta Renato, Ronchi Luigi, Colombo Pietro e Cereda Emilio si sono confessai autori di rapine nonché dell’atto di sabotaggio agli aeroplani; il Ronchi, il Colombo, il Cereda e il Carzaniga hanno negato di aver partecipato all’azione delittuosa del 29 dicembre presso la ditta Sestetti; il Verderio, il Nava nonché il Motta hanno confessato di aver partecipato agli atti di sabotaggio, ad eccezione di quest’ultimo, di quello del 29 dicembre, negando però tutti questi ultimi di aver commesso rapine e uccisioni.
Così pure l’Assi ha confessato di aver partecipato all’atto di sabotaggio del 29 dicembre, negando anch’egli rapine e uccisioni.
Così pure l’Assi ha confessato di aver partecipato all’atto di sabotaggio del 29 dicembre, negando anch’egli rapine e uccisioni.
Pellegatta renato, Ronchi Luigi, Colombo Pietro e Cereda Emilio hanno ammesso di non essersi presentati alla chiamata alle armi senza giustificato motivo.
Tutti gli imputati hanno dichiarato di essere stati in contatto con n certo Rota Iginio rimasto ucciso nell’azione del 29 dicembre, il quale come loro capo, li aveva convinti che lo scopo di cui essi erano destinati era sono quello di “salvare gli impianti industriali dall’eventuale pericolo di distruzione da parte dei tedeschi nel caso di avanzata Inglese”. Tutti hanno aggiunto di aver ricevuto in consegna contemporaneamente dal Rota delle armi, ma di non averne mai fatto uso, limitandosi sempre a fuggire non appena sentivano sparare. Così pure gli autori confessi delle rapine e degli omicidi a scopo di rapina di cui alla lett. A) e B) della seconda parte del capo di imputazione hanno dichiarato di non aver mai partecipato attivamente o direttamente ai fatti stessi, limitandosi a “far da palo”.
Evidentemente poco verosimile è che gli imputati fossero pienamente convinti che la loro attività doveva essere di semplice protezione di impianti industriali in caso di avanzata Inglese poiché avanzata Inglese non vi è stata, e viceversa i prevenuti già prendevano parte ad operazioni attive e d distruzioni e di sabotaggio; è da osservare però che il materiale probatorio (limitato come si è detto alle sole dichiarazioni degli imputati) è obiettivamente tale da non consentire una indagine approfondita e un sincero giudizio sul dolo generico e specifico che si richiede per il reato di appartenenza a bande armate prev. dal D.L. 16 giugno 1944 n° 394, come per quello di cui all’art. 306 C.P. cioè la volontà cosciente e non coattiva di appartenere ad una banda armata con la scienza del vincolo inerente a tale banda e col fine specifico di commettere azioni in danno delle organizzazioni militari e civili della R.S.I.; ciò tanto più se si considera che i prevenuti erano semplici gregari.
La stessa considerazione potrebbe farsi, se si dovesse attenersi alle sole dichiarazioni dei prevenuti (le quali giova ripeterlo sono l’unico elemento di prova in questo processo) per quanto riguarda tutti gli altri reati, dove gli imputati affermano di avere limitato ad una minima parte il loro concorso nel reato; tale circostanza avrebbe rilevanza giuridica non per l’applicazione della diminuente di cui all’art. 114 C.P. richiesta dal P.M. a favore del Verderio, del Nava, del Carzaniga e dell’Assi (infatti il tassativo disposto dal 1° capov. Dell’art. 114 in relazione all’art. 112 n° 1 C.P. ne vieta l’applicazione nella specie) ma per la eventuale valutazione dell’attenuante prevista dall’art. 16 C.L. 16.6.44 n° 394).
Tuttavia il Collegio ritiene che non possa considerarsi pienamente rispondente alla verità dei fatti quanto gli imputati hanno dichiarato a questo proposito: ciò perché essendo risultato obiettivamente che atti di sabotaggio furono compiuto, che rapine ed omicidi avvennero, che una banda armata esisteva, è abusata consuetudine di chi si vuol difendere dare sempre la principale colpa alle persone assenti e non identificate, ne consegue che è da ritenere una loro partecipazione ai delitti suddetti uguale a quella degli altri non presenti, anche se l’indicazione nominativa di questi ultimi da parte degli attuali imputati (Rota, Walter, Emilio, Aldo, ecc.) potrebbe far pensare ad una maggior credibilità delle loro affermazioni.
Solo per quanto riguarda il Carzaniga e l’Assi minori degli anni 18, nonché il Verderio e il Nava che di poco hanno superato tale età, il Tribunale stima prendere in considerazione tale circostanza, applicando l’attenuante di cui all’art. 16 del D.L. più volte citato.
E’ da aggiungere che il reato di appartenenza ad associazioni antinazionali è diretta conseguenza di quello di partecipazione a bande armate dal quale è inscindibile; affermato il secondo, il Tribunale ritiene che ricorra sempre il primo.
Infine, il reato attentato ad appartenenza alle FF.AA. tedesche non punibile come tale nella nostra legislazione penale, deve essere modificato in quello di omicidio volontario aggravato, ai sensi degli artt. 575 e 61 C.P. in relazione all’art. 1 della legge 30 novembre 1942 n° 1365.
Ne consegue che, esclusa come si è detto, la responsabilità del Verderio, del Nava, del Carzaniga e dell’Assi per il reato di rapina, tutti devono essere dichiarati responsabili dei reati loro ascritti, applicandosi ai soli 4 suddetti le attenuanti di cui all’art. 98 C.P.
Quanto alla misura della pena, il Tribunale ritiene congrue le seguenti:
per il Pellegatta, il Colombo e il Cereda:
a) la pena di morte per appartenenza a bande armate
b) anni 2 di recl. Per l’appartenenza ad associazioni antinazionali
c) la pena di morte per la detenzione di oggetti di armamento
d) la pena di morte per il sabotaggio di opere militari
e) la pena di morte per le rapine
f) la pena di morte per l’omicidio aggravato
g) la pena di morte per l’omicidio a scopo di rapina
h) la pena di morte per la mancanza alla chiamata
Nella pena di morte mediante fucilazione alla schiena restano assorbite tutte le altre condanne.
Per il Ronchi le stesse pene di cui sopra, escluso l’omicidio aggravato e l’omicidio a scopo di rapina.
Per il Motta le stesse pene inflitte al Ronchi, esclusa inoltre la mancanza alla chiamata.
Per il Verderio, il Nava, il Carzaniga e l’Assi:
a) la pena di morte per appartenenza a bande, minuita a quella di anni venti di recl. in virtù dell’art. 16 D.L. 16.61944 n° 394, e per l’Assi e il Carzaniga anche in virtù dell’art. 98 C.P.;
b) anni due di reclusione per l’appartenenza ad associazioni antinazionali, minuita ad anni uno e mesi otto per le stesse circostanze;
c) la pena di morte per ciascuno dei reati di detenzione di oggetti di armamento, sabotaggio di opere militari e rapina aggravata, diminuita sempre dalle suddette circostanze.
Per tutti questi ultimi, il cumulo delle pene detentive non può superare gli anni trenta di reclusione (art. 78 C.P.).
Al Verderio deve essere aggiunta la multa di £. 20.000.
Alle condanne a pena detentiva conseguente l’obbligo della refusione delle spese e di ogni altra conseguenza di legge.
P. Q. M.
Visti gli art. 1, 4 D.L. 16.61944 n° 394; 10 D.L. 21.61944 n° 352; 10, 81, 122, 98, 61, 271, 628, 78, 253, 575, 576 C.P.; legge 30 novembre 1942 n° 1365; 479 C.P.
DICHIARA
VERDERIO CARLO, PELLEGATTA RENATO, CARZANIGA FELICE, NAVA ANGELO, RONCHI LUIGI, COLOMBO PIETRO, CEREDA EMUILIO, ASSI ENRICO e MOTTA ALDO responsabili di tutti i reati loro ascritti, ad eccezione per il Verderio, il Nava, il Carzaniga e l’Assi del reato di rapina, e li condanna:
il Verderio e il Nava, in concorso di circostanze loro particolarmente favorevoli alla pena di anni trenta di reclusione e £. 20.000 di multa il Verderio, e alla pena di anni trenta di reclusione il Nava; il Carzaniga e l’Assi, in considerazione della loro minore degli anni 18 alla pena di anni trenta di reclusione ciascuno;
il Pellegatta, il Ronchi, il Colombo, il Cereda e il Motta alla pena di morte nediante fucilazione alla schiena.
ASSOLVE: Verderio, Nava, Carzaniga e Assi dal reato di rapina per non aver commesso il fatto.
MILANO, 29 gennaio 1945 – XXIII
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
F.to Magg. S. Borghese F.to Col. Spoleti
I GIUDICI
F.to Col. Libois G.; T. Col. Prattini; Magg. Di Natale
IL CANCELLIERE MILITARE F.to Cap. Ruggiero
Depositato in Cancelleria il 30.1.1945 – XXIII: Irrevocabile all’atto della pruniizia.
Eseguita la pena di morte nei riguardi del Pellegatta, Roncho, Colombo, Cereda e Motta il 2.2.1945 – XXIII in Arcore.
IL CANCELLIERE MILITARE Cap. A. Cassella