Variante al Piano Regolatore di Battaglia Terme

Italia Nostra di Padova il 4 maggio 2005 protesta contro l'adozione della "Variante Parziale al P.R.G. n. 5/2004", ai sensi art. 50 comma 3 della L.R. 61/85 "Modifiche Normative alle Norme Tecniche di Attuazione" e contro la Delibera del Consiglio Comunale di Battaglia Terme, n. 9 del 28 febbraio 2005, posta in pubblicazione all'Albo Pretorio dal 3 marzo 2005 al 18 marzo 2005.

La sottoscritta arch. Maria Letizia Panajotti, che agisce quale presidente della sezione di Padova di Italia Nostra, Associazione portatrice dell'interesse diffuso alla tutela del patrimonio nazionale artistico, culturale e ambientale, funzione questa che le è espressamente attribuita anche ai sensi dell'art. 13 della Legge 8/7/1986 n. 349, in base alla quale sono state individuate le Associazioni portatrici di interessi diffusi alla protezione ambientale, legittimazione che è anche espressamente riconosciuta dal D. lg. 22/1/2004 n. 42 (codice Urbani), avanza, a norma dell'art. 42 L. R. 61/85 e successive modificazioni, le presenti

osservazioni

  1. Il contenuto della Variante Parziale di cui in oggetto viola le norme dell'art. 50 comma 3 della L. R. 61/85, come modificato dalla L. R. 5 maggio 1998 n. 2, che stabilisce che le Varianti Parziali indichino, nella Relazione Tecnica, gli obbiettivi da perseguire e debbano contenere l'aggiornamento dello stato di fatto, la verifica dei rapporti e i limiti del dimensionamento e lo stato di attuazione del piano.
  2. La Variante adottata non contiene alcuno di questi elementi prescritti dalla legge.
  3. La relazione alla Variante è particolarmente priva di alcun pregio e nella sua stesura (solo quattro paragrafi di poche righe) è del tutto carente sotto l'aspetto tecnico giuridico ed è priva di qualsiasi supporto di ricerca e di analisi del territorio.
  4. Modifiche all'art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione Vigenti "Intorni delle emergenze architettoniche".
  5. Le modifiche apportate alla vigente normativa del P.R.G. si presentano, almeno in apparenza, del tutto futili, cioè di scarso interesse, di poca importanza e del tutto superficiali.
  6. Per evitare future "interpretazioni" disinvolte e pregiudizievoli per il territorio, sarebbe quantomai opportuno eliminarle del tutto, anche perché non è chiaro in che cosa consistano gli invocati adeguamenti al Piano Ambientale.
  7. 1.Modifiche all'art. 33 "Z.T.O. E - Zona Agricola".
  8. Il comma 6 dell'art. 33, introdotto con la contestata Variante, ammette nelle zone agricole (E1/PR, E2/PA, comprese anche quelle di specifico interesse) la realizzazione di campeggi per autotrainati e caravan oltre ad attendamenti, con strutture edilizie di servizio.
  9. Siffatta "originale trovata", (oltre a venire motivata con la citazione di un articolo del Piano Ambientale che non esiste) si colloca fuori da ogni logica urbanistica e viola:
    1. le norme di cui al D. M. 2 aprile 1968 n. 1444 che definiscono le destinazioni del territorio in zone omogenee, attribuendo alla Z.T.O. - E una precisa caratterizzazione;
    2. le norme di cui alla L. R. 24/85, che disciplinano l'uso del Territorio Agricolo con la finalità di salvaguardare la destinazione agricola del suolo;
    3. le norme di cui alla L. R. 61/85 e successive modificazioni, che disciplinano, tra l'altro, la formazione degli strumenti urbanistici e la programmazione territoriale.
  10. C'è da osservare, oltre ad una scorretta applicazione della norme di legge vigenti, un ancora più forviante richiamo a ipotesi di sviluppo della zona agricola, realizzato in funzione turistica-ricettiva, con strutture che con l'agricoltura non hanno nulla a che vedere.
  11. Particolare valenza del tutto negativa, tra l'altro, assume l'ipotesi di utilizzazione ai fini turistico-ricettivi (campeggi per caravan, autotrainati e attendamenti con strutture di servizio) di aree comprese in "Ambiti di paesaggio agrario di specifico interesse" che coincidono con le aree classificate dal Piano Ambientale dei Parco Regionale dei Colli Euganei "Intorni di emergenze architettoniche".
  12. Una siffatta norma potrà dare adito ad interventi i più casuali definiti solo dall'interesse di pochi privati cittadini e sembra ignorare del tutto il fatto che per portare a formazione il Piano Ambientale del Parco dei Colli Euganei sono stati fatti studi su tutto il territorio in esso compreso e sono state definite indicazioni elaborate in modo puntuale.
  13. É significativo e inquietante che il Comune di Battaglia Terme non solo abbia già fatto propria l'istanza della ditta Lispida s.r.l. per la realizzazione di un grande parcheggio per caravan nella porzione più estrema delle Valli Selvatiche, ma soprattutto che abbia sentito il dovere di richiedere all'Ente Parco Colli di modificare il P. A. al fine di poterla accogliere. Comunque ancora più inquietante appare, per la tutela del paesaggio, il positivo parere preventivo espresso dalla Commissione Tecnica del Parco Regionale. Si tratta infatti di autorizzare un parcheggio per caravan, autotrainati e tende della superficie di 200000 m2 per un totale di 84000 m3 di strutture di servizio da realizzarsi in un'area definita dal Piano Ambientale "Intorni di emergenze architettoniche" dove "sono esclusi interventi edilizi e infrastrutturali di nuova costruzione od ampliamenti di strutture esistenti, nonché ogni intervento, anche agroforestale, che modifichi significativamente l'aspetto visibile de luoghi o il loro rapporto con le emergenze interessate" (art. 33 comma 2 del P. A.).
  14. Il comune di Battaglia Terme (e i suoi progettisti) vorrebbero far passare, in maniera del tutto scorretta, un'operazione di questo genere definendola "Modifica alle norme urbanistiche, art. 50 comma 3 L. R. 61/85 e successive modificazioni, mentre si tratta di tutt'altra cosa, regolata in maniera del tutto diversa.
  15. Modifiche all'art. 43 "Aree a verde attrezzato privato".
  16. Le modifiche introdotte all'art. 43 della vigente Normativa prevedono, in sostanza,
    1. l'aumento della superficie coperta dal 10% al 25%
    2. l'aumento delle altezze delle edificande attrezzature da 6 m a 9 m con il conseguente aumento di volume.
  17. Si osserva che queste modifiche incidono sul dimensionamento del piano e che non è consentito apportarle con una semplice "Modifica alle Normative del P.R.G.".
  18. Nella Relazione Tecnica non è indicata nella maniera dovuta quali sono le motivazioni che supportano, sotto l'aspetto tecnico, giuridico e amministrativo, una siffatta scelta.
  19. Le scelte operate dall'Amministrazione comunale appaiono sintomatiche di una visione passatista, quella che considera le aree non edificate come un vuoto buono per tutte le stagioni, da utilizzare in contrasto degli interessi generali che coincidono con il rispetto dell'ambiente e la tutela del territorio e del paesaggio, beni preziosi e non rinnovabili.

Per quanto precede la scrivente:

chiede

che la delibera soprarichiamata (Adozione "Variante Parziale al P.R.G. n. 5/2004", ai sensi art. 50 comma 3 della L. R. 61/85 "Modifiche Normative alle Norme Tecniche di Attuazione", relativamente agli art. 24, 33, 43 venga annullata.


Nel testo seguente Italia Nostra esprime un netto dissenso contro la Variante Parziale al P.R.G. n. 6/2004: "Schedatura edificio di valore architettonico e ambientale A2 Castello del Catajo", delibera del Consiglio Comunale di Battaglia Terme, n. 10 del 28 febbraio 2005, posta in pubblicazione dal 3 marzo 2005 al 18 marzo 2005 all'Albo Pretorio.

La sottoscritta arch. Maria Letizia Panajotti, che agisce quale presidente della sezione di Padova di Italia Nostra, Associazione portatrice dell'interesse diffuso alla tutela del patrimonio nazionale artistico, culturale e ambientale, funzione questa che le è espressamente attribuita anche ai sensi dell'art. 13 della Legge 8/7/1986 n. 349, in base alla quale sono state individuate le Associazioni portatrici di interessi diffusi alla protezione ambientale, legittimazione che è anche espressamente riconosciuta dal D. lg. 22/1/2004 n. 42 (codice Urbani), avanza, a norma dell'art. 42 L. R. 61/85 e successive modificazioni, le presenti

osservazioni

  1. Il contenuto della Variante Parziale a cui si fa riferimento viola le norme dell'art. 50 punto 2 comma 3 della L.R. 61/85, come modificato dalla L.R. 5 maggio 1998 n. 2, che stabilisce che le Varianti Parziali indichino nella relazione tecnica gli obiettivi da perseguire e che debbano contenere l'aggiornamento dello stato di fatto, la verifica dei rapporti e i limiti del dimensionamento e lo stato di attuazione del piano.
  2. La variante adottata non contiene alcuno di questi elementi prescritti dalla legge.
  3. La Variante di cui si tratta opera una modifica che comporta un aumento di volume di circa 24.000 m3 del "Catajo" in sostituzione delle cosiddette superfetazioni (semplici tettoie prive di carico urbanistico) di 1.684 m2 (per un volume ipotetico di 23.000 m3) e introduce un cambio di destinazione d'uso del costruito, destinato ad incidere profondamente ed irreversibilmente sul territorio sia sotto l'aspetto edilizio, sia dell'assetto più generale.
  4. Queste notevoli modifiche non possono essere introdotte nel Piano Regolatore Generale con una semplice "scheda urbanistica" (peraltro formulata in maniera del tutto inadeguata) che è prevista tra gli elaborati tecnici per rappresentare più significativamente l'assetto del territorio.
  5. Le scelte operate dall'Amministrazione Comunale con la contestata deliberazione, contrastano con le disposizioni di legge in materia urbanistica, con il più elementare buon senso, violano l'assetto di un territorio assoggettato a vincoli posti per la tutela ambientale. Violano qualsivoglia procedura fissata dalle norme.

Per quanto precede la scrivente:

chiede

che la deliberazione n. 10 del Consiglio Comunale, assunta in data 28 febbraio 2005, venga annullata e si riserva, in attesa degli ulteriori pareri richiesti dall'Amministrazione Comunale, di integrare le presenti osservazioni.