Austria
aggiornato a marzo 2025
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Sì. La spedizione tra le aziende avviene al netto (esente da imposta), qualora entrambe le controparti possiedano una P. IVA (in Austria UID-Nummer). Le fatture relative a cessioni intracomunitarie di beni devono, altresì, contenere:
P. IVA del fornitore;
P. IVA / numero UID del destinatario austriaco;
Indicazione “cessione intracomunitaria esente da imposta”;
Per le operazioni intracomunitarie vanno presentati i modelli INTRASTAT (rapporti statistici telematici). La periodicità di presentazione (mensile/trimestrale) varia in base al superamento di determinate soglie.
Sarebbe utile indicare anche la voce doganale del prodotto nonché il paese di origine
Documento amministrativo elettronico (e-AD) per il trasporto di prodotti in regime sospensivo di accisa, oppure documento di accompagnamento semplificato telematico (e-DAS) per il trasporto di prodotti in regime di accisa assolta.
Entrambi vengono gestiti tramite EMCS (Excise Movement and Control System) che è il sistema informatizzato comunitario per il monitoraggio in tempo reale della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa al quale tutti gli stati dell’UE, dal 23 febbraio 2023, devono aderire.
Per il trasporto della birra all’interno dell’UE, il documento da utilizzare dipende dal regime fiscale delle accise applicato alla spedizione:
Se la birra viaggia in regime sospensivo d’accisa (accisa non ancora pagata) si utilizzerà il documento amministrativo elettronico e-AD (chiamato in Austria e-VD).
Se la birra viaggia con accisa assolta, l'accisa già pagata potrà essere rimborsata al fornitore qualora questo abbia redatto correttamente il documento di accompagnamento semplificato telematico e-DAS (chiamato in Austria e-VBD)
Entrambi sono gestiti elettronicamente attraverso EMCS, il sistema europeo di monitoraggio dei movimenti di prodotti soggetti ad accisa.
No
No
No, ma consigliabile.
LMSV (Lebensmittelsicherheits und Verbraucherschutzgesetz)
Normativa UE: Reg. (UE) N. 1169/2011
Normativa UE: Reg. (UE) N. 1169/2011 Art. 15: le indicazioni sull’etichetta devono essere in lingua tedesca.
Le informazioni da inserire in etichetta sono: la denominazione del prodotto, contenuto alcolico, volume netto, lotto di produzione, nome e indirizzo del produttore o imbottigliatore, data di scadenza, elenco degli ingredienti, presenza di allergeni o sostanze che provocano intolleranza (solfiti > 10 mg/kg)
A partire dalla data di produzione del 08.12.2023 la lista degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale devono essere indicate come informazioni obbligatorie sull'etichetta o come "Off-Label", ad esempio tramite QR Code. Il valore energetico deve essere indicato in ogni caso. Prima di un QR Code, il termine „Ingredienti“ deve essere obbligatoriamente riportato.
Le etichette devono includere informazioni sulla riciclabilità del packaging come il "Punto Verde". Per lattine o bottiglie, è necessario indicare anche il tipo di imballaggio e il materiale utilizzato, soprattutto se si tratta di vetro o alluminio, per garantire un corretto smaltimento.
A causa delle modifiche apportate alla legge austriaca sulla gestione dei rifiuti e al decreto sugli imballaggi, a partire dal 1° gennaio 2023 le aziende straniere che non hanno un ufficio (o simile) sul territorio austriaco dovranno nominare un rappresentante autorizzato con sede in Austria se vogliono fornire ai propri clienti prodotti imballati, anche se hanno già eguagliato le relative quote per il relativo smaltimento avendo stipulato un contratto di licenza. Se invece il cliente austriaco (B2B) esegue gli obblighi, la ditta estera non deve stipulare un contratto né nominare un rappresentante.
Per il settore B2C, la nomina di un rappresentante autorizzato con sede in Austria è obbligatoria anche per le aziende straniere di vendita per corrispondenza o per i venditori a distanza stranieri di prodotti in plastica monouso. Questo obbligo si applica indipendentemente dal luogo in cui queste aziende straniere hanno la loro sede legale.
DICHIARAZIONE DOGANALE D'IMPORTAZIONE
La procedura da seguire, affinché la circolazione del vino si realizzi in regime sospensivo, prevede l’attivazione dell’EMCS (“Excise Movement Control System”) ovvero il sistema elettronico di monitoraggio e controllo in tempo reale delle movimentazioni dei prodotti in sospensione di accisa.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE
Vedasi documenti di trasporto.
No
No
No
IVA: 20%.
Accisa sulla birra (Biersteuer)
Accisa sulla birra (Biersteuer): per ogni ettolitro 2,00 euro per grado Plato.
Eccezione per piccoli birrifici artigianali (produzione max. annua 50.000 hl), che beneficiano di aliquote ridotte che vanno dal 60 al 90% dell'aliquota normale, a seconda della produzione annua totale.
La birra analcolica non è soggetta all’accisa sulla birra.
Consultare la PAGINA INIZIALE.
Ulteriori dati statistici sul Paese e sul prodotto si trovano ai seguenti link:
ICE Vienna
Per ulteriori informazioni è possibile, a titolo gratuito, chiedere supporto al nostro Ufficio estero competente per questo mercato attraverso la seguente procedura:
accedere a AGENZIA ICE - AREA CLIENTI (dove è possibile registrarsi per la prima volta usando la P.IVA aziendale oppure, se già registrati, autenticandosi con le proprie credenziali - in caso di password dimenticata usare l'opzione per il recupero password);
cliccare su GESTIONE RICHIESTE;
cliccare su RICHIESTE SERVIZI;
compilare il modulo di richiesta, seguendo le indicazioni (nella sezione sulla tipologia di richiesta selezionare "Informazioni doganali, fiscali, legali, valutarie" oppure "Informazioni generali di primo orientamento";
inviare la richiesta utilizzando il pulsante in basso nella pagina;
confermare l'invio della richiesta con il pulsante in basso nel riepilogo;
attendere di essere ricontattati dall'Ufficio estero.
Per eventuali necessità è possibile contattare: vienna@ice.it