La somma totale della merce deve essere indicata nella fattura di export.
Partita IVA
Recapiti del dichiarante
Nome e codice del paese
Paese di origine
Paese di destinazione
Codice del paese di destinazione.
Fattura commerciale
Polizza di carico o lettera di vettura
Sì.
Sì.
Sì.
Sì.
REGISTRAZIONE ETICHETTE
I prodotti importati devono avere etichette in cinese che aderiscano alla confezione prima della commercializzazione o della vendita nel mercato. I contenuti obbligatori per la birra importata includono nome, elenco degli ingredienti, contenuto alcolico, concentrazione di estratto di malto originale espressa come grado Plato, nome e indirizzo dell'importatore o distributore, data di imbottigliamento, durata di conservazione, istruzioni per la conservazione, contenuto netto in volume e qualsiasi avvertenza altrimenti richiesta.
In sintesi, l’etichetta deve contenere le seguenti indicazioni:
Denominazione/marca del prodotto;
Lista degli ingredienti: (Edulcoranti, conservanti e coloranti aggiunti devono essere dichiarati);
Volume netto (ml): deve essere contrassegnato come "contenuto netto xxx Ml (ml)" per bottiglie di dimensioni inferiori a litro o "contenuto netto x litri (l)" per bottiglie di dimensioni superiori a un litro. Per confezioni fino a (incluso 200 ml) l'altezza minima del carattere di stampa è di 3 mm. Da 200 ml fino a 1 litro compreso, l'altezza minima di stampa è di 4 mm. Per pacchi superiori a 1 litro l'altezza minima di stampa è di 6 mm;
Gradazione alcolica (%): la dichiarazione sull'alcol deve essere nel formato "Gradazione alcolica xx.x%";
Percentuale di concentrazione del malto originale (scala di Plato);
Data di produzione (aa/mm/gg): sulle etichette cinesi è richiesta la data di imbottigliamento;
Produttore/Distributore/Importatore (Nome e indirizzo): Il nome e l'indirizzo dell’agente/ importatore o distributore cinese deve essere indicato sull'etichetta. Il nome e l'indirizzo del produttore non è obbligatorio, tuttavia se incluso non ha bisogno di essere tradotto in caratteri cinesi;
Paese di origine: una dichiarazione del Paese di origine è obbligatoria. Gli importatori di solito richiedono il Certificato di origine per confermare questa affermazione;
Data minima di conservazione: le birre con una gradazione alcolica pari o inferiore al 10% devono includere la data di durata minima;
Contenuto di zucchero (g/L).
Avvertenze obbligatorie: le seguenti e altre avvertenze devono essere riportate sulla bottiglia in lingua locale:
"Il consumo eccessivo di alcol è dannoso per la salute" o "Le donne incinte e i bambini non devono bere." Per la birra in bottiglia di vetro aggiungere anche: “Non colpire; potrebbe causare l'esplosione della bottiglia.
Lo standard per le bevande alcoliche fermentate (GB2758-2012) ha sostituito il precedente standard GB2758-2005 dal 1° agosto 2013. L’ ambito di applicazione comprende tutti i prodotti alcolici fermentati o parzialmente fermentati come il vino fermentato, cereali fermentati (birre), prodotti a base di frutta fermentata (tranne il vino), liquori fermentati, prodotti alcolici derivati dal latte, ecc.
Le modifiche più significative consistono in una modifica al contenuto di piombo consentito ed al contenuto microbico consentito. Anche i requisiti di etichettatura sono cambiati e ai produttori viene richiesto di elencare il contenuto alcolico come percentuale del volume totale. E’ inoltre richiesta la percentuale di contenuto di precursori; ad esempio, i requisiti di etichettatura della birra richiedono l’indicazione della percentuale della concentrazione di malto originale espresso utilizzando la scala di Plato (°P).
Indicatori fisici e chimici
Sostanza: Formaldeide /(mg/L)
Indice per la birra: 2.0
Metodo di test: Standard GB T 5009.49
Limite di contaminanti e agenti patogeni:
i contaminanti devono rispettare lo standard GB 2762
i limiti di agenti patogeni devono rispettare lo standard GB 2761
Gli additivi alimentari devono rispettare lo standard GB 2760.
Decreti 248 e 249:
Dal 1° gennaio 2022 sono entrate in vigore norme più stringenti in materia di esportazione di prodotti del settore dei prodotti alimentari e bevande verso la Cina continentale che si sostanziano nell’obbligatorietà della registrazione dello stabilimento produttivo attraverso due diverse procedure alternative in funzione della tipologia di prodotto esportato (procedura A, per prodotti definiti più a rischio, per i quali è richiesta la necessaria intermediazione da parte delle Autorità nazionali competenti in materia – Ministero della Salute e ASL territoriali e procedura B, cd. semplificata). Nel caso di esportazione di birra e prodotti alcolici più in generale, le aziende interessate dalle nuove disposizioni possono procedere con la procedura semplificata, registrandosi autonomamente sul portale dedicato Single Window, tramite il quale verrà poi rilasciato il codice univoco identificativo dello stabilimento produttivo. I tempi di rilascio del codice non sono immediati.
Con particolare riferimento all’etichettatura:
L'etichetta deve essere conforme ai requisiti previsti per tutti i prodotti esportati dopo il 1° gennaio 2022, data a partire dalla quale non è più possibile importare prodotti che non riportino il predetto numero di registrazione;
Il produttore deve apporre il numero di registrazione su ciascun imballaggio interno ed esterno del prodotto alimentare. In particolare, il numero dovrà anche essere riportato sulla cd. unità minima di vendita;
Non ci sono regole particolari riguardanti la dimensione e il formato dei numeri di registrazione sull'etichetta, purché rispetti la legge cinese sulla sicurezza alimentare;
I numeri di registrazione possono essere apposti (anche con adesivi) sugli imballaggi nei magazzini doganali.
Gli imballaggi devono essere di un materiale idoneo, secondo gli accordi stipulati tra venditore e compratore, per non compromettere la qualità del prodotto. In caso di imballaggi in legno, è necessario produrre il Certificato fitosanitario (trattamento termico/fumigazione).
DICHIARAZIONE DOGANALE D'IMPORTAZIONE
contratto di vendita o la conferma d’ordine;
fattura;
packing list;
cargo manifest;
polizza di carico (Bill of Lading / Airway Bill);
avviso di spedizione;
certificato di origine;
certificato sanitario;
campione dell’etichetta tradotto in cinese;
certificato fitosanitario.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE
Documenti DAU
No.
No.
Non obbligatoria ma l'amministrazione generale delle dogane (GACC) cinese può richiedere di effettuare un'analisi prima dell'importazione, se giustificata.
VAT (IVA all’importazione): aliquota 13%.
Imposta al consumo:
Il prodotto con un prezzo di fabbrica superiore a RMB 3.000 per tonnellata (compreso di RMB 3.000 ma esclusa l'imposta sul valore aggiunto) è soggetto a una tassa sul consumo di RMB 250 per tonnellata; il prodotto con un prezzo di fabbrica inferiore a RMB 3.000 (esclusi i RMB 3.000 e l'imposta sul valore aggiunto) è soggetto a una tassa sul consumo di RMB 220 per tonnellata.
Tasso di imposta sul valore aggiunto 13%, tasso di imposta sul consumo 0%
Il tasso fiscale complessivo per il commercio elettronico transfrontaliero è dato da: [(tasso di imposta sul consumo + tasso di imposta sul valore aggiunto) ÷ (1 - tasso di imposta sul consumo)] × 70%=9.1%
Se il valore CIF delle merci supera i RMB 5.000 (circa USD 700), non possono essere importate tramite il canale di commercio elettronico transfrontaliero, ma devono essere importate tramite il canale di commercio generale.
Formula per il calcolo dei costi doganali
Custom Duty= CIF * Import Duty Rate%; 0% (MFN) Duty
Consumption Tax= [(CIF + Customs Duty) /(1-Consumption Tax Rat%)] * Consumption Tax Rate%
VAT= (CIF+Duty+Consumption Tax) * VAT Rate%
L’importo totale della tariffa deve essere pagato alla dogana cinese. Tale importo non include i costi di CIQ (China Entry-Exit Inspection & Quarantine) e il costo del Port Dock.
Decreti 248 e 249
Dal 1° gennaio 2022 sono entrate in vigore norme più stringenti in materia di esportazione di prodotti del settore dei prodotti alimentari e bevande verso la Cina continentale che si sostanziano nell’obbligatorietà della registrazione dello stabilimento produttivo attraverso due diverse procedure alternative in funzione della tipologia di prodotto esportato (procedura A, per prodotti definiti più a rischio, per i quali è richiesta la necessaria intermediazione da parte delle Autorità nazionali competenti in materia – Ministero della Salute e ASL territoriali e procedura B, cd. semplificata). Nel caso di esportazione di vini e prodotti alcolici più in generale, le aziende interessate dalle nuove disposizioni possono procedere con la procedura semplificata, registrandosi autonomamente sul portale dedicato Single Window, tramite il quale verrà poi rilasciato il codice univoco identificativo dello stabilimento produttivo. I tempi di rilascio del codice non sono immediati.
Registrazione del marchio
Al fine di introdurre i prodotti sul mercato della R.P.C., è molto importante procedere alla registrazione del marchio, aspetto molto importante specie in quanto in Cina il sistema di protezione dei diritti di proprietà intellettuale è basato sul principio del “first to file, first to use” (deposito antecedente); ossia, si attribuisce prevalenza alla priorità del deposito della domanda di registrazione, senza riguardo all’eventuale pre-uso (non tutelato) o a registrazioni ottenute in paesi terzi come l’Italia (di per sè giuridicamente irrilevanti nell’ordinamento cinese).
Oltre che alla registrazione del marchio letterale in caratteri latini, si consiglia inoltre la registrazione del marchio figurativo (logo) e del marchio letterale nella versione traslitterata in caratteri cinesi, per ottimizzare la tutela del brand ed evitare che terzi soggetti possano registrare marchi foneticamente simili al vostro.
Sono possibili due strade alternative per la registrazione:
Deposito di domanda di registrazione in Cina in base alle leggi nazionali della R.P.C. (iter nazionale) – tale iter non richiede che il marchio sia gia' stato registrato in Italia;
Registrazione di marchio internazionale (presso WIPO) con estensione alla R.P.C. (iter internazionale). Tale iter prevede che sia stato registrato o sia stata depositata domanda di registrazione di un marchio in uno dei paesi membri del Protocollo di Madrid (come l’Italia).
I tempi per la registrazione sono di circa 12-18 mesi; una volta che il marchio sarà approvato, la protezione retroagirà alla data di accettazione del deposito. La durata della protezione è di 10 anni rinnovabili.
In ogni caso, ed a prescindere dall’iter prescelto, sarà fondamentale effettuare una ricerca di anteriorità volta ad escludere l’esistenza di precedenti registrazioni di marchi identici o similari, nelle classi merceologiche di interesse, che risulterebbero ostative alla registrazione.
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il "Desk Assistenza e Tutela della Proprietà Intellettuale e degli Ostacoli al Commercio" al seguente indirizzo: ipr.pechino@ice.it.
Qui di seguito l'elenco della maggior parte degli Standard (detti GB) che si applicano al birra importato in Cina:
a. GB/T 4927-2008 Beer
b. GB 4544-2020 Beer Bottles
c. GB/T 4928-2008 Method for analysis of beer
d. GB 10344-2005 General Standard for The Labeling of Prepackaged Alcoholic Beverage
e. GB 2760-2014 Standard for Usage of Food Additives
Regulations of the People’s Republic of China on Import and Export Duties
Consultare la PAGINA INIZIALE.
Ulteriori dati statistici sul Paese e sul prodotto si trovano ai seguenti link:
ICE Pechino
Per ulteriori informazioni è possibile, a titolo gratuito, chiedere supporto al nostro Ufficio estero competente per questo mercato attraverso la seguente procedura:
accedere a AGENZIA ICE - AREA CLIENTI (dove è possibile registrarsi per la prima volta usando la P.IVA aziendale oppure, se già registrati, autenticandosi con le proprie credenziali - in caso di password dimenticata usare l'opzione per il recupero password);
cliccare su GESTIONE RICHIESTE;
cliccare su RICHIESTE SERVIZI;
compilare il modulo di richiesta, seguendo le indicazioni (nella sezione sulla tipologia di richiesta selezionare "Informazioni doganali, fiscali, legali, valutarie" oppure "Informazioni generali di primo orientamento";
inviare la richiesta utilizzando il pulsante in basso nella pagina;
confermare l'invio della richiesta con il pulsante in basso nel riepilogo;
attendere di essere ricontattati dall'Ufficio estero.
Per eventuali necessità è possibile contattare: pechino@ice.it, canton@ice.it, shanghai@ice.it
L’ufficio ICE di Pechino fornisce servizi di assistenza e informazione relativi alle seguenti province della Cina: Gansu, Guizhou, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Inner Mongolia, Liaoning, Jilin, Shanxi, Shaanxi, Ningxia, Xinjiang, Qinghai, Sichuan, Shandong, Tibet, Yunnan nonché le municipalità di Beijing, Tianjin e Chongqing.
L'ufficio ICE di Canton fornisce servizi di assistenza e informazione relativi alle seguenti provincie della Cina: Guangdong, Guangxi, Fujian, Jiangxi, Hainan e Hunan.
L'ufficio ICE di Shanghai fornisce servizi di assistenza e informazione per le Province della Cina orientale: Jiangsu, Zhejiang, Anhui oltre alla Municipalità di Shanghai.