Svizzera
aggiornato a marzo 2022
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La fattura deve essere prodotta in tre esemplari originali. Oltre alle consuete informazioni (mittente, destinatario, colli, pesi netto e lordo, descrizione dei prodotti e loro valore) dovrà essere trascritta la non imponibilità ai fini IVA, trattandosi di una esportazione extracomunitaria. La trascrizione dovrà avere il seguente tenore: non imponibile ex art. 8/A DPR 633/72.
Le merci destinate all’importazione definitiva nel territorio doganale svizzero vanno presentate a un ufficio doganale svizzero e dichiarate per l’imposizione doganale. Oltre alla dichiarazione d’importazione correttamente compilata, occorre consegnare i documenti di scorta. Sono in primo luogo persone soggette all’obbligo di dichiarazione e quindi debitori doganali coloro che trasportano la merce (vettori della merce) o la fanno trasportare oltre il confine (importatori, destinatari, speditori, mandanti).
È possibile inoltrare la dichiarazione doganale per via elettronica mediante il sistema di imposizione e-dec Importazione se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione dispone della relativa autorizzazione da parte della Direzione generale delle dogane. Le relative informazioni sono disponibili al link: e-dec importazione.
Dal 1° gennaio 2013 la Svizzera non accetta più le versioni cartacee del modulo 11.010 (importazione). I moduli cartacei sono sostituti dall’applicazione Internet e-dec web. L’applicazione Internet e-dec web è accessibile dal nostro sito: link e-dec web. Le dichiarazioni doganali possono essere rilevate senza registrazione.
Unitamente alla dichiarazione d’importazione vanno presentati spontaneamente i rispettivi documenti di scorta. I documenti più importanti sono le fatture, eventuali prove dell’origine, permessi/certificati nonché attestazioni ufficiali o certificati di analisi.
Se la spedizione è composta da diverse tipologie di merce è necessaria anche una distinta colli, dove sia possibile rilevare numero colli – peso netto e peso lordo dei diversi articoli.
Sulla fattura, se il valore della merce è inferiore a 6.000 Euro, deve figurare la dichiarazione d’origine, da riportare secondo il seguente esempio:
L’esportatore delle merci contemplate nel seguente documento dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale UE/Italia.
Subito dopo la dichiarazione dianzi esemplata, vanno apposti nel seguente ordine:
paese di partenza della merce;
nome, cognome e qualifica della persona che sottoscrive la dichiarazione;
firma in originale.
Qualora il valore della merce superi la soglia dei 6.000 Euro, sarà necessaria l’emissione del mod. EUR1.
Sì, se disponibile.
L’etichetta deve identificare il nome del produttore svizzero o dell’importatore senza un particolare dispendio amministrativo.
Promemoria Etichette per bottiglie / prescrizioni di commercio
Promemoria per gli importatori
Chiunque importi delle bevande distillate per immetterle in commercio, è tenuto ad osservare quanto segue:
1. Prescrizioni d'etichettatura
Principi
Tutte le bevande distillate, i vini dolci, i vini ad alta gradazione ecc., commercializzati devono essere etichettati in modo da identificare l'importatore senza onere amministrativo particolare. A questo scopo è sufficiente indicare, accanto alla dicitura "Importatore:....," o "Importato da: ....", il nome dell’importatore come pure l’indirizzo (almeno il numero postale d’avviamento e la località).
Il nome e l’indirizzo possono figurare sull’etichetta principale o su un’etichetta complementare. Le etichette devono essere tali da distruggersi qualora si tenti di staccarle dalle bottiglie / recipienti.
Per garantire l’identificazione non è di massima permesso apporre sull’etichetta i nomi degli importatori di più Paesi (le cosiddette etichette multinazionali).
Le bottiglie ed i recipienti muniti di un'etichettatura non conforme alle prescrizioni o con un'etichetta multinazionale, devono essere rietichettate o munite di un'etichetta complementare contro-etichetta.
Per l’autorizzazione d’etichettatura posticipata si procederà alla riscossione di un importo unico pari a CHF 100.00 (Ordinanza sulle tasse della Regia federale degli alcool, 22.11.2006).
Procedimento in caso di rietichettatura a posteriori o d’apposizione di etichetta complementare
La rietichettatura e l‘apposizione di un'etichetta complementare soggiacciono all'autorizzazione della Regìa federale degli alcool.
L‘autorizzazione conserva di principio la sua validità anche per le importazioni successive.
Alla domanda d’autorizzazione devono essere allegati due esemplari di etichetta, sciolti.
La rietichettatura di bevande distillate importate dev’essere effettuata da parte del detentore dell’autorizzazione all’interno della sua azienda immediatamente dopo l’importazione.
Prescrizioni di commercio
Il commercio di bevande distillate destinate alla consumazione è soggetto ad autorizzazione. Chiunque venda annualmente più di 400 litri di bevande spiritose ad un tenore alcolico effettivo a dei rivenditori, dev'essere in possesso di una licenza per il commercio all'ingrosso, la quale è rilasciata dalla Regìa federale degli alcool.
La tassa ammonta a CHF 500.00 per anno civile.
Per il commercio al minuto è necessaria una patente emessa dal Cantone della sede aziendale. Essa è valida anche per il commercio al minuto oltre i confini cantonali.
Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che, oltre alle disposizioni legali in materia d'alcool, bisogna ottemperare anche alle norme di contrassegno derivanti dalla legislazione alimentare come pure alle prescrizioni di commercio cantonali.
L’inosservanza di queste prescrizioni comporta conseguenze penali!
3. Informazioni complementari
Le domande d’autorizzazione vanno presentate all’indirizzo seguente:
Regìa federale degli alcool
Importazione ed esportazione
Längassstrasse 35 3000
Berna 9
Informazioni complementari su:
www.eav.admin.ch
T +41 (0)31 309 12 11
F +41 (0)31 309 15 00
info@eav.admin.ch
DICHIARAZIONE DOGANALE D'IMPORTAZIONE
Sì.
Osservazioni per riempire la dichiarazione
In generale
1.1. Basi legali / Prescrizioni
Basi legali concernenti l’annuncio d’indicazioni riguardanti la statistica nelle dichiarazioni doganali d’importazione e d’esportazione:
Ordinanza sulla statistica del commercio esterno del 12 ottobre 2011 (OStat SR 632.14)
Prescrizioni:
D25 statistica del commercio esterno
1.2. Annuncio d’indicazioni riguardanti la statistica
Nelle liste menzionate qui appresso, riguardanti i rilevamenti più importanti, (Dati statistici) le corrispondenti cifre del D25 sono indicate fra parentesi con un link diretto. Se è richiesta un’indicazione statistica secondo il Tares, essa sarà segnalata con l’indicazione «secondo Tares».
Per maggiori informazioni si rimanda al D25.
1.3. Informazioni
Indicazioni riguardanti la statistica:
Direzione generale delle dogane, sezione Metodi e assicurazione qualità
E-Mail ozd.ahst.methoden@ezv.admin.ch
Domande tecniche (esami della plausibilità, problemi di trasmissione della dichiarazione etc.):
Direzione generale delle dogane, Centro di Servizio TIC merce etc.):
Modulo di contatto AFD
2. Dati statistici (in ordine alfabetico)
Codice di sdoganamento (Codice d’imposizione) (D25 cifra 2.5.2 / D25 cifra 2.5.1)
L’indicazione dei codici di sdoganamento è richiesta unicamente nell’NCTS Esportazione (rubrica CI). Il genere di sdoganamento è ad esempio 22 = Merce di ritorno con domanda di restituzione dei tributi all’importazione.
Designazione della merce (Testo della dichiarazione) (D25 cifra 2.3.7)
Designazione tecnica o quella in uso nel commercio più esatta possibile. Evitare di copiare semplicemente il testo del Tares.
Marca e chiavi-marca (elenco)
All’importazione di carrelli elevatori, autoveicoli e roulottes la marca e la chiave-marca devono essere dichiarate secondo l’elenco seguente. Sulla pagina “Mostra dettagli” vi sarà il riferimento “Osservazioni per riempire la dichiarazione/dati supplementari”. All’esportazione l’indicazione della chiave- marca non è necessaria.
Massa lorda (D25 cifra 2.3.10)
La massa lorda corrisponde al peso lordo. Essa è composta del peso effettivo della merce e del quello di tutti gli involucri, della riempitura e dei supporti su cui è accomodata la merce. (veggasi anche ordinanza sulla tara). Non fanno parte della massa lorda i mezzi di trasporto propriamente detti, quali i contenitori per il trasporto, i mezzi di trasporto ausiliari riutilizzabili (palette), i dispositivi di ancoramento e via di seguito.
Massa netta (D25 cifra 2.3.12)
La massa netta corrisponde al peso effettivo della merce, senza nessun involucro, né riempitura, né supporto. Le scatole di conserva, le bottiglie, i tubi, le bobine, i supporti e via di seguito non ne fanno parte. La massa netta dev’essere indicata in kg con 3 decimali.
Merci commerciabili / Merci non commerciabili (D25 cifra 2.4)
La regola generale vuole che qualsiasi merce importata o esportata sia dichiarata come merce commerciabile. Eccezione: le merci riprese nell’elenco delle esclusioni (D25 cifra 2.4.4) devono essere dichiarate come merci non commerciabili.
Nella rubrica «Designazione della merce», bisogna indicare brevemente la ragione per la quale si tratta di merce non commerciabile (ad esempio riparazione, campioni gratuiti).
Mezzo di trasporto (D25 chi. 2.3.17)
E' considerato mezzo di trasporto, il mezzo effettivo utilizzato in occasione del passaggio fisico della frontiera.
Numeri convenzionali di statistica (D25 cifra 2.3.9)
Alcune voci di tariffa richiedono un numero convenzionale di statistica (rilevamento particolare a tre cifre); secondo Tares.
Numero delle merci (vedi Voce di tariffa)
Codice d’avviamento postale (D25 cifra 2.3.19)
Indirizzo del destinatario con il codice d’avviamento postale dell’effettivo luogo di destinazione della merce (importazione); indirizzo dello speditore con il codice d’avviamento postale dell’effettivo luogo di spedizione della merce (esportazione). Se il luogo di destinazione/spedizione è un deposito, si indicherà il codice d’avviamento postale di tale luogo.
Paese
- All’importazione si devono indicare il Paese d‘origine (D25 cifra 2.3.4.1) e il Paese di spedizione (D25 cifra 2.3.4.2)
È considerato Paese d’origine il paese nel quale la merce è stata interamente ottenuta oppure nel quale è stata effettuata l’ultima trasformazione sostanziale. Nella dichiarazione doganale d’importazione il Paese d’origine va indicato per ogni voce di tariffa (linea tariffale), indipendentemente dalla richiesta o meno di aliquote preferenziali.
È considerato Paese di spedizione l’ultimo paese dal quale la merce è direttamente spedita verso il territorio doganale svizzero. Un transito, una nuova fatturazione, una rivendita o un deposito non hanno alcun influsso sul Paese di spedizione. Il Paese di spedizione dev'essere indicato nei dati d'intestazione della dichiarazione doganale d'importazione.
- All’esportazione va indicato il Paese di destinazione (Paese di consumo) (D25 cifra 2.3.4.4)
È considerato Paese di destinazione il paese in cui la merce è spedita per il consumo o per esservi trasformata, perfezionata o altrimenti lavorata. Il Paese di destinazione dev’essere indicato nei dati d’intestazione della dichiarazione doganale d’esportazione.
Nella dichiarazione i paesi vanno indicati conformemente al “Elenco dei Paesi” che si trova sotto “Osservazioni”.
Unità di misura particolari (D25 cifra 2.3.13)
Per determinate merci è necessario dichiarare unità particolari come pezzi, litri, metri o paia; secondo Tares. Se è richiesto il numero di pezzi, esso deve riferirsi ad articoli interi. Per gli invii parziali l’unità di misura deve essere dichiarata una sola volta, e cioè possibilmente all’atto della fornitura principale. Per gli altri invii parziali s’indicherà - per motivi tecnico/informatici - la cifra «0» (con codice conferma) nella rispettiva casella. Gli invii parziali devono essere menzionati come tali nella rubrica “Designazione della merce” (p. es. Invio parziale «2/6» o «2 su 6»).
Valore statistico (D25 cifra 2.3.14)
Il valore statistico deve essere indicato in franchi interi (regola d’arrotondamento dei centesimi: sempre arrotondare verso il basso). Esso comprende il prezzo o il valore della merce al luogo di spedizione più le spese di trasporto, d’assicurazione e altre spese, dedotti i ribassi e gli sconti, sino al confine svizzero = valore statistico franco confine svizzero.
Quale base di calcolo per la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto, non viene per contro utilizzato il valore statistico franco confine svizzero, bensì il valore IVA.
Valuta di fatturazione (D25 cifra. 2.3.14.1)
La valuta di fatturazione va dichiarata sia all’importazione sia all’esportazione.
Il valore dell’invio deve sempre essere indicato in franchi svizzeri, indipendentemente dalla valuta di fatturazione dichiarata.
Voce di tariffa (Numero delle merci) (D25 cifra 2.3.8)
Voce di tariffa a otto cifre, secondo il Tares (Tariffa d’uso svizzera). A ogni merce viene attribuita una voce di tariffa a otto cifre. Questo codice delle merci è, fra l’altro, determinante per il calcolo dei tributi al momento di uno sdoganamento all’importazione, per eventuali obblighi di permesso o per l’osservanza di disposizioni di natura non doganale (DND) nell’ambito di sdoganamenti all’importazione risp. esportazione e per la realizzazione della statistica del commercio esterno.
Invii misti (D25 cifra 2.3.8.1)
Gli invii che includono merci con voci di tariffa diverse possono essere dichiarati senza ripartizione, ossia secondo una sola voce di tariffa.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE
No.
No.
Possibile.
Aliquote di dazio in CHF per 100 kg peso lordo (vedi www.tares.ch).
Birra di malto
in recipienti di capacità eccedente 2 hl (voce tariffaria 2203.0010): Sfr. 13.00.
in recipienti di capacità eccedente 2 l ma non eccedente 2 hl (voce tariffaria 2203.0020): Sfr. 8.00.
in recipienti di capacità non eccedente 2 l - in bottiglie di vetro (voce tariffaria 2203.0031): Sfr. 13.00;
altri contenitori (es. lattine) (voce tariffaria 2203.0039): Sfr.16.00.
miscele di bevande basate sulla birra (voce tariffaria 2206.0090): Sfr.28.00.
La tariffa d’imposta (per ettolitro) si suddivide in 3 categorie:
birra leggera (fino a 10,0 gradi Plato): Sfr. 16.88;
birra normale e birra speciale (da 10,1 a 14,0 gradi Plato): Sfr. 25.32;
birra forte (da 14,1 gradi Plato): Sfr. 33.76.
Consultare la PAGINA INIZIALE.
Ulteriori dati statistici sul Paese e sul prodotto si trovano ai seguenti link:
ICE Berna
Per ulteriori informazioni è possibile, a titolo gratuito, chiedere supporto al nostro Ufficio estero competente per questo mercato attraverso la seguente procedura:
accedere a AGENZIA ICE - AREA CLIENTI (dove è possibile registrarsi per la prima volta usando la P.IVA aziendale oppure, se già registrati, autenticandosi con le proprie credenziali - in caso di password dimenticata usare l'opzione per il recupero password);
cliccare su GESTIONE RICHIESTE;
cliccare su RICHIESTE SERVIZI;
compilare il modulo di richiesta, seguendo le indicazioni (nella sezione sulla tipologia di richiesta selezionare "Informazioni doganali, fiscali, legali, valutarie" oppure "Informazioni generali di primo orientamento";
inviare la richiesta utilizzando il pulsante in basso nella pagina;
confermare l'invio della richiesta con il pulsante in basso nel riepilogo;
attendere di essere ricontattati dall'Ufficio estero.
Per eventuali necessità è possibile contattare: berna@ice.it