Cile
aggiornato a dicembre 2024
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La Fattura commerciale, esente da visti, è richiesta in 4 esemplari e deve contenere le seguenti informazioni:
nome e natura del prodotto;
marchio o nome di fantasia, se esistente;
tipologia della confezione e volume contenuto;
gradazione alcolica;
numero di confezioni che compongono il lotto;
dichiarazione di congruità del valore della merce riportato nella fattura;
certificato assicurazioni (se il valore del premio assicurativo non è riportato nella Fattura commerciale).
Sì.
“Conocimiento de Embarque” secondo il mezzo di trasporto: Bill of Lading (via marittima) oppure AirWay bill (via aerea).
Sì, allegato alla fattura.
I Certificati Eur-1 sono emessi dalla dogana italiana.
https://www.adm.gov.it/portale/certificati
Ente di riferimento in Italia:
Ministero dell'agricoltura,della sovranità alimentare e delle foreste
Il Decreto legge N°78 del 1986, regola la Legge 18.455, la quale stabilisce le normative sulla produzione, elaborazione e commercializzazione di bevande alcoliche, aceti e simili.
Nel Titolo IV relativo alla Commercializzazione ed etichettatura si riporta quanto segue:
Articolo N° 35: Negli imballi e confezioni le etichette dovranno indicare almeno le seguenti menzioni:
Denominazione e natura del prodotto
graduazione alcolica espressa in gradi Gay Lussac(1*)
volume espresso in unità del sistema metrico(2**)
Nome e indirizzo dell’imbottigliatore
Per i prodotti importati si dovrà inoltre indicare
il paese di origine
nome e indirizzo dell’ importatore e del distributore in lingua spagnola
(1*) Nel caso si importino prodotti la cui etichetta originale non registri tali menzioni espresse in altre unità di misura, dovrà segnalarsi l’equivalenza in lingua spagnola in una etichetta complementaria. Inoltre i prodotti importati in unità di consumo sigillate potranno ingessare con le etichette di origine. Ció nonostante si deve adempiere a quanto menzionato negli inciso 1 e nell’inciso 4 (**) dell’articolo 35 della legge, in una etichetta complementaria
(2**) Si proibisce l’utilizzo di etichette, confezioni ed imballi con indicazioni geografiche, denominazione di origine, espressioni tradizionali, menzioni complementari di qualità o denominazioni straniere protette e che siano state riconosciute come tali negli accordi internazionali sottoscritti dal Cile, nei quali solo potranno essere utilizzati solamente nelle condizioni stabiliti negli stessi.
Per i prodotti importati si evidenziano:
Articolo 38: I prodotti che si importano nel Paese devono adempiere con tutti i requisiti richiesti per i prodotti simili nazionali.
E’ proibita la miscela di prodotti nazionali di bevande alcoliche fermentate e mosti importati.
Il decreto n° 78 del Servicio Agrícola y Ganadero contiene i regolamenti attuativi della legge 18.455
Articolo N° 63:
A proposito delle etichette:
1.- Dovranno essere stampate senza correzioni, segnalando il Paese di origine del Prodotto contenuto nell’imballo.
2.- Le specificazioni richieste nell’Articolo 35° dovranno essere riportate in lingua spagnola nel caso dei prodotti cileni, ad eccezione del nome di fantasia del prodotto.
3.- Nel caso la materia prima sia importata sfusa e l’imbottigliamento si realizzi in territorio cileno, nonché quando si finisce l’elaborazione nel paese, l’etichetta dovrà stamparsi in lingua spagnola ad eccezione del nome generico e di fantasia. Inoltre si dovrà indicare il paese di origine dei componenti, indicando il processo di elaborazione o imbottigliamento effettuato in Cile.
4.- Le etichette dei prodotti cileni che si esportino dovranno essere stampati in lingua straniera, ma non possono essere commercializzati nel mercato interno, tranne che si complementino con i requisiti richiesti per la commercializzazione in Cile.
5.- Il nome dovrà indicare la vera natura del prodotto in forma specifica e non solamente generica. Dovrà essere evidenziato sull'etichetta principale con caratteri non inferiori al 4% dell’altezza totale dell’etichetta, quando questa sia di dimensioni uguali o superiori a 6 centimetri. Per dimensioni inferiori la dimensione minima dovrà essere di almeno di 2 millimetri.
Nel presente regolamento la dicitura “bevanda alcolica” corrisponderà ad una denominazione generica. Le parole vino o cantina potranno essere usate indistintamente sempre quando quest'ultima parola faccia parte della ragione sociale o del marchio registrato della cantina e che l’interessato sia proprietario o amministratore di una azienda con vigneti della specie vitis vinifera.
6.- Il volume del prodotto contenuto dovrà essere indicato in unità del sistema metrico decimale e la gradazione alcolica in gradi Gay Lussac.
Nel caso di importazioni di prodotti le cui etichette originali indicano queste diciture espresse in altre unità dovrà essere segnalata la loro equivalenza in una etichetta complementare . Inoltre i prodotti importati in unità di consumo sigillate potranno essere internati nel paese con le proprie etichette di origine e con le indicazioni che queste contengano. Ciò nonostante, per il corretto adempimento delle normative locali indicate nell’articolo 35° dovrà essere apposta una etichetta complementare in lingua spagnola.
7.- Sulle etichette dei prodotti commercializzati in confezioni sigillate e la cui gradazione alcolica è una somma delle graduazioni reale e potenziale, dovrà essere indicata solamente la graduazione reale.
8.- Sarà di responsabilità delle aziende imbottigliatrici segnalare in una delle etichette della confezione la data di scadenza per quei prodotti che contengano latte di origine animale o uovo.
9.- Al fine di poter utilizzare la dicitura “varietale” e l'identificazione della varietà di vite corrispondente nelle etichette o nelle confezioni , questo prodotto dovrà riunire i requisiti segnalati nella lettera g) dell'articolo 19° di questo regolamento, che dovrà essere accreditato da un laboratorio autorizzato. Nell'etichetta si potrà segnalare le miscele delle diverse varietà di vite, ma se nessuna di esse avesse intervento di almeno un 80% non potrà utilizzare la dicitura “varietale”.
10.- Nell'etichetta degli aceti dovrà segnalarsi la concentrazione di acidità acetica espressa in grammi per litro, e degli alcolici denaturalizzati il denaturalizzazione impiegato e la concentrazione.
11.- Le etichette e le bottiglie non potranno contenere parole o leggende, illustrazioni o altre rappresentazioni grafiche che possano indurre a equivoci, inganni o falsità rispetto all'origine, materie prime, natura o composizione del prodotto.
12.- Gli aperitivi (cocktail) dovranno indicare nell'etichetta con precisione e chiaramente i componenti di base impiegati nella loro fabbricazione.
13. Nelle etichette di vini spumanti o vini spumosi la dicitura “fermentazione in bottiglia” potrà essere sostituita in “fermentazione in bottiglia con il metodo tradizionale” o “metodo tradizionale”, “metodo classico” o “metodo classico tradizionale”
Fonte: Importación de bebidas alcohólicas | SAG
La Legge 21.363, relativa alla commercializzazione ed etichettatura di vini e bevande alcoliche nel Paese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 7/07/2023, stabilisce le regole per la commercializzazione e la pubblicità delle bevande alcoliche. Tale normativa porterà con sé l'inserimento di sigilli di avvertimento sugli effetti e sui rischi del consumo di questi prodotti e gruppi a rischio in cui il consumo di alcol è dannoso, nonché le informazioni sul loro valore energetico che devono essere incluse nella loro etichetta. Definisce inoltre le condizioni alle quali tali prodotti devono essere pubblicizzati. Tale normativa è entrata in vigore il 7 luglio 2024.
Valore energetico
Articolo 11.- I fabbricanti, i produttori, i distributori e gli importatori devono indicare sul contenitore, sull'etichetta o sull'etichetta di qualsiasi bevanda con una gradazione alcolica pari o superiore a 0,5°, il valore energetico o l'energia espressa in calorie, la cui unità di misura deve essere espresso in chilocalorie. Il valore energetico deve essere espresso per 100 ml di prodotto.
L'espressione numerica del valore energetico deve essere in numeri interi. Quando il valore dell'energia nell'espressione numerica ha valori decimali, deve essere approssimato al valore intero secondo i seguenti criteri:
i) Se il valore decimale è uguale o maggiore di 5, la cifra precedente viene incrementata di una unità.
ii) Se il valore decimale è inferiore a 5, viene mantenuta la cifra precedente.
I valori che compaiono nella dichiarazione energetica devono essere ricavati da dati appositamente ottenuti da una determinazione analitica in laboratorio dei prodotti, o da tabelle di composizione chimica, predisposte o riconosciute da organismi accademici o scientifici nazionali e/o internazionali.
Il limite di tolleranza consentito tra il valore dichiarato e il valore ottenuto mediante determinazione analitica derivata dall'ispezione dei prodotti sarà fino al 20% superiore o inferiore al valore dichiarato sull'etichetta del prodotto.
Articolo 12.- Le informazioni sul valore energetico, espresse secondo le modalità indicate nell'articolo precedente, devono essere riportate, sul retro del rispettivo contenitore, scatola o imballaggio, mediante un rettangolo con bordi neri e fondo bianco, che indicherà, in alto, la dicitura “valore energetico” in stampatello nero.
All'interno del rettangolo indicato, separatamente dal titolo sopra citato e sotto di esso, dovrà essere incorporata una colonna, sul lato sinistro, dove sarà inclusa in nero la scritta "Calorie per 100 ml". Dopo questa colonna, sul lato destro, ne verrà aggiunta un'altra che indica le calorie corrispondenti, secondo la formula di calcolo espressa nell'articolo precedente, e in numeri neri.
Fermo restando le caratteristiche espresse nei paragrafi precedenti, dovrà essere utilizzato un font della famiglia ARIAL.
La dimensione minima della lettera da utilizzare sarà:
1,5 millimetri per i contenitori di dimensione inferiore a 237 millilitri;
2 millimetri per contenitori fino a 1,5 litri;
3 millimetri per i contenitori di capacità superiore a 1,5 litri.
Allo stesso modo, per le lettere da 1,5 millimetri è stabilito un massimo di 5 caratteri per centimetro; 8 caratteri per centimetro per lettere da 2 millimetri e 10 caratteri per centimetro per lettere da 3 millimetri.
Articolo 13.- Ai fini dell'inserimento delle informazioni indicate nel presente comma, troveranno applicazione le norme indicate all'articolo 6 del presente regolamento.
In nessun caso possono essere utilizzati elementi destinati a coprire, in tutto o in parte, le informazioni espresse in questo paragrafo, o a rendere difficile la visualizzazione.
Secondo modalità di commercializzazione del paese di origine.
Trattamento degli imballaggi in legno: (trattati e marcati secondo le norme NIMP n. 15).
DICHIARAZIONE DOGANALE D'IMPORTAZIONE
Certificato Destinacion Aduanera para productos Agropecuarios - CDA.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE
Documenti di trasporto internazionale “Conocimiento de Embarque” secondo il mezzo di trasporto (aereo, marittimo,terrestre).
Fattura Commerciale, esente da visti: è richiesta in 4 esemplari contenente le seguenti informazioni:
nome e natura del prodotto;
marchio o nome di fantasia, bse esistente;
tipologia della confezione e volume contenuto;
gradazione alcolica;
numero di confezioni che compongono il lotto;
dichiarazione di congruità del valore della merce riportato nella fattura;
certificato di origine (per merci di origine non preferenziale) o certificato EUR1 (per merci di origine preferenziale). Nei casi in cui è possibile emettere un certificato EUR1 per importi inferiori a 6.000 €, l’origine preferenziale può essere certificata dal fornitore mediante una dichiarazione in fattura;
packing list;
certificato di assicurazione, nel caso il valore della prima non sia riportato nella fattura commerciale;
certificato sanitario paese di origine.
No
No
No
Dazio generale del 6% ad valorem CIF + Aliquota IVA del 19% sul valore CIF.
Dazio Accordo Cile-UE: 0%.
Nell’ambito dell’accordo di Associazione UE-Cile, il Decreto Nº 233, D.O. del 12.08.2006 del Ministero di Affari Esteri, relativo al Decreto Nº 1/2006, del Consiglio della Associazione UE-Cile, si eliminano i dazi doganali relativi alle bevande alcoliche, vèrmut e bevande aromatizzate di origine europea
Il Decreto legge N° 6 del Ministero di Economia, Fomento e Turismo del 21.01.2022, in vigore dal 24.03.2022, approva il Regolamento sul Commercio Elettronico in Cile.
Lo scopo del regolamento è quello di rafforzare la trasparenza e la qualità delle informazioni fornite ai consumatori sulle piattaforme di commercio elettronico in merito alle caratteristiche, ai vantaggi essenziali, al prezzo dei prodotti e dei servizi offerti e a tutte le altre informazioni pertinenti per incoraggiare un processo decisionale debitamente informato, in vista dell'acquisizione di prodotti o della contrattazione di servizi.
Attualmente, il Cile è proiettato come uno dei paesi con la più alta crescita delle vendite online nella regione, grazie allo strumento di marketing digitale, l'e-commerce.
Secondo le previsioni, gli introiti del mercato del vino dovrebbero raggiungere i 4.420 milioni di euro nel 2024.
Vedi DAZI E IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE.
Iscrizione nel Registro de Bebidas Alcholics del SAG (Servicio Agricolo y Ganadero: Ente governativo proposto per la tutela, controllo dei prodotti di origine animale, vegetale importati/esportati).
Le bevande alcoliche importate debbono essere previamente iscritte nel Registro del SAG e catalogate come atte al consumo, previa ispezione e analisi di ogni partita. Per l’iscrizione si deve presentare la seguente documentazione:
a. natura specifica del prodotto (nome generico);
b. nome di fantasia, se esistente;
c. nome e ragione sociale, indirizzo importatore;
d. composizione generica del prodotto e materie prime utilizzate;
e. gradazione alcolica.
I prodotti che non sono iscritti nel Registro non possono essere commercializzati nel Paese. Dopo le verifiche si procede alla consegna della autorizzazione al consumo.
“Autorizacion de uso y disposicion de alimentos importados”, rilasciata dal Servicio Nacional de Salud - Seremi de Salud.
NORMATIVE
Nel Paese i prodotti alimentari e sostanze tossiche o pericolose per la salute importati devono adempiere alle normative stabilite dalla Legge 18.164. I prodotti alimentari inoltre devono attenersi ai requisiti di qualità ed etichettatura determinati nel “Reglamento Sanitario de los Alimentos” D.S 977/96 e relative modifiche) e nel “Reglamento de Rotulaciòn de Productos Alimenticios envasados”. Nel Paese il Decreto N°78 del 1986, e successive modifiche, regola la Legge 18.455, la quale stabilisce le normative sulla produzione, elaborazione e commercializzazione di bevande alcoliche, aceti e simili. Per la birra si evidenzia quanto segue. La birra dovrà essere elaborata con un minimo del 65% di malto di orzo (cebada malteada). Fra il resto degli estratti fermentabili si include lo zucchero, il quale non potrà eccedere del 20% dell’estratto fermentabile totale. La birra dovrà riunire i seguenti requisiti: - aspetto chiaro e brillante, ad eccezione delle birre speciali; - sapore, colore e aroma caratteristici; - essere esente di corpi estranei agli ingredienti utilizzati; - essere libera da microrganismi patogeni; - essere libera da lieviti ed altri microrganismi in stato attivo, ad eccezione delle birre stabilizzate biologicamente; - avere un PH fra i 3,5 e 5,0. Sarà ammessa una tolleranza di 0,5 gradi inferiori alla gradazione alcolica indicata nell’etichetta. Per i prodotti importati si evidenziano: - Articolo 38: I prodotti che s’importino nel Paese devono adempiere a tutti i requisiti richiesti per i prodotti simili nazionali; - Articolo 40: I prodotti importati non potranno essere commercializzati prima che il SAG abbia verificato, mediante analisi, l’adempimento dei requisiti richiesti. All’ingresso del prodotto nella Dogana, il SAG avrà una scadenza di 60 giorni, dalla data di ricezione della rispettiva richiesta, per procedere all’ispezione. Alla scadenza l’importatore potrà disporre liberamente della merce (http://www.diariooficial.interior.gob.cl/ publicaciones/2016/10/12/41581/01/1121862.pdf)
Consultare la PAGINA INIZIALE.
Ulteriori dati statistici sul Paese e sul prodotto si trovano ai seguenti link:
ICE Santiago
Per ulteriori informazioni è possibile, a titolo gratuito, chiedere supporto al nostro Ufficio estero competente per questo mercato attraverso la seguente procedura:
accedere a AGENZIA ICE - AREA CLIENTI (dove è possibile registrarsi per la prima volta usando la P.IVA aziendale oppure, se già registrati, autenticandosi con le proprie credenziali - in caso di password dimenticata usare l'opzione per il recupero password);
cliccare su GESTIONE RICHIESTE;
cliccare su RICHIESTE SERVIZI;
compilare il modulo di richiesta, seguendo le indicazioni (nella sezione sulla tipologia di richiesta selezionare "Informazioni doganali, fiscali, legali, valutarie" oppure "Informazioni generali di primo orientamento";
inviare la richiesta utilizzando il pulsante in basso nella pagina;
confermare l'invio della richiesta con il pulsante in basso nel riepilogo;
attendere di essere ricontattati dall'Ufficio estero.
Per eventuali necessità è possibile contattare: santiago@ice.it.