Giappone
aggiornato a aprile2023
aggiornato a aprile2023
Attesta e comprova la transazione commerciale fra le parti, descrivendo le merci in oggetto e fornendo tutti i dettagli utili sia all’identificazione delle merci sia alla spedizione. È emessa dal venditore per necessità amministrative del compratore e per disposizioni doganali del paese importatore.
Elementi da indicare in fattura:
dati della ditta del venditore fra cui: numero d’iscrizione alla CCIAA e codice meccanografico (preceduto dalla lettera M, assegnato dalla CCIAA, necessario per svolgere abitualmente un’attività commerciale con l'estero);
data emissione e numero progressivo;
nome ed indirizzo completo dell’ordinante;
nome ed indirizzo completo dell’eventuale destinatario della merce (se diverso dall’ordinante);
data dell’ordine, o riferimento alla fattura pro forma o alla conferma d’ordine;
caratteristiche della merce (onde si possa classificarla doganalmente) e voce doganale (se si conosce);
dichiarazione sull’origine della merce;
valore della merce secondo quanto previsto dal contratto (Incoterms 2020: Ex Works, FOB, FAS, CIF, CFR o altro);
tipo d’imballaggio;
marcature;
numero dei colli, peso lordo;
peso netto o numero di pezzi;
clausole di consegna, o Incoterms (FOB, CIF ecc. quando si usano, per evitare problemi d’interpretazione è bene riportare la dicitura “Incoterms 2010 della Camera di Commercio Internazionale” e conoscerne il contenuto, che stabilisce la ripartizione d’oneri e responsabilità tra venditore e compratore);
luogo di spedizione e luogo d’arrivo della merce;
ammontare delle spese di trasporto;
ammontare delle spese d’assicurazione;
valuta, modo di pagamento con il riferimento e data di pagamento;
eventuali sconti;
dicitura “non imponibile IVA ai sensi del DPR 633/72”, se l’ordinante è un soggetto residente in paesi extra UE;
è consigliabile apporre il timbro e la firma.
Vedi il paragrafo DICHIARAZIONE DOGANALE D'IMPORTAZIONE all'interno della sezione DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE.
La fattura, esente da visti, è richiesta in tre copie ma è bene produrne almeno cinque, e va redatta in lingua inglese. Qualora non sia espresso chiaramente il valore della merce, è bene che lo spedizioniere abbia la documentazione da presentare alla dogana estera, che giustifichi le componenti del costo (trasporto, imballaggio, assicurazione) e informazioni sul contratto di vendita e sul prezzo di mercato.
Elementi da indicare nel Packing List:
eventuale numero del credito documentario e suo ordinante, riferimento alla fornitura;
la natura dei colli (cartoni, sacchi, casse, pallet, ecc.);
il numero dei colli;
le dimensioni dei colli;
i pesi lordi e netti dei singoli colli ed il totale del peso lordo e netto;
il contenuto della merce per ogni collo;
la marcatura apposta sui colli;
la data di compilazione;
il timbro e la firma di chi emette il packing list non sono necessari, ma è consigliabile apporli sempre.
Non è richiesto per importare le merci in Giappone. Talvolta può essere richiesto dal cliente soprattutto nel credito documentario. È rilasciato dalla Camera di Commercio (CCIAA), e va presentato in originale, in lingua inglese.
La birra è soggetta alle norme della legge sulla sanità alimentare “Food sanitation law”. Secondo tali disposizioni, qualora la birra sia importata per la vendita o altri scopi commerciali, lo spedizioniere deve presentare l’apposito modulo di notifica per le importazioni di prodotti alimentari “Notification form for importation of foods, etc.” alla quarantena della dogana d’ingresso per procedere allo sdoganamento.
A tale modulo deve essere allegata la descrizione del processo produttivo e un certificato d’analisi (in originale per la prima importazione) rilasciato da laboratori (anche all’estero) registrati presso il Ministero della Sanità giapponese. (Per i nominativi dei laboratori italiani vd. Elenco sul sito del Ministero giapponese: https://www.mhlw.go.jp/content/000930055.pdf).
Il certificato può essere ritenuto sufficiente e in tal caso non sarà effettuata alcuna analisi nella zona franca doganale, procedendo allo sdoganamento.
È consigliabile che lo spedizioniere presenti tali documenti in originale alla dogana con un certo anticipo rispetto all’arrivo della merce. Salvo non conformità o irregolarità, ripetendo più importazioni dello stesso articolo, le autorità dovrebbero non effettuare analisi e ritenere sufficienti le copie del certificato iniziale per un certo periodo (circa un anno) ma è opportuno che lo spedizioniere verifichi tale possibilità.
La legge sulla sanità alimentare impone dei limiti per le sostanze disciolte nella birra, la cui osservanza deve essere attestata dal certificato di analisi di cui sopra.
Vedi LINK UTILI.
Etichettatura obbligatoria.
La birra destinata alla vendita deve rispettare le norme sugli standard d’etichettatura secondo le norme vigenti (Legge dell’Associazione per il Commercio di Alcolici, Legge sulla Sanità Alimentare, Legge sulle Misurazioni). Per la birra d’importazione, gli importatori e i rivenditori sono obbligati ad applicare sui contenitori della birra l’etichetta come da specifiche seguenti.
L’etichettatura deve essere effettuata prima che la merce lasci gli stabilimenti di produzione o la zona franca doganale.
Le informazioni da riportare in lingua giapponese sull’etichetta obbligatoria sono:
Nome del prodotto/tipo di birra (si deve distinguere come “birra”);
Ingredienti (esclusa l’acqua);
Contenuto alcolico;
Quantità contenuta/volume del contenitore;
Scadenza (mese/anno);
Modalità di conservazione/trattamento del contenitore;
Nome e indirizzo dell’importatore e del rivenditore;
Indirizzo del distributore (solo se non coincide con quello dell’importatore e del rivenditore);
Paese/luogo d’origine;
Etichettatura per evitare il consumo da parte dei minorenni e donne incinta;
L’applicazione dell’etichetta è uno dei compiti demandati all’importatore locale.
È importante che il produttore italiano fornisca tutte le informazioni necessarie.
Generalmente 24 lattine (300-1000ml) o 20 bottiglie da 500ml/633ml o 30 bottiglie da 334ml a collo.
Nel mercato giapponese più degli 80 % delle birre sono vendute in lattine (fonte: Ricerca Kirin Holdings, 2020).
DICHIARAZIONE DOGANALE D'IMPORTAZIONE
“Nortification form for importation of foods, etc.”:
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/PDF180227-1.pdf
A tale modulo, deve essere allegata la descrizione del processo produttivo e un certificato d’analisi (in originale per la prima importazione) rilasciato da laboratori (anche all’estero) riconosciuti dal Ministero della Sanità giapponese. La compilazione e presentazione del modulo agli uffici competenti è a cura dell’importatore giapponese.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE
Vedi DOCUMENTI DI TRASPORTO.
Non limitato.
Non esiste.
Generalmente non richiesta.
Per la birra non si applicano dazi doganali all’importazione (codice doganale 2203) ma si applica la tassa sugli alcolici a seconda della tipologia, in base alla quantità di malto utilizzata per la sua produzione e l’imposta sui consumi (10%).
Vedi SISTEMA DI CALCOLO DELLE ACCISE.
Nel commercio elettronico degli alcolici in Giappone la maggior parte della birra straniera è importata e venduta dagli operatori giapponesi.
In questo modo i costi e i tempi di spedizione dei prodotti sono molto più contenuti rispetto ad un acquisto dall'estero. I tempi di consegna di una spedizione all’interno del Giappone sono normalmente molto rapidi. Molto diffusa la consegna “in giornata”: per ordini effettuati entro la mattina viene assicurata la consegna per il giorno successivo.
La vendita diretta dai produttori stranieri ai consumatori finali, con una spedizione fino ai 10kg, è considerata acquisto privato se l’acquisto è limitato all'uso personale.
A determinare il costo finale del prodotto concorrono anche il costo della spedizione internazionale, la tassa sull'alcool e l’imposta sui consumi (10%, per una spedizione del valore di oltre 10.000 yen).
L’imposta sugli alcolici è stabilita secondo il tipo di bevanda.
In Giappone si fa distinzione tra Birra e Happoshu, in base alle materie prime e alla percentuale di malto utilizzate.
BIRRA: fermentata da malto, luppolo e acqua (uso del malto al 100%) oppure fermentata con malto, luppolo, acqua e alcuni ingredienti secondari come frumento e aromi come riso, frutta e coriandolo, dove il malto è usato in più del 50% del processo di fermentazione:
Imposta sulla Birra: 200.000yen/Kl (181.000yen/Kl dal 1 ottobre 2023, 155.000yen/Kl dal 1 ottobre 2026).
HAPPOSHU : bevanda alcolica frizzante che contiene tra gli ingredienti malto, orzo o frumento.
Esistono diversi tipi di Happoshu che usano percentuali differenti di malto, composti con ingredienti non consentiti per la produzione di birra e quelli che non usano il malto ma il frumento come materia prima di partenza.
Imposta sull’Happoshu:
HAPPOSHU con malto superiore al 50% oppure piu’ di 10 gradi alcolici: 200.000yen/Kl (181.000yen/Kl dal 1 ottobre 2023, 155.000yen/Kl dal 1 ottobre 2026);
HAPPOSHU con malto dal 25% al 50 % e meno di 10 gradi alcolici: 167.125yen/Kl (155.000yen/Kl dal 1 ottobre 2023);
HAPPOSHU con malto inferiore al 25% e meno di 10 gradi alcolici: 134.250yen/Kl (155.000yen/Kl dal 1 ottobre 2026).
Sono previste modifiche sulle imposte sugli alcolici che verranno gradualmente introdotte in due momenti: dal 1 ottobre 2023 e dal 1 ottobre 2026.
Dal 1 ottobre 2026, sia per la birra che per l’Happoshu sarà applicata la stessa imposta di 155.000yen/Kl.
Altri eventuali documenti
Sistema JAS
In Giappone esiste il marchio JAS semplice e JAS biologico per contrassegnare i prodotti ottenuti secondo gli standard agricoli giapponesi. La legge di riferimento (emanata dal Ministero dell’Agricoltura, Foreste e Pesca) stabilisce le categorie merceologiche oggetto di regolamentazione e i Paesi (fra i quali l’Italia) cui è riconosciuta l’equipollenza della certificazione biologica.
Le bevande alcoliche sono state incluse nel sistema Organic JAS da ottobre 2022 e attualmente non e' ancora presente un Accordo di Equivalenza tra la certificazione UE e quella giapponese.
Le indicazioni in lingua straniera sull’etichetta non sono disciplinate ed è quindi possibile commercializzare il vino italiano con la scritta “vino biologico”, “vino prodotto con uve biologiche” ecc., in italiano senza ottenere il marchio Organic JAS ma in questo caso non si può usare la dicitura in lingua inglese e/o giapponese “organic”.
Per ottenere il marchio Organic JAS per i vini attualmente e' necessario rivolgersi direttamente ad un Ente Certificatore riconosciuto in Italia per le bevande alcoliche (il 10 aprile 2023, in Italia: CCPB di Bologna).
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry & Fisheries):
https://www.maff.go.jp/e/policies/standard/specific/organic_JAS.html
https://www.maff.go.jp/e/policies/standard/specific/attach/pdf/organic_JAS-5.pdf
https://www.maff.go.jp/e/policies/standard/specific/Export_of_Organic_products.html
Sistema REX
In relazione all’Economic Partnership Agreement (EPA) tra Unione Europea (UE) e Giappone, tutte le aziende italiane interessate a esportare in Giappone beneficiando delle tariffe agevolate previste dall'accordo devono dimostrare l'origine europea/italiana del prodotto spedito.
L’accordo EPA prevede due modalità alternative per dimostrare l'origine del prodotto: 1) dichiarazione di origine (attraverso sistema REX - v. sotto); 2) la cosiddetta “conoscenza dell’importatore”. In entrambi i casi, ai fini dell’applicazione del trattamento tariffario preferenziale, gli esportatori e gli importatori devono fare riferimento alle precise regole di origine previste dal Capitolo 3 dell’Accordo EPA (Capitolo 3 dell’Accordo).
Al fine di procedere alla registrazione tramite sistema REX (Registered Exporter System) l'esportatore (o il rispeditore) nazionale deve presentare domanda all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente.
Una volta ottenuto il numero REX al termine della registrazione, l’operatore può utilizzarlo per esportare in Giappone inserendolo nell'apposita dichiarazione di origine, a sua volta inclusa nella fattura che accompagna la merce spedita (o in qualsiasi altro documento commerciale che descriva dettagliatamente il prodotto originario così da consentirne l'identificazione).
Per problematiche di natura tecnica contattare l'Agenzia delle Dogane (dogane.helpdesk.eu@adm.gov.it).
Per approfondimenti e dettagli visionare la pagina internet della Commissione Europea:
National Tax Agency:
https://www.nta.go.jp/english/taxes/liquor_administration/index.htm
Informazioni complete sulle regole per l'uso degli additivi alimentari predisposte dal Ministero della Salute e del Welfare giapponese:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuten/index_00012.html
Consultare la PAGINA INIZIALE.
Ulteriori dati statistici sul Paese e sul prodotto si trovano ai seguenti link:
ICE Tokyo
Per ulteriori informazioni è possibile, a titolo gratuito, chiedere supporto al nostro Ufficio estero competente per questo mercato attraverso la seguente procedura:
accedere a AGENZIA ICE - AREA CLIENTI (dove è possibile registrarsi per la prima volta usando la P.IVA aziendale oppure, se già registrati, autenticandosi con le proprie credenziali - in caso di password dimenticata usare l'opzione per il recupero password);
cliccare su GESTIONE RICHIESTE;
cliccare su RICHIESTE SERVIZI;
compilare il modulo di richiesta, seguendo le indicazioni (nella sezione sulla tipologia di richiesta selezionare "Informazioni doganali, fiscali, legali, valutarie" oppure "Informazioni generali di primo orientamento";
inviare la richiesta utilizzando il pulsante in basso nella pagina;
confermare l'invio della richiesta con il pulsante in basso nel riepilogo;
attendere di essere ricontattati dall'Ufficio estero.
Per eventuali necessità è possibile contattare: tokyo@ice.it