L’anno giudiziario della Suprema Corte di Cassazione si apre con un’interessante pronuncia (Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 1 del 2 gennaio 2020) avente ad oggetto il trasferimento “in massa” di lavoratori iscritti ad uno specifico sindacato da uno stabilimento produttivo ad un altro.
In particolare, una nota Società produttrice di automobili trasferiva, “dallo stabilimento di Pomigliano d’Arco al costituendo Polo Logistico di Nola”, ben “316 lavoratori, di cui 77 iscritti” alla medesima Sigla Sindacale; più in particolare, “dei 21 componenti del direttivo provinciale di Napoli” afferente alla citata Sigla Sindacale, e complessivamente presenti in azienda, “17 erano stati trasferiti al Polo Logistico di Nola”.
Tanto era bastato perché la Sigla Sindacale in questione lamentasse una condotta antisindacale posta in essere nei suoi confronti da parte della Società, posto che il trasferimento in questione non aveva visto il coinvolgimento – o, almeno, non così massivo – degli iscritti ad altri sindacati presenti in azienda. Da qui, a detta della Sigla Sindacale, la perdita di “gran parte dei suoi iscritti aderenti ed attivisti nello stabilimento di Pomigliano, con totale vulnerazione della possibilità stessa di esercitare l’attività sindacale in fabbrica e rilevante discredito e danno per l’immagine stessa del sindacato”.
Si difendeva la Società adducendo che il trasferimento era stato disposto secondo criteri meramente “produttivistici” e che i lavoratori da trasferire erano stati individuati in base alle skill in possesso di ciascuno di essi: pertanto, sarebbe stato un caso che tra quei lavoratori ve ne fossero diversi iscritti alla Sigla Sindacale che aveva agito in giudizio.
Il Tribunale di Nola e la Corte d’Appello di Napoli rigettavano le doglianze della Sigla Sindacale ricorrente, ritenendo che ogni discorso numerico, “per quanto suggestivo”, non valesse di per sé quale dimostrazione di una condotta antisindacale.
Di diverso avviso è stata, invece, la Suprema Corte, secondo la quale il “dato, rilevante ed incontrastato, secondo cui i trasferimenti hanno interessato il 6% degli addetti allo stabilimento” , e “per quel che riguarda gli iscritti al sindacato ricorrente ... in misura dell'80%” appaleserebbe proprio quella condotta antisindacale e discriminatoria che i Giudici di merito hanno, invece, escluso. Ciò, prosegue il Supremo Collegio, a maggior ragione se si considera che i lavoratori trasferiti presso il Polo Logistico di Nola venivano lasciati, in seguito al trasferimento, sostanzialmente inattivi.
Al di là di ogni valutazione di tipo giuridico, la pronuncia in commento si distingue per il fatto di aver enucleato una sorta di “danno da rappresentatività” dalla consistente riduzione del numero di iscritti ad una specifica Sigla Sindacale: invero, la privazione di un alto tasso di lavoratori sindacalizzati ed iscritti ad una specifica Sigla Sindacale costituirebbe condizione sufficiente per far presumere una menomazione all’effettività dell’azione sindacale di quest'ultima.
E ciò a prescindere dal fatto che la Sigla Sindacale in questione non sia tra quelle ritenute “storicamente” rappresentative (il riferimento è, precisamente, alla c.d. “triplice” rappresentata da CGIL, CISL e UIL, di cui la Sigla Sindacale ricorrente non faceva parte). Del resto, quest’ultimo concetto sembrerebbe essere definitivamente venuto meno in seguito al Messaggio INPS n. 12/2020, con il quale l’Istituto previdenziale ha comunicato di aver elaborato – facendo seguito alle disposizioni di cui al Testo Unico sulla Rappresentatività del 2014 – l’elenco di tutte le Associazioni Sindacali che si presumono essere, oggi, “rappresentative”.
È l'inizio di un nuovo panorama sindacale?