Appunti sul nuovissimo D.L. 18/2020: tutela del lavoro nell’emergenza.

È stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70/2020 il c.d. “Decreto Cura Italia” (d.l. n. 18/2020) che, a ben vedere, rappresenterebbe una piccola finanziaria.

Per agevolare la lettura del testo, riepiloghiamo, qui di seguito, le disposizioni ritenute più interessanti:


1) Misure di previdenza ed assistenza: lavoro autonomo, sospensione dei termini decadenziali e pagamento di contributi e premi assicurativi.

I lavoratori autonomi titolari di partita IVA ed iscritti alla Gestione Separata od ai Regimi Speciali dell’AGO (i.e.: Gestione Commercianti), oppure titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa potranno beneficiare di un’una tantum – per il mese di marzo – di € 600,00. Lo stesso trattamento è, altresì, previsto anche per i lavoratori non dipendenti iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello Spettacolo che abbiano (i) almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 ed un (ii) reddito non superiore ad € 50.000,00.

Per i lavoratori che hanno perso il proprio impiego, le richieste per la NASpI (destinata ai lavoratori dipendenti) e per la DIS-COLL (destinata ai co.co.co.) potranno essere presentate non più entro in 68 giorni, bensì entro 128 giorni. La proroga vale soltanto laddove la cessazione involontaria dell’attività lavorativa si sia verificata nel lasso temporale compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.

Per tutte le altre prestazioni assistenziali e previdenziali a carico dell’INPS e dell’INAIL, invece, è sospeso di diritto ogni termine decadenziale: eventuali richieste “tardive” non saranno considerate irricevibili da ambo gli Istituti.

Per quanto riguarda, invece, il pagamento dei contributi previdenziali dovuti all’AGO da parte dei datori di lavoro domestici, e dei premi assicurativi dovuti all’INAIL in scadenza per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 potrà essere effettuato, senza applicazione di alcuna sanzione, entro il 10 giugno 2020.

Per il resto, si conferma la sospensione delle ritenute, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi già disposta per effetto dell’art. 8 del d.l. n. 9/2020. Sul punto, segnaliamo che l'INPS ha regolamentato tale sospensione tramite la Circolare n. 37/2020, qui reperibile:

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2037%20del%2012-03-2020.htm

2) Reddito di cittadinanza, DIS-COLL e NASpI.

In relazione a queste misure assistenziali e di ricollocamento della forza lavoro, resta sospesa la c.d. “condizionalità”, ossia l’obbligo dei percettori delle medesime misure di attivarsi per cercare e/o accettare offerte di lavoro con riguardo all’intero territorio nazionale.

3) Sospensione delle procedure di licenziamento.

Con riferimento alle procedure di licenziamento avviate successivamente al 23 febbraio 2020 ai sensi della legge n. 223/1991 oppure per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966, il d.l. n. 18/2020 prevede la sospensione sino ad un massimo di 60 giorni (cfr. art. 46).

Con riferimento a quest'ultime procedure, si pone un interessante problema di coordinamento con il disposto di cui all'art. 1, comma 41, legge n. 92/2012 - in tema di decorrenza degli effetti del licenziamento - e, sopratutto, di come qualificare la retribuzione corrisposta nelle more della procedura.

Forse, quest’ultima misura, che rientra tra quelle più severe, vale quale “corrispettivo” del maggior impegno profuso dal Governo nella generalizzazione delle procedure di integrazione salariale per Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) e Straordinaria (CIGS), anche compatibili tra loro in una certa misura. In particolar modo, si segnala l'interessante semplificazione disposta per quei datori di lavoro che, non potendo accedere alla CIGO od alla CIGS, possono accedere alla Cassa Integrazione in Deroga mediante la stipula di un apposito accordo con le Sigle Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale: tale accordo, invero, non è richiesto laddove il datore di lavoro vanti alle proprie dipendenze fino a cinque lavoratori subordinati.

4) Premi ai dipendenti.

Il D.L. n. 18/2020 prevede che al personale dipendente, il cui reddito relativo all’anno precedente non superi € 40.000,00, spetta un premio, che non concorre a formare reddito imponibile, pari ad € 100,00 in relazione al mese di marzo 2020. Tale premio sarà corrisposto in via automatica dai datori di lavoro, al più tardi, entro il conguaglio di fine anno.

5) Credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro.

Onde agevolare le procedure di sanificazione per il contrasto al fenomeno di contagio da Covid-19, “ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020”.

Si tratta, in quest’ultimo caso, di una misura alquanto interessante, giacché consentirebbe non solo alle imprese, ma anche ai lavoratori autonomi ed alle ditte individuali, di rientrare dei maggiori costi sostenuti per far fronte all’emergenza, ricorrendo alla sanificazione dei propri ambienti.

Ulteriori misure ancora sono specificamente previste per le PMI: le stesse, però, stante l’estrema genericità di quanto dettato dal Legislatore, necessitano di essere intercalate negli specifici contesti aziendali.

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