Sono ammesse le riunioni sul posto di lavoro?
Le riunioni con presenza del personale sono espressamente vietate all'interno del posto di lavoro, a meno che esse non siano strettamente necessarie: in tal caso, occorre garantire un'adeguata areazione dei locali ed il distanziamento sociale di almeno un metro. Ad ogni modo, il Protocollo del 24 aprile 2020 - ed il D.P.C.M. 26 aprile 2020 - propendono per le riunioni in remoto (fin dove possibile). Si discute, invece, sulla possibilità di tenere riunioni nelle dipendenze esterne del luogo di lavoro (ad es.: parcheggio; cortile; etc.): questa ipotesi, infatti, non è espressamente contemplata dal citato Protocollo sicché, secondo alcuni, in quelle dipendenze sarebbe ammissibile - pur nel rispetto cautelativo del distanziamento sociale - la presenza di più persone. AGGIORNAMENTO 16/05/2020: Il d.l. n. 33/2020 ha precisato, all'art. 1, comma 10, che - a decorrere dal 18 maggio 2020 - "le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro". La portata generale della disposizione induce a ritenere che la stessa possa essere applicata anche sui luoghi di lavoro; sul punto, tuttavia, si registra un contrasto con le precauzioni imposte dal Protocollo del 24 aprile 2020 sopra citato: sicché, per evitare complicazioni, sarebbe opportuno continuare a garantire, in aggiunta al distanziamento sociale, anche le ulteriori misure di sicurezza introdotte dal protocollo medesimo (tra cui: collegamento da remoto ed adeguata areazione, se la riunione avviene nei locali aziendali).
Lavoro col PC: sono tenuto a sanificare da solo la mia tastiera?
Ciascun datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori gel sanificanti, guanti, etc., nonché ad adottare ogni altra misura di sicurezza necessaria ad arginare il rischio di contagio da Covid-19. Tuttavia, eccettuate le operazioni di sanificazione straordinaria e di sanificazione degli spazi comuni (spogliatoi, mensa, etc.), ciascun lavoratore è tenuto a collaborare nell'attuazione delle misure di prevenzione e, nello specifico, a sanificare quotidianamente la propria tastiera ed il proprio mouse (nonché, se presente, il proprio telefono fisso). Tali procedure di auto-sanificazione possono anche costituire oggetto di apposite policy aziendali che, se non rispettate, potrebbero anche dar luogo a procedimenti disciplinari.
Non è possibile rispettare la distanza di sicurezza tra due dipendenti: quali accortezze adottare?
Nel caso in cui occorra intrattenere un contatto tra due o più persone al di sotto del metro, occorre assicurarsi che tale contatto ravvicinato abbia luogo (i) con mascherine indossate da tutti gli interlocutori e (ii) per non più di 15 (quindici) minuti (fonte: "Orientamenti EU" diffusi dall'European Agency for Safety and Health at Work).
Un collega è stato a contatto con un soggetto contagioso e si è recato al lavoro: un eventuale contagio con altri colleghi è considerabile come infortunio sul lavoro?
La risposta è sì (cfr. art. 42, comma 2, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni in legge n. 27/2020). Tra l'altro, con Circolare del 3 aprile 2020, n. 13, l'INAIL ha tenuto a precisare che le professioni a contatto con il pubblico e/o di c.d. "front office" sono quelle maggiormente a rischio di contagio da Covid-19: pertanto, per queste professioni sussiste, secondo l'Istituto, una vera e propria "presunzione semplice" di infortunio sul lavoro in caso di contagio da Covid-19, con tutte le conseguenze economiche da ciò potenzialmente derivanti (i.e.: rendita vitalizia; indennizzo INAIL; danno differenziale a carico del datore di lavoro; etc.). AGGIORNAMENTO 15/05/2020: con un chiarimento atteso da tutti, l'INAIL ha precisato che la responsabilità del datore di lavoro in ipotesi di contagio da Covid-19 sul luogo di lavoro non è mai automatica, ma deve essere rigorosamente accertata "attraverso la prova del dolo o della colpa ... con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail". Tra l'altro, è lo stesso Istituto assicuratore ad aggiungere che "la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro". Nondimeno, questo chiarimento va pur sempre coordinato con la "presunzione semplice di infortunio" per tutte quelle attività di front-office sancita dallo stesso INAIL con la pregressa circolare n. 13/2020 (tuttora vigente). AGGIORNAMENTO 20/05/2020: l'INAIL, con Circolare n. 22/2020, ha ribadito che la responsabilità datoriale per infortuni cagionati da Covid-19 non è mai automatica, ma diviene "ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33".
Il datore di lavoro può chiedermi di autocertificare in quali luoghi sono stato per accertare se sono stato passibile di contagio?
Il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti di autocertificare determinate informazioni volte a risalire ad una possibile ipotesi di contagio. Dopotutto, è la legge (art. 20 del d.lgs. n. 81/2008) ad imporre a ciascun lavoratore di collaborare nell'applicazione delle misure di sicurezza, segnalando tutte le situazioni di potenziale pericolo (tra cui, oggigiorno, anche quelle afferenti ad un pericolo di diffusione del contagio da Coronavirus). Ciò detto, il Garante della Privacy, nelle sue FAQ "Covid-19 e protezione dati personali" ha precisato che le autodichiarazioni devono mirare alla raccolta dei dati strettamente necessari a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il datore di lavoro può sottopormi a test sierologici?
Sì, ma solo se disposti per il tramite del medico competente e solo in ossequio alle indicazioni diffuse dalle competenti Autorità ministeriali e sanitarie.
Con l'inizio della "Fase 2" termina qualsiasi possibilità di accedere allo smartworking?
Lo "smartworking emergenziale" conserva la sua natura di misura di tutela e sicurezza sino al 31 luglio 2020, ossia per tutta la durata dello stato di emergenza proclamato con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 [cfr. art. 2, lett. r), D.P.C.M. 8 marzo 2020]. Pertanto, sino al 31 luglio 2020, ciascun dipendente potrà continuare accedere, in maniera semplificata e previa intesa con il datore di lavoro, alla modalità dello smartworking, salvo che le sue mansioni siano compatibili con tale regime. AGGIORNAMENTO 17/05/2020: con D.P.C.M. 17 maggio 2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha precisato, con specifico riguardo alle attività professionali, che deve essere attuato "il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile" e, in subordine, il ricorso a "ferie e ... congedi retribuiti", oltreché agli altri strumenti messi a disposizione dalla contrattazione collettiva di settore. AGGIORNAMENTO 19/05/2020: con la promulgazione del d.l. n. 34/2020 (cfr. art. 90, comma 1), lo smartworking diventa un diritto non solo per lavoratori immunodepressi od affetti da handicap grave (oppure aventi familiari a carico con l'una o l'altra patologia), ma anche per i lavoratori con figli di età inferiore a 14 anni, "a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore".
Sono un imprenditore: come posso dimostrare di aver adottato ogni opportuna misura di sicurezza sul lavoro?
Il primo passo da intraprendere è quello di redigere un'apposita appendice al "Documento di Valutazione dei Rischi" (DVR), ove riportare tutte le misure intraprese per far fronte al rischio di contagio da Covid-19: ricorso allo smartworking; distribuzione di gel sanificante, mascherine e guanti; distanziamento sociale di almeno un metro tra le postazioni di lavoro; etc. (cfr. INL, Nota n. 89/2020). Il secondo passo da intraprendere è quello di aggiornare il proprio "modello 231", all'interno del quale "processare" ogni passaggio utile a disciplinare l'applicazione delle misure di sicurezza sul lavoro, arginando così eventuali responsabilità - anche di natura penalistica - per il datore di lavoro in caso di contagio da Covid-19 sul posto di lavoro (ad es.: "il detergente deve essere applicato prima di indossare/una volta indossati i guanti"; "i guanti dovranno essere prelevati da apposita confezione ermetica distribuita presso il tavolo x"; etc.).
Il mio datore di lavoro, nonostante il divieto, mi ha licenziato per giustificato motivo oggettivo: ho diritto alla NASpI?
La risposta è sì. Con messaggio n. 2261/2020, l'INPS, dopo aver premesso che il divieto di licenziamento di cui all'art. 46 del d.l. n. 18/2020 è stato elevato - per effetto dell'art. 80 del d.l. n. 34/2020 - da due mesi a cinque mesi, a far tempo dal 17 marzo 2020, ha chiarito che i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo in violazione del citato divieto possono comunque beneficiare della NASpI (previa apposita domanda telematica) e che la liquidazione della stessa "sarà effettuata da parte dell’Istituto con riserva di ripetizione di quanto erogato nella ipotesi in cui il lavoratore medesimo, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro".