Sulla risarcibilità dell'infortunio lavorativo occorso su un mezzo proprio del lavoratore

Con sentenza n. 25689 dell'11 ottobre 2019, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa in merito alla risarcibilità, quale infortunio di lavoro, della caduta di un lavoratore dal proprio ciclomotore (a seguito della quale aveva riportato un "trauma contusivo distorsivo" e "varie fratture scomposte") occorsa durante lo svolgimento delle proprie mansioni.

In merito, la Corte di Appello territorialmente competente, investita della questione, riteneva che "il solo fatto dell'autorizzazione all'uso di un mezzo proprio" da parte del lavoratore avesse implicato che il rischio di un qualsivoglia infortunio, come anche le relative conseguenze, incombessero unicamente sul lavoratore che si fosse avvalso di quel mezzo.

Al contrario, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che una simile autorizzazione, ancorché implicante "la piena autonomia operativa del prestatore" all'atto dell'infortunio, non è sufficiente a determinare "l'esonero per la parte datoriale da ogni responsabilità collegata alla guida del mezzo". Dopotutto, dall'esame dell'intera fattispecie, non era emersa alcuna norma di legge che potesse implicare un siffatto esonero in deroga alle disposizioni di cui all'art. 2087 Cod. Civ.; anzi, era emerso che la modalità che aveva dato luogo all'infortunio (i.e.: utilizzo di "sacchi di appoggio" senza alcun fissaggio) derivava proprio da specifiche direttive aziendali.

Da qui, in sintesi, l'enunciazione del seguente principio di diritto: "in ipotesi di autorizzazione del dipendente all'uso del veicolo di proprietà, in caso di infortunio lavorativo connesso alla conduzione del mezzo, la parte datrice non è esonerata dalla responsabilità ex art. 2087 cod. civ. ove tale infortunio possa essere posto in relazione causale con lo specifico rischio creato, in relazione alla conduzione del mezzo, da disposizioni datoriali relative alle modalità di esecuzione della prestazione".

Si tratta, senz'altro, di una sentenza dalle molteplici, concrete, applicazioni e ciò, anzitutto, con riguardo - anche e non solo - alla nota questione dei c.d. "riders" giacché essi, proprio per disposizione aziendale (accettata, tra l'altro, sin dalla stipula telematica del contratto di lavoro) devono essere muniti di mezzo proprio (i.e.: bicicletta, per Foodora; qualsiasi mezzo personale, per Glovo; etc.).