Notoriamente, il lavoro autonomo è sinonimo di poche garanzie, soprattutto se raffrontato con il lavoro subordinato: basti pensare, con riguardo al momento della cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore autonomo, all’impossibilità per questi di invocare un “articolo 18” e/o un diritto a essere reintegrato nel posto di lavoro; oppure, con riguardo all’esecuzione del rapporto di lavoro del lavoratore autonomo, all’impossibilità per questi di poter richiedere ferie e/o altra forma di sospensione della propria attività.
Un primo, timido, correttivo alla descritta asimmetria che contraddistingue, da sempre, le suddette tipologie di lavoro è stato attuato dal Legislatore con la legge n. 81/2017, la quale ha introdotto importanti norme a tutela del lavoro autonomo – con esclusione di quello che richiede l’iscrizione ad appositi Albi professionali – in merito, soprattutto, al divieto di abusare della dipendenza economica del lavoratore autonomo ad opera del committente (cfr. art. 3, comma 4, legge n. 81/2017) e al divieto di interrompere il rapporto professionale durante la maternità, la gravidanza e la malattia della lavoratrice/del lavoratore (cfr. art. 14, comma 1, legge n. 81/2017).
Da questo ambito di tutele resta, però, escluso il “nervo scoperto” della determinazione del compenso cui ha diritto il lavoratore autonomo – non iscritto ad Albi professionali – per l'attività prestata e della sua ‘giustezza’. Ed infatti, se per i lavoratori autonomi iscritti ad Albi professionali il compenso viene stabilito dai relativi tariffari, con qualche possibilità di modifica entro certi margini, per i lavoratori autonomi non iscritti ad Albi professionali vale il disposto, in verità di difficile interpretazione, contenuto nell’art. 2225 Cod. Civ..
Precisamente, questa norma di legge prevede che “il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o dagli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo”.
E così, è stato ritenuto, in particolare, che laddove l’attività di lavoro autonomo sia assimilabile ad una normale prestazione di lavoro subordinato – posto che qualunque attività umana può, in astratto, essere eseguita sia sotto la veste del lavoro subordinato, sia sotto quella del lavoro autonomo – si assumerà, come punto di riferimento, l’ammontare degli stipendi riconosciuti al lavoratore subordinato che svolga quella stessa attività.
Se, invece, vi possono essere assimilazioni tra l’attività di lavoro autonomo svolta e quella di un professionista iscritto ad Albi professionali, potranno essere assunte, come punto di riferimento, le tariffe professionali previste per quest’ultimo tipo di attività.
E ciò senza che sia d’ostacolo la mancanza di iscrizione del lavoratore autonomo all’Albo professionale utilizzato come parametro di riferimento e/o il fatto che l’opera commissionata sia poi stata sottoscritta da altro professionista, anche se trattasi dello stesso che ha commissionato l’opera.
Proprio questo è stato il caso recentemente sottoposto all’attenzione della Cassazione (Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 24374/2021), la quale ha concluso per la congruità della somma di € 21.437,29 “rispetto all’attività documentata” e svolta dal lavoratore autonomo (nella fattispecie, una società).
L’unica nota dolente è che la fattura cui quel corrispettivo si riferisce è del 2000 e le lungaggini processuali avrebbero, magari, indotto una persona fisica qualunque a desistere da quella cifra.
Il che potrebbe valere quale ulteriore spunto di riflessione per ottimizzare, ancor meglio, le tutele nell’ambito dei rapporti di lavoro autonomo, anche se prestati in forma societaria.