Con sentenza n. 31660/2019, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata su un ambito di tutele, ad oggi, ancora non del tutto esplorato. Trattasi, precisamente, dell’ambito delle tutele che possono essere invocate da un qualsiasi Membro del Consiglio di Amministrazione nell’esercizio delle proprie attribuzioni.
In particolare, il caso di specie aveva ad oggetto l’«attività diretta ad ottenere la parità di trattamento», prevista dall'art. 4bis del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215 (“Parità di trattamento indipendentemente da razza e origine”) posta in essere da un Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di una banca “contro la discriminazione di cui era stato vittima un dipendente della banca” stessa.
Più in particolare, questo Vicepresidente, dolendosi della “rigida chiusura” mostratagli dal Consiglio di Amministrazione della banca in merito alla suesposta vicenda, inviava una lettera ad alcuni soci della banca in questione, dove denunziava il comportamento discriminatorio di cui era stato vittima un loro dipendente.
Sennonché, tale lettera veniva reputata dalla banca come avente “contenuti ed … effetti nocivi per la società” e tanto bastava perché fosse revocato ogni incarico in capo al citato Vicepresidente (nonché Membro del Consiglio di Amministrazione).
La revoca veniva prontamente impugnata dal Vicepresidente ed il giudizio approdava sino in cassazione. In questa sede, la banca tentava di convincere i Giudici di legittimità della bontà del proprio operato, adducendo che la lettera inviata dal Vicepresidente costituiva un atto tale da determinare il venir meno del vincolo fiduciario che contraddistingue tale ruolo; per di più, proseguiva la banca, l’ordinamento giuscommercialista vieterebbe di ritrattare la revoca e disporre lo status quo ante (e, quindi, il “rientro in servizio” del Vicepresidente).
Tuttavia, tale tesi non veniva accolta dal Supremo Collegio, il quale riteneva che la revoca stessa dell’incarico attribuito al Vicepresidente integrasse una condotta discriminatoria e che ciò bastasse per applicare le tutele previste dall’art. 28 del d.lgs. n. 150/2011. In particolare, per i Giudici di legittimità, tale norma andrebbe interpretata nel senso che “allorché la revoca [n.d.r.: di un incarico ricoperto in seno al Consiglio di Amministrazione] costituisca la risposta ad un'attività di difesa del principio di parità di trattamento, posta in essere con buona fede e correttezza dal soggetto revocato”, questi avrà “diritto alla reintegra nella carica, oltre al risarcimento del danno, ove provato”.
A nulla rileva, dunque, il fatto che l’art. 2383 Cod. Civ. preveda – a fronte di una revoca disposta in assenza di “giusta causa” – unicamente il diritto al risarcimento del danno in favore del soggetto ingiustamente revocato: l’art. 28 ult. cit., invero, deroga a tale eccezione ed estende, anche nei confronti del Membri del Consiglio di Amministrazione, la c.d. “tutela reale” (e, dunque, il loro “rientro in servizio”).
A ben vedere, la sentenza in commento sembra quasi tracciare una sorta di “best practice” che ogni datore di lavoro deve seguire non solo a tutela del proprio personale dipendente, ma anche dei Membri del proprio Consiglio di Amministrazione.
Pertanto, l’insegnamento potrebbe essere quello di non ignorare le segnalazioni che provengono dall’interno dell’azienda e, soprattutto, dai suoi organi di vertice. Diversamente, sopratutto in casi come quello in esame, al risarcimento ed alla (eventuale) reintegrazione in servizio del dipendente discriminato si aggiungeranno anche il risarcimento e la reintegrazione in servizio del soggetto che segnala la discriminazione.
Per la serie: “aiutare il prossimo, ripaga” (id est, il Vicepresidente).