Sulla responsabilità dei danni cagionati a terzi dai dipendenti del somministratore.

Con sentenza n. 31889/2019, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata su un particolare profilo inerente ad un qualsiasi contratto di somministrazione e, cioè, sul profilo dei danni cagionati a terzi da parte di uno dei dipendenti del somministratore.

Nel caso di specie, il fatto illecito era avvenuto “in autostrada”, nel mentre che il dipendente somministrato “guidava un autocarro di proprietà dell’utilizzatore”. Da qui, la domanda: chi è tenuto a pagare i danni cagionati dal sinistro, l’utilizzatore (poiché l’incidente è accaduto nel mentre che il lavoratore era in missione presso quest’ultimo), oppure il somministratore (in virtù del meccanismo delineato dall’art. 2049 Cod. Civ., essendo il somministratore il “padrone” del lavoratore somministrato)?

Il punto di partenza del ragionamento seguito dal Supremo Collegio è che il contratto di somministrazione non configura un vincolo “trilaterale” tra utilizzatore-somministratore-dipendente. Di fatti, il rapporto di somministrazione si crea mediante due distinti contratti (il primo, di natura commerciale, è quello stipulato tra utilizzatore e somministratore; il secondo, di natura giuslavoristica, è quello stipulato tra somministratore e lavoratore).

All’interno di questo rapporto è, però, inevitabile che gli interessi dei due “imprenditori” in gioco (vale a dire: del somministratore e dell’utilizzatore) si intreccino tra loro e convergano sul beneficiare della prestazione di lavoro di un certo dipendente.

Sennonché, la concreta gestione direzionale del dipendente è esercitata, come noto, dal solo utilizzatore, posto che – per legge – il lavoratore somministrato svolge la propria attività “nell’interesse” dell’utilizzatore. Ma, allora, “è logico allora, prima ancor che giuridico … che, nell'ipotesi in cui il lavoratore cagioni danni a terzi, la concreta gestione direzionale dell'utilizzatore … comporta la responsabilità extracontrattuale dell'utilizzatore stesso”.

E tale principio, proseguono i Giudici di legittimità, varrebbe anche nel caso in cui il fatto illecito sia stato subito dall’utilizzatore: la circostanza che il lavoratore svolga la propria attività “nell’interesse” dell’utilizzatore è elemento idoneo, anche in questo caso, ad evitare una qualsiasi responsabilità “per fatto del terzo” in capo al somministratore.

La sentenza qui commentata è, forse, una delle sentenze giuridicamente più complesse emesse dalla Suprema Corte nel corso di tutto il 2019. Ciò che è certo, a parere di chi scrive, è che per evitare di cadere nelle “trappole” della legge, l’utilizzatore potrebbe avere sempre più interesse a predisporre una dettagliata “manleva” da parte del somministratore, per ogni e qualsiasi danno cagionato dai dipendenti di quest’ultimo.

Il tutto, magari, accompagnato dall’inserimento di laute penali.