Sulla misurazione della rappresentatività sindacale da parte dell’INPS.

In data 3 gennaio 2020, l’INPS ha emanato il messaggio n. 12/2020, con il quale è stato pubblicato l’elenco – ancora in fase di aggiornamento – delle Associazioni Sindacali aderenti al Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 [d’ora in poi: “T.U. Rappresentanza 2014”], al fine di individuarle e misurarne l’effettiva consistenza, anzitutto, in base al numero di deleghe ad esse conferite dai lavoratori.

Come noto, infatti, con il T.U. Rappresentanza 2014 Confindustria, Cgil, Cisl e Uil dichiaravano di voler definire “tramite apposita convenzione … con l’INPS l’introduzione nelle dichiarazioni mensili Uniemens di una apposita sezione per la rilevazione annuale” del numero delle deleghe sindacali relative a ciascun ambito della contrattazione collettiva.

Ciò al fine di acquisire il dato numerico – costituto, appunto, dalle “deleghe” conferite dai lavoratori a ciascuna Associazione Sindacale aderente al predetto T.U. – da ponderare, poi, con il dato elettorale – costituito dai voti espressi in favore di ciascuna Associazione Sindacale in occasione dei vari rinnovi delle RSU – al fine di determinare la soglia di rappresentatività del 5%, raggiunta la quale un’Associazione Sindacale può dirsi rappresentativa ad ogni effetto e, quindi, essere ammessa al tavolo delle trattative (nazionali).

Al T.U. Rappresentanza 2014 seguiva la stipula, in data 19 settembre 2019, della Convenzione con l’INPS ivi menzionata, al fine di affidare a quest’ultimo Istituto il “servizio di raccolta, elaborazione e comunicazione del dato associativo”, nonché del “dato elettorale”.

Quindi, con Circolare n. 146 del 6 dicembre 2019, l’INPS forniva le istruzioni operative per la realizzazione dell’elenco delle Associazioni Sindacali aderenti al T.U. Rappresentanza 2014 ed oggetto di monitoraggio, per poi allegarlo al messaggio sopra richiamato.

L’operazione di rilevamento dei dati sopra elencati non è di poco conto. Invero, la legge rimette alla contrattazione collettiva la possibilità sia di regolamentare specifici istituti in deroga a quanto stabilito dal Legislatore – si pensi alla possibilità di derogare alla disciplina delle mansioni (cfr. art. 2103, comma 4 Cod. Civ. ed art. 51 del d.lgs. n. 81/2015) – sia di accedere a specifici benefici fiscali e, soprattutto, contributivi – si pensi alla possibilità di fruire dei c.d. "sgravi contributivi" per le nuove assunzioni (cfr., quale condizione di fruibilità dello sgravio, art. 1, comma 1, legge n. 389/1989) – ma ciò solo a patto che il contratto collettivo sia sottoscritto con Associazioni Sindacali “comparativamente” o “maggiormente” rappresentative.

Vien da sé che, a fronte di un concetto sfuggente quale quello di “rappresentatività sindacale”, il poter fare affidamento su un elenco certificato dei soggetti in grado di poter assurgere a legittima controparte contrattuale di una qualsiasi Società operante in Italia potrebbe costituire una valida ancora di salvezza nel mare magnum delle relazioni industriali italiane.