Mappa operativa sulle principali misure del “Decreto Sostegni” (d.l. n. 41/2021)

1) Fondo perduto per i liberi professionisti: ai titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa, arte, professione, o che producono reddito agrario, spetta un contributo a fondo perduto a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all'anno 2020 sia inferiore, almeno, del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi registrati nell'anno 2019. Il contributo è determinato applicando una percentuale oscillante tra il 60% e il 20% sulla effettiva differenza di fatturato registrata.

Il contributo è richiedibile dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021, seguendo la procedura qui riportata:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/-/comunicato-stampa-del-23-marzo-2021

2) Cassa Integrazione ordinaria “Covid-19”: sono previste ulteriori tredici settimane, da fruire nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2021, richiedibili con domanda da presentare entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa ovvero, in fase di prima applicazione, entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del “Decreto Sostegni” (23.03.2021).

Per i riferimenti procedurali e la particolare causale da indicare in sede di domanda, si rinvia all’apposito messaggio trasmesso dall’INPS:

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201297%20del%2026-03-2021.pdf

3) Assegno ordinario e Cassa Integrazione in deroga “Covid-19”: sono previste ulteriori ventotto settimane, da fruire nel periodo compreso tra il 1°aprile e il 31 dicembre 2021, richiedibili con domanda da presentare entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa ovvero, in fase di prima applicazione, entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del “Decreto Sostegni” (23.03.2021).

Per i riferimenti procedurali, si rinvia all’apposito messaggio trasmesso dall’INPS:

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201297%20del%2026-03-2021.pdf

4) Cassa Integrazione Operai Agricoli (CISOA) “Covid-19”: sono previsti ulteriori centoventi giorni, da fruire nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021, richiedibili con domanda da presentare entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa ovvero, in fase di prima applicazione, entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del “Decreto Sostegni” (23.03.2021).

Per chiarimenti sulla procedura da seguire, si rinvia all’apposito messaggio trasmesso dall’INPS:

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201297%20del%2026-03-2021.pdf

5) Blocco generale dei licenziamenti: prorogato fino al 30 giugno 2021 il divieto di intraprendere procedure di licenziamento collettivo e individuale basato su motivi economici od oggettivi. Il blocco non trova applicazione in caso di cessazione definitiva dell’attività imprenditoriale.

6) Blocco speciale dei licenziamenti per i datori di lavoro con assegno ordinario/Cassa Integrazione in deroga “Covid-19”/CISOA: per questi datori di lavoro, il divieto di intraprendere procedure di licenziamento collettivo e individuale basato su motivi economici od oggettivi viene prorogato anche oltre il 30 giugno 2021 e, precisamente, fino al 31 ottobre 2021. Il blocco non trova applicazione in caso di cessazione definitiva dell’attività imprenditoriale.

7) Indennità una tantum per i lavoratori stagionali: ai lavoratori stagionali, dipendenti ed autonomi (quest’ultimi purché privi di partita IVA e titolari di rapporti di lavoro autonomo occasionale), del settore del turismo – inclusi gli incaricati delle vendite a domicilio (quest'ultimi purché titolari di partita IVA e reddito superiore, nel 2019, a € 5.000,00) – è riconosciuta un'indennità una tantum pari a € 2.400,00.

La medesima indennità è riconosciuta anche ai lavoratori a tempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti termali che (i) siano stati titolari di rapporti di lavoro sia nel 2018 sia nel periodo compreso tra il giorno 01.01.2019 ed il giorno 23.03.2021 di durata complessiva pari ad almeno 30 (trenta) giornate e che (ii) siano disoccupati al 23.03.2021.

Le indennità sono richiedibili tramite il sito INPS entro il 30 aprile 2021 e solo utilizzando i canali telematici Patronato/INPS:

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201275%20del%2025-03-2021.pdf

8) Incremento del reddito di ultima istanza: stanziati nuovi fondi per il reddito di ultima istanza già riconosciuto ai liberi professionisti dalla precedente decretazione emergenziale.

9) Contratti di lavoro a tempo determinato: in deroga alla disciplina ordinaria in materia di causali da applicare ai rapporti di lavoro a termine, viene concessa una ulteriore proroga o un ulteriore rinnovo, per una durata massima pari a dodici mesi e per una sola volta, dei contratti di lavoro a tempo determinato vigenti, senza tener conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

10) NASPI: per presentare domanda di NASPI, a decorrere dal 23.03.2021 e fino al 31.12.2021 non è più richiesto il requisito delle 30 (trenta) giornate lavorate, ma solo il requisito dello “stato di disoccupazione” ed il requisito delle “tredici settimane di contribuzione nel quadriennio precedente” allo stato di disoccupazione.


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