Alcune considerazioni in tema di demansionamento del dirigente

Con sentenza n. 1068/2019, il Tribunale di Milano si è pronunciato in merito ad un’interessante ipotesi di applicazione del "nuovo" art. 2103, comma 2, Cod. Civ. con riguardo al personale “dirigenziale”, anche se appartenente alla categoria dei c.d. “Dirigenti Apicali”. In particolare, il Giudice milanese (nella persona della dr.ssa Capelli) parrebbe ammettere il "downgrade" del personale dirigenziale appartenente al top management nella posizione del personale dirigenziale appartenente, invece, al middle/low management (ciò sempreché, come previsto dalla legge, sussisteva una modifica organizzativa che incida sulla posizione del dirigente).

E ciò perché, da un lato, la contrattazione collettiva per il personale dirigenziale non è solita prevedere alcuna "differenziazione di inquadramento" tra le varie classificazioni dirigenziali e, dall'altro, perché la nuova mansione, nel caso specifico, continuava ad essere contraddistinta da un "contenuto dirigenziale" (vale a dire: direzione di altre risorse; responsabilità di settore produttivo; etc.).

Quelle che precedono sono solo poche osservazioni, ma bastano a contraddistinguere la pronuncia in commento come un precedente d’interesse, meritevole di essere approfondito anche da altri Tribunali e Corti del merito.

Colpisce, nondimeno, che il ragionamento seguito dal Tribunale di Milano muova verso una concezione unitaria della categoria dirigenziale, cui la Suprema Corte di Cassazione si era manifestata propensa, se non altro sotto il profilo delle tutele che avrebbero dovuto essere riconosciute anche a tale categoria (così, Cass. Civ., Sez. Un., sentenza del 30 marzo 2007, n. 7880).

Nella prassi, invero, tale concezione non sempre ricorre, tenendosi anzi a distinguere le varie posizioni dirigenziali. Forse, laddove tale nuova tendenza dovesse confermarsi, si potrebbero tenere distinti i due tipi di management attraverso una diversificazione delle formule contrattuali di ingaggio: ad es., si potrebbe adottare la formula tipica del lavoro autonomo o parasubordinato per i soli top manager (i.e.: quei manager che ricoprono anche cariche amministrative) e quella tipica del lavoro subordinato per i middle/low manager (i.e.: ossia per la restante parte dei manager aziendali).