Conseguenze della mancata comunicazione del congedo straordinario al datore di lavoro

Con sentenza n. 22928/2019, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato ad un dipendente per superamento del periodo di comporto, anche se calcolato includendovi giorni fruiti a titolo di "congedo straordinario".

Secondo i Giudici di legittimità, il congedo in questione, ancorché richiesto ed ottenuto in costanza di malattia, doveva essere comunicato al datore di lavoro, sì da consentire a quest'ultimo "l'adozione delle misure organizzative che la richiesta dovesse rendere necessarie", e non solo all'INPS che, di fatto, è il "soggetto che subisce l'onere finanziario del congedo".

Tale dovere di comunicazione è, però, evinto dalla Suprema Corte da una disposizione del D.M. 278/2000 (trattasi, precisamente, dell'art. 2, co. 3) che, ad avviso di chi scrive, troverebbe applicazione solo se la procedura di concessione del congedo straordinario sia disciplinata dal contratto collettivo applicabile (recita, così, la norma: "i contratti collettivi disciplinano il procedimento per la richiesta e per la concessione, anche parziale o dilazionata nel tempo, o il diniego del congedo per gravi e documentati motivi familiari, assicurando il contraddittorio tra il dipendente e il datore di lavoro e il contemperamento delle rispettive esigenze"). Pertanto, quello del Supremo Collegio sarebbe un enunciato da verificare caso per caso.

Per contro, potrebbe assurgere a principio generale, riconducibile - non da ultimo - al rispetto dei canoni di buona fede e correttezza (cfr. artt. 1375 Cod. Civ.), il fatto che il lavoratore già in malattia sia obbligato ad informare il datore di lavoro di qualsiasi mutamento del titolo della propria assenza, a nulla valendo i certificati medici trasmessi dal dì del congedo in poi.

In ipotesi di mancata comunicazione, il congedo straordinario ben potrebbe ritenersi, una volta terminato il periodo di comporto, inopponibile al datore di lavoro ai fini della conservazione del posto.