Sulle nuove norme in tema di tutela e sicurezza del lavoro.

In data 14 marzo 2020, le principali Associazioni datoriali e sindacali, su invito del Governo, hanno siglato un importante Protocollo (“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”) volto, da un lato, a garantire la continuità e produttività delle imprese italiane in sicurezza e, dall'altro, a garantire la conservazione del posto di lavoro con ammortizzatori contrattuali-retributivi di vario genere.

Vediamo, qui di seguito, quali sono le misure più interessanti, dettate per affrontare la "nuova quotidianità" dei rapporti di lavoro.


1) Misurazione della temperatura e privacy.

All’interno di questo Protocollo è previsto, anzitutto che il datore di lavoro potrà rilevare la temperatura corporea del personale che, se superiore a 37.5 gradi, impedisce l’accesso al luogo di lavoro.

Sul punto, il Protocollo si discosta notevolmente dalle dichiarazioni diffuse, in punto di misurazione della temperatura, dal Garante della Privacy in data 2 marzo 2020, come da provvedimento reperibile al seguente link:

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/03/02/GarantePrivacy-9282117-1.0.pdf

Secondo il Garante, infatti, “i datori di lavoro” avrebbero dovuto “astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa”. Secondo le nuove disposizioni, invece, la misurazione della temperatura è ammessa a condizione che: (i) non sia registrato il dato termico, ma solo rilevato; (ii) sia fornita una preventiva informativa sul trattamento dei dati (anche oralmente: pertanto, potrebbe essere sufficiente spiegare, prima che il lavoratore entri in azienda, che la misurazione risponde all’esigenza di contenimento del rischio da contagio); (iii) mantenere riservati i rilevamenti che eccedono la temperatura di 37.5 gradi; (iv) astenersi dal chiedere al lavoratore informazioni circa gli specifici luoghi da lui visitati (rimettendo il compito alle competenti Autorità ispettive e sanitarie).

2) Accesso di fornitori e consulenti in azienda.

È imperativo ridurre le occasioni di incontro. Laddove non fosse possibile, occorrerà prevedere percorsi di ingresso ed uscita appositi per i terzi (sarà sufficiente delimitare sul suolo, anche mediante l’ausilio di strisce adesive, il sentiero da seguire). Costoro, inoltre, dovranno usare dispositivi di sanificazione diversi da quelli concessi al personale dipendente.

3) Pulizia, sanificazione e misure di igiene.

La sanificazione degli ambienti aziendali dovrà essere quotidiana e senza eccezioni: diventa, pertanto, essenziale coordinare l’inizio e la fine dell’orario di lavoro, oppure della turnistica aziendale, con la quantità e qualità delle attività necessarie a rendere salubre l’ambiente di lavoro.

Nessuna eccezione anche per i lavori di ufficio: schermi touchscreen, mouse e tastiere dovranno essere sempre pulite a fine giornata.

Per quanto concerne le quotidiane misure di igiene, l’OMS acconsente – ed il Protocollo conferma – che i datori di lavoro potranno produrre liquido detergente in proprio: bastano etanolo ed altri, poichi, reagenti, da dosarsi nell’opportuna misura, per avere pronti, immediatamente, anche 10 litri di detergente.

Per maggiori dettagli, visitate il link https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf

4) Ammortizzatori sociali.

Sull’utilizzo degli ammortizzatori sociali, il Governo ha adottato misure apposite con il recentissimo D.L. n. 18/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70/2020: per maggiori info oppure per una consulenza personalizzata immediata contattateci al seguente indirizzo di posta elettronica: studio@marascofirm.com.

In ogni caso, il Protocollo prevede che le imprese, laddove fosse necessario ammortizzare “a stretto giro” il costo del lavoro, ricorrano, in via prioritaria, all’utilizzo di permessi retribuiti di ogni genere (“Permessi Annui Retribuiti”, “Riduzioni Orario Lavoro” e “Banca Ore” – che include riposi compensativi, etc.), oltreché ai congedi retribuiti di ogni tipo (in primis, per assistenza a familiari affetti da handicap grave e per assistenza alla prole, il cui numero di giorni è stato aumentato, rispettivamente, a 12 ed a 15 giorni in virtù del D.L. n. 18/2020).

Solo in subordine, quindi, sarà possibile ricorrere allo smaltimento “forzato” delle ferie arretrate.

Tale scaletta non sembra essere stata alterata in alcun modo dalle disposizioni di cui al D.L. n. 18/2020.

5) Gestione di persone sintomatiche.

Sul punto, il Protocollo non conosce eccezioni: se si ha notizia di una persona sintomatica presente in azienda, l’Ufficio del Personale dovrà esserne immediatamente informato e, quindi, procedere all’isolamento della persona stessa, avvertendo le competenti Autorità Sanitarie (ALS al Nord-Centro-Sud; ASP in Sicilia; ATS in Lombardia).

In considerazione della complessità della materia e dell’urgenza con cui occorre predisporre specifiche comunicazioni per l’attuazione di quanto precede, lo Studio Marasco Law Firm è a vostra disposizione per fornirvi ogni consulenza in modo da gestire tempestivamente e correttamente le nuove procedure e, in generale, a fare quanto possibile per contenere la pandemia.