FAQ sul "Decreto Cura Italia" (d.l. n. 18/2020 - Gazzetta Ufficiale 70/2020) e norme seguenti.

Cosa possono fare i genitori lavoratori dipendenti per far fronte alla chiusura delle scuole?

I genitori lavoratori, dipendenti del settore privato, hanno diritto ad uno specifico congedo parentale, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 (quindici) giorni, per assistere i figli di età non superiore a 12 anni. Il congedo è remunerato con un'indennità pari al 50% della retribuzione, con copertura - figurativa - della contribuzione.

Cosa possono fare i genitori lavoratori autonomi per far fronte alla chiusura delle scuole?

Anche i genitori lavoratori autonomi hanno diritto, alla pari dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato e sempreché i propri figli non abbiano età superiore a 12 anni, ad uno specifico congedo parentale remunerato con un'indennità pari, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% di 1/365 del proprio reddito.

Il limite di età per usufruire dello speciale congedo parentale vale in ogni caso?

No. Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, legge 104/92.

Sono una lavoratrice madre: come posso dimettermi se le attività dell'Ispettorato del Lavoro sono sospese?

Con Nota 2181/2020 e, poi, con Nota 2201/2020, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che le dimissioni della lavoratrice-madre (come anche del lavoratore-padre) possono essere rassegnate telematicamente, mediante l'apposita documentazione messa a disposizione dall'Ispettorato medesimo che dovrà essere, poi, trasmessa dall'interessata o dall'interessato a mezzo posta elettronica, unitamente ad un documento di identità. Ricordiamo che, nella prassi, è previsto che l'Ispettorato intrattenga un colloquio con la lavoratrice-madre od il lavoratore-padre dimissionari: nel contesto emergenziale, il colloquio è sostituito da un'autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, dove l'interessata/o dovranno dichiarare che le dimissioni sono avvenute spontaneamente. Il modello è reperibile al seguente link: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Pagine/CONVALIDA-DI-DIMISSIONI-RISOLUZIONI-CONSENSUALI-DI-LAVORATRICI-MADRI-E-LAVORATORI-PADRI12032020.aspx . Ricordiamo, infine, che analoga procedura è prevista anche per la convalida della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Quanti giorni di permesso "legge 104" posso chiedere al mese?

La normativa non è chiara sul punto. L'utilizzo dell'aggettivo "complessive" farebbe propendere per due interpretazioni. PRIMA INTERPRETAZIONE: il monte ore permessi "legge 104" sarebbe pari, tra i mesi di marzo ed aprile 2020, ad un totale di 18 giorni di permesso (ossia: 12 giorni concessi dal Governo + 3 giorni di permesso per il mese di marzo 2020 concessi dalla l. n. 104 + 3 giorni di permesso per il mese di aprile 2020 concessi dalla l. n. 104); stante l'impiego dell'aggettivo "complessive", i 12 giorni extra sarebbero, quindi, distribuibili tra i mesi di marzo ed aprile 2020. SECONDA INTERPRETAZIONE: stante la precisazione "nei mesi di marzo ed aprile" spetterebbero 15 giorni di permesso cadauno, ossia 15 giorni per il mese di marzo 2020 (ossia: 12 giorni concessi dal Governo + 3 giorni di permesso per il mese di marzo 2020 concessi dalla l. n. 104) e 15 giorni di permesso per il mese di aprile 2020 (ossia: 12 giorni concessi dal Governo + 3 giorni di permesso per il mese di aprile 2020 concessi dalla l. n. 104). RISPOSTA DELL'INPS: con Messaggio n. 1281/2020, l'INPS ha precisato che i 12 giorni di permesso possono anche essere fruiti "consecutivamente nello stesso mese"; ciò starebbe a significare che l'Istituto intende aderire alla prima delle due interpretazioni proposte (l'interpretazione dell'INPS è stata confermata dallo stesso Istituto anche con Circolare n. 45/2020).

I giorni di permesso "legge 104" riconosciuti dal "Decreto Cura Italia" valgono solo se si assistono i propri parenti od anche se si è portatori di patologie gravi?

Con Circolare n. 45/2020, l'INPS ha chiarito che i permessi in questione (12 giorni extra da fruire tra marzo ed aprile, anche in un unico mese) si estendono ai lavoratori affetti da gravi patologie ai sensi dell'art. 33, comma 6, legge n. 104/1992: si tratta, in conclusione, di permessi non vincolati a funzioni assistenziali altrui.

Se decido di restare in auto-quarantena in via cautelativa, questo periodo vale come malattia?

No. Solo la quarantena con sorveglianza attiva o la quarantena in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva sono equiparate, ai fini del trattamento economico, alla malattia e non valgono per il calcolo del periodo di comporto. Inoltre, per le quarantene scattate successivamente al 17 marzo 2020, occorre un certificato medico che riporti gli estremi del provvedimento che ha dato luogo alla quarantena medesima.

Il "Decreto Cura Italia" impone lo smart working a prescindere?

No. Le ultime disposizioni confermano che lo smart working è concesso soltanto laddove esso sia compatibile con la specifica prestazione lavorativa. Se non v'è compatibilità e l'Azienda non può tenere in servizio il lavoratore (ad esempio: perché sono in corso le procedure di sanificazione), allora il dipendente potrà essere collocato, prima, in permesso retribuito (par, ROL, congedi, etc.) e, poi, in ferie, dando precedenza a quelle arretrate ancora da smaltire. Ai sensi dell'art. 39 del d.l. n. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia") lo smart working è, invece, obbligatorio per quei lavoratori affetti da gravi patologie invalidanti, o comunque disabili, ovvero per quei lavoratori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, una persona affetta da disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992.

Se resto a lavoro, l'azienda mi paga di più?

Per i lavoratori che restano in sede e che possiedono un reddito complessivo non superiore ad € 40.000,00 (riferito all'anno 2019) è previsto un premio di € 100,00 rapportato alle giornate di effettiva presenza sul posto di lavoro registrate nel mese di marzo 2020. Il premio può essere erogato sino all'effettuazione delle operazioni di conguaglio fiscale di fine anno sulla busta paga. In attesa di migliori disposizioni, il meccanismo dovrebbe essere tecnicamente uguale a quello del c.d. "bonus Renzi". AGGIORNAMENTO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (09/04/2020): con Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti a corredo dell'istituto premiale delineato dal Legislatore; tra questi chiarimenti, figurano quelli per cui (i) il calcolo dei giorni computabili ai fini dell'erogazione del premio deve essere effettuato avendo riguardo ai "giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili" (così, Risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020); (ii) il premio spetta anche ai lavoratori part-time, con gli stessi limiti e le stesse precisazioni applicabili ai lavoratori full-time; (iii) Il calcolo del limite reddituale deve essere fatto avendo riguardo al solo "reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva".

Sono un piccolo datore di lavoro (avvocato titolare di studio legale), con cinque dipendenti: posso accedere alla cassa integrazione?

Si. Per queste tipologie di datori di lavoro è prevista la possibilità di accedere alla c.d. "Cassa Integrazione Guadagni in Deroga" (CIGD) senza neppure dover sottoscrivere un accordo con le principali Sigle Sindacali a livello nazionale (richiesto, invece, per chi ha più di 5 dipendenti, salvo che non possa già accedere alla "Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria" od alla "Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria"). In questa ipotesi - ossia: CIGD con fino a 5 dipendenti - confermiamo che il trattamento retributivo sarà a carico dell'INPS. RISPOSTA DELL'INPS: con Messaggio n. 1287/2020, l'INPS ha precisato che non è possibile attivare la CIGD per i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020. Il Messaggio contiene, inoltre, i debiti chiarimenti tecnici per compilare ed inoltrare correttamente la domanda: per info, v. https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201287%20del%2020-03-2020_Allegato%20n%201.pdf. AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL LEGISLATORE (09/04/2020): con l'art. 41, comma 2, d.l. n. 23/2020 (c.d. "Decreto Liquidità"), il Legislatore ha esteso l'applicazione della CIGD anche a beneficio dei lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 ed il 17 marzo 2020.

Per accedere alla Cassa Integrazione in deroga con più di cinque dipendente, occorre l'accordo coi sindacati?

Sul punto, si è registrato un contrasto tra INPS e Ministero del Lavoro. Di fatti, mentre per il primo (Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020) si ritiene "esperito l’accordo di cui all’art. 22, comma 1, con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto di cui all’articolo 19, comma 1" del d.l. n. 18/2020 (di modo che non sembrerebbe occorrere un vero e proprio "testo" di accordo), per il secondo (Circolare Min. Lav. dell'8 aprile 2020) "le domande dovranno essere corredate dall’accordo sindacale", esigendo così l'allegazione di un vero e proprio "contratto" coi sindacati. A fronte del contrasto registratosi tra l'Istituto previdenziale ed il Governo, riterremmo di propendere per la seconda interpretazione, ricordando che un accordo sindacale - oggi - può essere raggiunto, oltreché telematicamente, anche con procedure e tecniche redazionali piuttosto snelle. Su questo punto, lo Studio Marasco Law Firm è a disposizione per fornirvi ogni necessario supporto nella predisposizione e finalizzazione di tali accordi, nonché durante la fase stessa delle trattative telematiche.

Come faccio a sapere se l'attività della mia azienda è stata sospesa oppure no?

Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 ha previsto, quale regola generale, la sospensione di tutte le attività produttive e professionali sull'intero territorio italiano; la sospensione dell'attività non impedisce, però, che la stessa possa essere svolta in regime di smart working (ove effettivamente applicabile). Le uniche eccezioni ammesse riguardano quelle attività produttive contrassegnate da uno, o più, dei Codici Ateco allegati al citato D.P.C.M. 22 marzo 2020 (tra cui figurano anche le "attività professionali legali e contabili"): queste attività potranno proseguire senza alcuna interruzione. Alle due categorie appena esaminate (attività sospese ed attività non sospese) se ne aggiunge una terza, costituita da una serie di attività (tra cui figurano, ad esempio, quelle che provvedono al rifornimento di materiali destinati all'ingegneria aerospaziale oppure quelle attività a ciclo produttivo continuo) che sono esentate dalla regola generale della sospensione salva diversa determinazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività medesime. AGGIORNAMENTO (25/03/2020): con decreto del 25 marzo 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico, su istanza delle principali Sigle Sindacali, ha aggiornato l'elenco dei Codici Ateco allegati al D.P.C.M. 22 marzo 2020, espungendo alcune attività non ritenute essenziali; una particolare stretta è stata adottata con riferimento alle attività di call center (originariamente ammesse dal D.P.C.M. 22 marzo 2020), dalle quali sono state espunte quelle tipicamente "outbound" (vale a dire: telemarketing e teleselling) e quelle a scopo "ricreativo".

Sono un libero professionista iscritto ad un ordine professionale: possono comunque beneficiare dei 600 euro del "Decreto Cura Italia"?

Allo stato, solo i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020 ed iscritti alla gestione alla Gestione Separata dell'INPS possono beneficiare dell'indennità una tantum pari ad € 600,00 non imponibili fiscalmente. Tuttavia, al tavolo del Ministero del Lavoro sarebbero in corso di valutazione alcuni provvedimenti volti ad estendere la sfera di applicazione di tale indennità anche nei confronti dei professionisti (architetti, avvocati, notai, etc.) iscritti ad Albi Professionali e, quindi, alla corrispondente Cassa di Previdenza. Non resta che attendere. RISPOSTA DELL'INPS: con Messaggio n. 1288/2020, l'INPS ha chiarito che possono accedere a questo beneficio i lavoratori iscritti alla gestione "Commercianti", "Artigiani" e "Coltivatori diretti, mezzadri, coloni". La domanda potrà essere presentata online, sino a fine marzo 2020 ed attraverso i canali INPS, mediante inserimento del proprio codice fiscale e PIN. AGGIORNAMENTO DA PARTE DELL'INPS (26/03/2020): con Messaggio n. 1381/2020, l'INPS ha precisato che la richiesta del bonus di € 600,00 - come anche la richiesta per il bonus baby sitting - può essere richiesta tramite PIN semplice (e non già tramite PIN dispositivo, di cui molti utenti, ancora oggi, non sono in possesso). Per il rilascio del PIN sono state adottate modalità "a distanza", in merito alle quali si invita ad (i) accedere alla home page del portale www.inps.it, (ii) cliccare sul link “Assistenza” (in alto a sinistra) e, poi, a (iii) cliccare sul link “Ottenere e gestire il PIN” (menù di sinistra). AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL MINISTERO DEL LAVORO (28/03/2020): anche i professionisti iscritti ad Albi Professionali ed alle relative Casse di Previdenza Privatizzate potranno beneficiare dell'indennità di € 600,00 che non rileva ai fini del reddito imponibile. Le condizioni sono (a) l'aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, oppure (b) l'aver subìto una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, per chi vanta un reddito sino ad € 50.000,00; per coloro che vantano, invece, un reddito inferiore ad € 35.000,00 sarà sufficiente attestare, mediante autocertificazione, la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto reperibile al link : https://www.mysolution.it/globalassets/_nuovomysolution/pdf/dm_28marzo2020.pdf . AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL MINISTERO DEL LAVORO (01/04/2020): in data 1° aprile 2020 è stato finalmente pubblicato, e reso ufficiale, il decreto del 28 marzo 2020 firmato dal Ministero del Lavoro per estendere il beneficio dell'indennità di € 600,00 anche agli iscritti a Casse di Previdenza Privatizzate; con la precisazione, però, che le Casse in questione potranno prendere in considerazione soltanto le domande inviate dal 1° aprile al 30 aprile 2020 (tutte le altre saranno, per contro, dichiarate inammissibili).

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