Telematizzazione
TELEMATIZZAZIONE DEI DATI CONTABILI
Il D.L. 03.10.2006 convertito nella legge 24.11.2006 n. 286 “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” all’art. 1 recitava quanto segue:
Art. 1 - comma 1
1. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalità' per la presentazione esclusivamente in forma telematica:
a) dei dati relativi alle contabilità' degli operatori, qualificati come:
depositari autorizzati;
operatori professionali;
rappresentanti fiscali;
esercenti depositi commerciali;
concernenti l'attività' svolta nei settori degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
b) del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62;
c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e l'energia elettrica di cui agli articoli 26 e 55 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Per i soggetti della lettera C), l’obbligo di trasmissione dei dati in forma telematica è scattato con decorrenza 2008 con riferimento alla dichiarazione annuale dei consumi relativa all’Esercizio Finanziario 2007.
Per gli altri operatori, l’obbligo è stato esteso in modo graduale in funzione alla tipologia di attività svolta.
Di tutta la normativa pubblicata dall’Agenzia delle Dogane sul tema Telematizzazione, due sono le Circolari fondamentali che dettano le istruzioni e disciplinano l’agire degli operatori economici:
Circolare 8/D del 13/03/2009
Telematizzazione delle accise – settore prodotti alcolici –Istruzioni operative
Circolare 10/D del 13/03/2009
Telematizzazione delle accise – Settori prodotti energetici, oli lubrificanti e bitumi di petrolio. Istruzioni operative.
DECORRENZA DELL’OBBLIGO - PRODOTTI ALCOLICI
01/05/2009 – Depositi Fiscali
01/05/2009 – Destinatari Registrati
01/06/2009 – Depositi Commerciali
01/05/2009 – Oli Lubrificanti e Bitumi
01/06/2013 – Depositi Commerciali di ridotte capacità operative > 100 Hl anno
01/09/2010 – Depositi Fiscali Birra
01/01/2013 – Depositi Fiscali Birra con prod. Annua > 10.000 Hl
01/05/2009 – Depositi Fiscali Vino
01/01/2010 – Destinatari Registrati Vino
Nessun obbligo per i piccoli produttori di vino
DECORRENZA DELL’OBBLIGO - PRODOTTI ENERGETICI
01/06/2008 – Depositi Fiscali
01/04/2009 – Destinatari Registrati
01/05/2009 – Depositi Commerciali
01/05/2009 – Oli Lubrificanti e Bitumi
01/06/2013 – Depositi Commerciali di ridotte capacità operative > 100 mc anno
Nessun obbligo per Depositi ad uso privato, agricolo, industriale e distributori stradali.
Le decorrenze sopra riportate fissano il termine da cui trasmettere i dati telematicamente.
Per alcune tipologie di utenti, che attraverso le associazioni di categoria avevano lamentato difficoltà operative, la decorrenza dell’obbligo di invio dei dati è stata posticipata, fermo restando l’obbligo di trasmettere i dati a partire dalle date sopra elencate.
La trasmissione dei dati avviene con cadenza:
· Giornaliera per i Depositi Fiscali;
· Mensile per i Depositi Commerciali ed i Destinatari Registrati
I dati da trasmettere sono i seguenti:
1 - estremi del registro di carico e scarico
2 - qualità e quantità del prodotto movimentato
3 - documento che giustifica la movimentazione
4 - mittente o destinatario del prodotto movimentato
5 - tipologia e causale della movimentazione
6 - posizione fiscale del prodotto
7 - imposte afferenti alla movimentazione del prodotto
8 - eventuali accredito di imposta utilizzati nel periodo
9 - movimentazione complessiva della garanzia per la circolazione (Depositi Fiscali)
10 - causale, tipologia e quantità dei contrassegni movimentati (Depositi Fiscali Alcole)
Nel sito dell’Agenzia delle Dogane, seguendo il percorso www.adm.gov.it \dogane\accise\telematizzazione accise\settore prodotti(energetici)\(destinatari registrati)\
Profilo ....... è possibile consultare il “profilo” dell’operatore, che specifica il tipo di tracciato record da utilizzare ed identifica la figura professionale attraverso la composizione del codice ditta.
Il tracciato record è reperibile nel sito dell’Agenzia delle Dogane nella sezione Sistema Telematico Doganale, ambiente di Prova/Reale.
I flussi telematici si compongono di uno e più tipi di record:
Record di “Testa”, sempre presente, individua l’operatore che trasmette;
Record A: dati di controllo, riepiloga il tipo e numero di record presenti nel file;
Record B: movimentazione prodotti energetici;
Record C: movimentazioni prodotti alcolici;
Record D: Riepilogo crediti e riaccrediti;
Record E: riepilogo dell’accisa dovuta;
Record F: movimentazione garanzia sulla circolazione
Record G: movimentazione contrassegni
Record R: ravvedimento.
Le tabelle di riferimento per la compilazione dei vari campi sono reperibili nel sito dell’AD nella sezione accise\telematizzazione\(prodotti Energetici)\Tabelle di riferimento.
In assenza di movimentazioni di prodotto non si trasmettono i dati;
Il riepilogo mensile d’imposta deve comunque essere trasmesso anche in assenza di movimentazioni (esclusi Depositi Commerciali).
Il sabato è considerato giorno non lavorativo
Annullare un file trasmesso con il Servizio telematico Doganale
Se si è trasmesso un file con il servizio telematico e viene scartato per errori formali, il file è automaticamente considerato invalido pertanto non ci sarà bisogno di alcun annullamento.
DAA telematico: il file contenente il messaggio IE810 - "ANNULLAMENTO DAA ELETTRONICO" consente di annullare un file con il messaggio IE815 - "Dati del Draft DAA Elettronico" precedentemente inviato con esito positivo (controlli sostanziali superati e dati del draft registarti al sistema); il file con il messaggio IE810 deve pervenire al sistema entro la data di spedizione della merce.
Accise - dati relativi ai prodotti energetici / alcolici: sono possibili, per i prodotti alcolici ed energetici, due soli tipi di richieste di cancellazione:
o cancellazione di una singola movimentazione (per tutti gli operatori) mediante invio di un record contenente gli estremi per individuare la movimentazione e il tipo richiesta 'C'
o cancellazione dei dati giornalieri per i depositi fiscali ALCODA e OLIMDA mediante l'invio di un file contenente il solo record A con la data della giornata che si vuole cancellare. Tale richiesta dave pervenire entro la scadenza prevista per l'invio dei dati contabili.
DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO
La circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa deve avvenire sotto la scorta di uno specifico documento di accompagnamento in ragione del diverso regime fiscale:
In sospensione di accisa con e-AD
Ad accisa assolta con eDAS
e-AD acronimo di electronic administrative document (documento amministrativo elettronico)
eDAS. Documento di Accompagnamento Semplificato.
I prodotti in sospensione di accisa possono essere trasferiti, scortati da e-AD, da un deposito Fiscale ad un altro Deposito Fiscale o Destinatario Registrato autorizzati a riceverli.
Prima dell’inizio della circolazione il Depositario Autorizzato, gestore del Deposito Fiscale, invia un messaggio telematico, detto draft (bozza), in cui inserisce tutte le informazioni sulla spedizione, codificate secondo il tracciato record appropriato. Il sistema informativo dell’AD, se sono superati i controlli formali e sostanziali, risponde rilasciando un numero di ARC (administrative reference code) che si aggiunge alla bozza formando l’e-AD. La stampa dell’e-AD viene consegnata al trasportatore il quale la conserverà fino al termine della circolazione con arrivo dal destinatario finale, pronto ad esibirla nel caso durante il trasporto venga fermato dagli organi di controllo.
La circolazione in regime sospensivo si conclude nel momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario. Tale circostanza è attestata dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario tramite il STD all’Agenzia delle Dogane e da quest’ultima validata.
Obblighi del trasportatore
· Custodia della copia stampata dell'e-AD;
· In caso di smarrimento, furto o distruzione della copia dell'e-AD, il trasportatore si deve munire di un'ulteriore copia stampata;
· in caso di perdita di prodotto deve dare comunicazione allo speditore e all'Ufficio delle dogane competente sul luogo di constatazione della perdita.
Obblighi del destinatario
· Presa in carico dei prodotti e presentazione a sistema, al massimo entro cinque giorni lavorativi, della nota di ricevimento;
· In caso di rigetto dell'e-AD, invio di apposito messaggio elettronico;
· Attestazione nella nota di ricevimento delle differenze riscontrate sia come valore assoluto che come percentuale del carico (in caso di cali eccedenti è dovuta l'accisa sull'intero quantitativo mancante. In tal caso la cauzione rimane indisponibile sino al pagamento dell'imposta).
I destinatari autorizzati a ricevere prodotti in sospensione di accisa sono consultabili nella Banca dati SEED (System for Exchange Excise Data) istituita presso la Comunità Europea. Inserendo il codice di accisa è possibile vedere l’elenco ed il tipo dei prodotti autorizzati.
L’AD non ha messo a disposizione alcun software per il dialogo telematico. Il software deve essere acquistato sul mercato libero. È importante avere un buon software a disposizione perchè questo significa eseguire le operazioni necessarie con pochi semplici clik.
Lo Studio, partendo dai dati del registro, compila, elabora ed invia i dati della telematizzazione dei Destinatari Registrati che acquistano gasolio agevolato per la produzione di energia elettrica.
Per tutte le altre necessità, questo Studio ha selezionato una casa software che offre un prodotto di qualità, moderno ed efficiente, basato su web service, con un supporto qualificato ed un costante aggiornamento del prodotto in modo non invasivo. Per un confronto, può essere richiesta una presentazione via web sul Vs. pc in ufficio in modo da valutare e comparare il prodotto con altri sul mercato.
e-DAS – Documento Amministrativo semplificato in formato elettronico
Si intende per:
- CRS (Codice di Riferimento Standard): identificativo alfanumerico unico nazionale attribuito all’e- DAS dal sistema informativo.-
- data di registrazione: data ed ora di ricezione da parte del sistema informativo dell'Agenzia dei messaggi elettronici ad esso inviati;
- depositante: il soggetto per conto del quale l’esercente deposito procede all’estrazione del prodotto assoggettato ad accisa o denaturato dal proprio impianto. In caso di estrazione da un deposito fiscale di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, coincide con il soggetto di cui all'articolo 1, comma 945, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In caso di estrazione da un deposito commerciale di benzina o gasolio usato come carburante, coincide con il soggetto di cui all’articolo 25, comma 6-ter, del TUA, per conto del quale il titolare del medesimo deposito detiene o estrae tali prodotti;”
- destinatari interconnessi: gli esercenti depositi commerciali e gli esercenti impianti di distribuzione non presidiati nonché gli esercenti impianti di distribuzione che aderiscono facoltativamente alla disciplina di cui alla determinazione direttoriale prot.n.724/RU/DCAFC del 21 marzo 2019 ai sensi dell’articolo 10, comma 6, della stessa;
- e-DAS: la versione elettronica del Documento di Accompagnamento Semplificato.
- LRN (numero di riferimento locale): un numero unico progressivo annuo attribuito al DAS dallo speditore che identifica la spedizione nella contabilità del deposito mittente;
- sistema elettronico: il sistema informatico e infrastrutturale dello speditore, costituito dai sistemi hardware e software deputati al dialogo telematico con il sistema informativo;
- sistema informativo: il sistema informatico e infrastrutturale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), costituito dai sistemi hardware e software deputati al dialogo telematico con lo speditore ed i destinatari interconnessi, alla raccolta e gestione delle informazioni;
- speditore: il soggetto che trasferisce prodotti energetici assoggettati ad accisa o denaturati, depositario autorizzato ai sensi dell’articolo 5 del TUA o esercente deposito commerciale di prodotti di cui all’articolo 25, commi 1 e 6, del TUA, intestatario della relativa licenza fiscale;”;
- UdPGeT: i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) che effettuano le attività di vigilanza e controllo nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e tributaria ai sensi dell’art. 18 del TUA.
L’emissione e l’annullamento dell’e-DAS, il cambio di destinazione dei prodotti da parte dello speditore nonché, per i trasferimenti tra depositi commerciali, la conferma dell’arrivo dei carburanti stessi da parte del destinatario è effettuata mediante la trasmissione al sistema informativo di specifici messaggi elettronici, convalidati dal sistema stesso secondo le disposizioni della presente direttoriale.
Per ciascun deposito, lo speditore ha la facoltà di delegare ad altro soggetto la trasmissione dei messaggi elettronici secondo quanto previsto dal Modello Autorizzativo Unico. La procura notarile scritta è preventivamente consegnata dallo speditore all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sul deposito. Nel caso si tratti di propri dipendenti in via esclusiva e stabilmente operanti presso il deposito stesso, lo speditore può delegare alla sottoscrizione dell’e-DAS fino a tre preposti. In tale evenienza, la relativa procura scritta può essere fornita in forma libera.
Al termine della circolazione, una copia dell’e-DAS è conservata nelle contabilità dello speditore e del destinatario per i cinque anni successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario dell’anno in cui l’e-DAS è stato emesso, secondo le disposizioni degli articoli 5, 9 e 10 della Direttoriale 138764 del 10 maggio 2020.
Il D.A.S. scorta la merce per cui è già stato assolto il debito d’accisa.
L’e-DAS è composto da: i dati trasmessi dallo speditore con firma digitale di quest’ultimo; la numerazione di cui al comma 3; il sigillo di controllo e la data di registrazione apposti da ADM.
All’e-DAS è attribuito il CRS dal sistema informativo. Gli e-DAS emessi sono, altresì, numerati progressivamente dallo speditore per ciascun anno relativamente ad ogni deposito mittente tramite il numero di riferimento locale.
L’e-DAS è compilato dallo speditore con i seguenti dati obbligatori:
codice di accisa o codice ditta del deposito mittente;
numero identificativo e data della fattura elettronica emessa per la cessione del prodotto estratto dal deposito. In caso di fatturazione differita è indicato il numero di riferimento locale;
codice ditta ed indirizzo dell’impianto destinatario nonché denominazione dell’esercente, laddove la spedizione sia effettuata verso un impianto obbligato alla denuncia ai sensi dell’art. 25 del TUA. Negli altri casi, è indicata la partita IVA e la denominazione della Società che riceve il prodotto nonché l’indirizzo del luogo di consegna. Per le spedizioni verso soggetti non dotati né di codice ditta né di partita IVA è obbligatoria l’indicazione della denominazione del destinatario, del relativo codice fiscale e dell’indirizzo del luogo di consegna;
partita IVA del primo vettore nonché denominazione del primo incaricato del trasporto, targa del mezzo e quella dell’eventuale rimorchio o semirimorchio;
data e ora di spedizione, comunque non superiore alle ore 05:00 del giorno lavorativo successivo a quello della data di registrazione;
durata strettamente necessaria prevista per il trasporto in base al tragitto da effettuare, comunque non superiore alle 18 ore;
denominazione commerciale e codici NC e CPA del prodotto trasportato;
quantitativo del prodotto trasportato in volume ambiente e in volume a 15°C, densità del prodotto a 15°C;
peso a vuoto del mezzo risultante dalla carta di circolazione;
peso netto della spedizione;
denominazione e codice identificativo del depositante, in caso di spedizione effettuata per conto di un soggetto titolare di conto deposito presso il deposito fiscale mittente. In caso di estrazione da un deposito commerciale è indicata la partita IVA in luogo del codice identificativo;
partita IVA del primo soggetto cessionario nonché, laddove noti, dei successivi soggetti cessionari che intervengono nella catena del valore del prodotto trasferito;
in caso di estrazione da un deposito fiscale o da un deposito di un destinatario registrato, gli estremi della ricevuta di versamento dell’IVA sui carburanti eseguito con modello F24, ovvero, nei casi previsti, la causale di esonero dal versamento, indicando gli estremi della eventuale garanzia.
I dati sono trasmessi dallo speditore al sistema informativo tramite messaggio elettronico, firmato digitalmente dal medesimo speditore.
Il sistema informativo, esperiti i controlli, convalida il messaggio elettronico emettendo il relativo e-DAS, in formato .pdf, munito del sigillo di controllo, della data di registrazione e della numerazione.
Se i dati trasmessi dallo speditore nel messaggio elettronico non sono formalmente validi, il sistema informativo non procede all’acquisizione dei dati.
OBBLIGHI SPEDITORE
Anteriormente all’estrazione del prodotto dal deposito, lo speditore invia il messaggio tramite il sistema elettronico al sistema informativo.
A seguito della convalida dell’e-DAS da parte di ADM, lo speditore comunica l’e-DAS all’incaricato del trasporto e ne fornisce una copia stampata.
Qualora il trasporto dei prodotti non debba più aver luogo, lo speditore invia, anteriormente all’estrazione dal deposito, il messaggio elettronico di annullamento tramite il sistema informativo, specificando il CRS dell’e-DAS da annullare e le motivazioni dell’annullamento.Per il tempo strettamente necessario che intercorre tra la data di registrazione e la data e ora di spedizione, lo speditore è tenuto a custodire le autobotti per le quali è stato emesso l’e- DAS all’interno del recinto del deposito mittente.
Validità temporale dell’e-DAS per la circolazione
L’e-DAS è inefficace e non legittima la circolazione tra la data di registrazione e la data e ora di spedizione, nonché decorsa la durata prevista per il trasporto a partire dalla data e ora di spedizione, e comunque dopo l’assunzione in carico del prodotto da parte del destinatario.
Qualora durante il trasporto si verifichino circostanze eccezionali che comportino il superamento della durata per esso prevista, lo speditore è tenuto a fornirne immediata comunicazione, tramite il sistema informativo, all’Ufficio delle Dogane competente sul deposito mittente, indicando le ore necessarie per ultimare la circolazione. Il trasporto del prodotto può proseguire una volta che la predetta comunicazione sia stata ricevuta dal predetto Ufficio delle Dogane e sia stata inoltrata dallo speditore all’incaricato del trasporto. Nel caso di autobotte munite di sistemi di tracciamento della posizione il trasporto può proseguire fino alla destinazione prevista e la comunicazione dello speditore può essere effettuata entro il giorno lavorativo successivo a quello di scadenza della durata prevista.
La comunicazione e la ricevuta di consegna sono storicizzate nel sistema elettronico dello speditore.
Obblighi dell’incaricato del trasporto
L’incaricato del trasporto ha l’obbligo di esibire l’e-DAS ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo e di custodire la copia stampata dell’e-DAS ricevuta dallo speditore.
In caso di smarrimento, furto o distruzione della copia stampata dell’e-DAS, l’incaricato del trasporto, prima della prosecuzione del viaggio, si munisce di altra copia stampata.
In caso di superamento della durata prevista per il trasporto, l’incaricato del trasporto è tenuto ad informare lo speditore per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 7, comma 2.
In caso di variazioni dell’incaricato del trasporto, la copia stampata dell’e-DAS è consegnata dal precedente incaricato al nuovo.
L’incaricato del trasporto è tenuto a comunicare allo speditore qualsiasi informazione supplementare relativa al trasporto, compresa ogni variazione riguardante la destinazione, il mezzo ed il vettore nonché il nuovo incaricato.
OBBLIGHI DESTINATARIO
I destinatari obbligati alla denuncia ai sensi dell’articolo 25 del TUA sono tenuti ad assumere in carico il prodotto sul proprio registro di carico e scarico nello stesso giorno di ricezione, specificando il codice di accisa o ditta dell’impianto speditore, il CRS dell’e-DAS, la qualità e la quantità del prodotto pervenuto
I destinatari conservano nelle proprie contabilità la copia stampata dell’e- DAS utilizzato a scorta della spedizione.
I destinatari esibiscono la copia stampata dell’e-DAS su richiesta, in fase di verifica, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza.
I destinatari non soggetti alla denuncia ai sensi dell’articolo 25 del TUA hanno l’obbligo di conservazione della copia stampata dell’e-DAS per i cinque anni successivi, unitamente alla documentazione relativa all’operazione effettuata.
Nei casi di rifornimento diretto di carburanti esenti per la navigazione, l’attestazione di ricezione da parte del comandante dell’imbarcazione rifornita è apposta tramite l’apposito servizio disponibile sul portale ADM ovvero sulla copia stampata dell’e-DAS. In quest’ultima evenienza, è ammessa la tenuta della copia stampata in forma dematerializzata nel sistema elettronico dello speditore”
Cambio di destinazione dell’intera partita di prodotto ad imposta assolta (11)
Durante la circolazione del prodotto lo speditore può modificare la destinazione originaria indicata nell’e-DAS. A tal fine, invia messaggio tramite il sistema elettronico al sistema informativo, contenente i seguenti dati obbligatori:
nuovo destinatario;
il CRS dell’e-DAS oggetto del cambiamento di destinazione;
in caso di emissione di fattura elettronica per la nuova cessione, numero identificativo e data della stessa;
eventuale nuovo depositante, identificato secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4, lettera k) qualora il nuovo trasferimento sia effettuato per conto di un soggetto diverso da quello originario.
eventuale nuovo soggetto primo cessionario identificato secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4, lettera l), qualora la nuova cessione sia effettuata da un soggetto diverso da quello originario.
Effettuati i controlli, il sistema informativo convalida il messaggio elettronico di cambiamento di destinazione, rendendo disponibile allo speditore un messaggio elettronico di risposta munito dei dati quantitativi indicati nell’e-DAS originario, della data di registrazione nonché della medesima numerazione di cui all’e-DAS originario, con aggiunta di un identificativo progressivo del numero dei cambiamenti di destinazione a cui lo stesso è stato soggetto.
Lo speditore è tenuto a comunicare i dati all’incaricato del trasporto. In tale evenienza, l’invio della comunicazione è storicizzata nel sistema elettronico dello speditore.
La comunicazione è custodita dall’incaricato del trasporto sino al termine del trasporto.
Lo speditore annota sul registro di carico e scarico gli estremi del messaggio elettronico di risposta.
Al termine del trasferimento il nuovo destinatario adempie alle disposizioni relative alla ricezione del prodotto.
Il messaggio elettronico di risposta relativo al cambiamento di destinazione è trasmesso dallo speditore al nuovo destinatario.
Fermo restando gli obblighi dello speditore, nel caso il cambiamento di destinazione si verifichi in un momento in cui non è fruibile il sistema elettronico dello speditore, lo stesso procede agli adempimenti previsti entro il giorno lavorativo successivo alla data di spedizione.
Cambio di destinazione di una frazione di partita di prodotto ad imposta assolta (12)
La procedura sopra richiamata trova applicazione anche in caso di cambio di destinazione di una frazione della partita originariamente spedita e per la quale non è stato possibile procedere allo scarico integrale presso il destinatario in origine indicato nell’e-DAS.
In tale evenienza, l’incaricato del trasporto comunica allo speditore la quantità e qualità del prodotto effettivamente scaricato presso il destinatario originario.
Lo speditore invia il messaggio tramite il sistema elettronico al sistema informativo, firmato digitalmente dallo speditore stesso, contenente oltre ai dati di cui sopra, anche quelli di quantità e di qualità del prodotto da inviare presso il nuovo destinatario.
Lo speditore invia il messaggio tramite il sistema elettronico al sistema informativo per l’emissione di un e-DAS “non scorta merce” contenente i quantitativi di prodotto effettivamente scaricati presso il destinatario originario ed il CRS indicati nell’e-DAS originario, con il campo durata prevista per il trasporto e peso a vuoto del mezzo pari a zero.
L’e-DAS “non scorta merce” è trasmesso dallo speditore al destinatario originario entro il primo giorno lavorativo successivo al cambio di destinazione. Tale documento è conservato nelle contabilità dello speditore e del destinatario.
Reintroduzione di prodotti ad accisa assolta nel deposito mittente
Per la reintroduzione dell’intera partita o di una frazione di prodotto indicata nelle e-DAS presso il deposito commerciale mittente restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, rispettivamente commi 2 e 3 e comma 6, del D.M.210/96; gli adempimenti sono effettuati utilizzando il colloquio telematico di cui all’articolo 8 comma 1.
Nel caso di reintroduzione nel deposito commerciale mittente dell’intera partita, lo speditore indica nel messaggio elettronico sé stesso come nuovo destinatario nonché il CRS dell’e-DAS oggetto del cambiamento di destinazione.
Nel caso di reintroduzione parziale, lo speditore applica le disposizioni dell’articolo 12, indicando nel messaggio elettronico, sé stesso come nuovo destinatario nonché il CRS dell’e- DAS oggetto del cambiamento di destinazione e la quantità e la qualità del prodotto da reintrodurre in deposito.
Nel caso di reintroduzione in deposito di prodotto ad imposta assolta giacente presso un impianto di un utilizzatore non abilitato all’emissione del documento di accompagnamento, l’e-DAS è emesso dal titolare del deposito commerciale ricevente tramite l’apposito campo del messaggio elettronico. Di tale e-DAS sono stampate due copie per gli adempimenti di cui all’articolo 15, comma 7, del D.M. 210/96.
Nel caso di reintroduzione in deposito fiscale di prodotto ad imposta assolta trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 14, della determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 158235/RU del 7 dicembre 2010.
Trasporto con autobotti munite di misuratore volumetrico per carichi predeterminati (14)
In caso di trasporto di più partite di oli minerali effettuato con autobotti munite di misuratore volumetrico, conforme alle disposizioni vigenti, per carichi predeterminati, lo speditore emette tanti e-DAS quanti sono i destinatari del prodotto costituente il carico dell’autobotte, secondo le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 1, del D.M. 210/96.
Restano ferme le prescrizioni di cui all’articolo 18, commi da 3 a 6, del D.M. 210/96.
L’incaricato del trasporto deve vuotare completamente l'autobotte presso l'ultimo esercente impianto di distribuzione stradale di carburanti.
Trasporto con autobotti munite di misuratore volumetrico per carichi non predeterminati (15)
In caso di trasporto di più partite di benzina o di gasolio per uso carburazione destinate all’extra-rete effettuato con autobotti munite di misuratore volumetrico, conforme alle disposizioni vigenti, per carichi non predeterminati, lo speditore emette, tramite il messaggio elettronico, per trasporto alla rinfusa per carichi non predeterminati, un e-DAS “collettivo” per l’intera quantità trasportata, elencando i destinatari del prodotto costituente il carico dell’autobotte.
Per ciascuna spedizione sono emessi tanti e-DAS “collettivi” quanti sono i prodotti trasportati.
Il sistema informativo riporta in automatico l’elenco dei destinatari nel campo destinatario dell’e-DAS “collettivo”. Il sistema informativo, esperiti i controlli, convalida il messaggio elettronico, emettendo l’e-DAS “collettivo” e tanti e-DAS “non scorta merce”, privi dell’indicazione della quantità, quanti sono i destinatari del prodotto costituente il carico dell’autobotte.
Restano ferme le prescrizioni di cui all’articolo 20, commi da 3 a 6, del D.M. 210/96.
A trasporto effettuato, lo speditore trasmette al sistema informatizzato il rapporto di ricezione per ciascun e-DAS “non scorta merce” e per l’e-DAS “collettivo”, tramite il messaggio elettronico, firmato digitalmente dallo speditore stesso.
Il rapporto di ricezione per ciascun e-DAS “non scorta merce” è compilato con i seguenti dati obbligatori:
Codice ditta dello speditore;
Destinatario del prodotto;
Data di arrivo del prodotto;
CRS dell’E-DAS al quale il rapporto si riferisce;
Tipologia di prodotto
Lettura iniziale del contatore presso il destinatario del prodotto
Lettura finale del contatore presso il destinatario del prodotto
Quantità di prodotto consegnata al destinatario, ottenuti quali differenza tra le due predette letture del contatore;
Estremi della fattura elettronica emessa verso il destinatario.
Il rapporto di ricezione per l’e-DAS “collettivo” è compilato con i seguenti dati obbligatori:
Codice ditta dello speditore;
Data di arrivo dei prodotti;
CRS dell’e-DAS al quale il rapporto si riferisce;
Tipologia di prodotto
Lettura iniziale del contatore ad inizio del trasporto;
Lettura finale del contatore alla fine del trasporto;
Quantitativi complessivamente consegnati, ottenuti quali differenza tra le due predette letture del contatore;
Deficienza o eccedenza constatate tra la quantità in origine indicata nell’e-DAS “collettivo” e i quantitativi complessivamente consegnati.
Se i dati trasmessi dallo speditore nel messaggio elettronico non sono formalmente validi, il sistema informativo non procede all’acquisizione dei dati. Il sistema informativo, esperiti i predetti controlli, convalida ciascun rapporto di ricezione munendolo dell’identificativo unico telematico recante la data di registrazione e di una numerazione progressiva annua collegata al CRS dell’e-DAS a cui il rapporto di ricezione si riferisce.
Trasferimento di carburanti assoggettati ad accisa tra depositi commerciali (16)
In caso di trasferimento di prodotti energetici assoggettati ad accisa non denaturati tra depositi commerciali, lo speditore è tenuto ad emettere un e-DAS per ogni spedizione.
Ciascuna partita è annotata singolarmente nel registro di carico e scarico dello speditore, con indicazione del CRS dell’e-DAS utilizzato a scorta della stessa nonché del codice ditta dell’impianto destinatario e della denominazione dell’esercente.
Il destinatario introduce ciascuna partita nel deposito, effettua il riscontro delle quantità pervenute e prende in carico la quantità risultante dall’e-DAS, scaricando o assumendo in carico, rispettivamente, le eventuali deficienze o eccedenze rilevate a seguito del riscontro.
Entro lo stesso giorno di ricezione dei prodotti, il destinatario trasmette al sistema informativo il rapporto di ricezione per ciascuna partita, tramite il messaggio elettronico, firmato digitalmente dal destinatario stesso.
Il rapporto di ricezione è compilato dal destinatario, per ciascuna partita, con i seguenti dati obbligatori:
Codice ditta del proprio deposito;
Codice ditta del deposito speditore;
Data di arrivo del prodotto;
CRS dell’e-DAS al quale il rapporto si riferisce;
Tipologia di prodotto
Quantità di prodotto riscontrata, espressa in unità di massa;
Entità della deficienza ovvero dell’eccedenza, espresse in unità di massa, rispetto al peso netto indicato nell’e-DAS, qualora riscontrate .
Qualora sull’autobotte utilizzata per il trasferimento sia installato un contatore, lettura iniziale e finale dello stesso all’atto dello scarico del prodotto in deposito.
Volume complessivamente scaricato, ottenuto quale differenza tra le due predette letture.
Densità a 15°C e densità a temperatura ambiente riportata nell’e-DAS.
Nei casi di reintroduzione in deposito di cui al comma 3 il rapporto di ricezione è presentato dallo speditore relativamente al quantitativo reintrodotto nel proprio deposito.
Per ciascun e-DAS ricevuto, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1, i destinatari trasmettono, con le tempistiche definite nella disciplina vigente, un’ulteriore comunicazione telematica relativa alle eventuali deficienze o eccedenze rilevate all’arrivo del prodotto, con riferimento al CRS dell’e-DAS e alla relativa numerazione progressiva.
L’emissione dell’e-DAS e la convalida del relativo rapporto di ricezione assolvono, rispettivamente, l’obbligo di comunicazione preventiva da parte dello speditore e quello di conferma dell’arrivo del prodotto da parte del destinatario di cui all’articolo 25, comma 9, del TUA.
Il trasferimento di gasolio e di benzina denaturati per uso agricolo tra depositi commerciali è effettuato, per il tramite di un deposito fiscale mittente, secondo la procedura di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto 14 dicembre 2001, n. 454.
Per i fini del comma 12-bis, il deposito commerciale che invia direttamente i prodotti ad altro deposito commerciale senza immetterli nei propri impianti è tenuto ad ottenere l’autorizzazione ad operare quale depositante presso il deposito fiscale mittente.
Obblighi dello speditore, dell’incaricato del trasporto e del destinatario in caso di indisponibilità dei sistemi informatici (17)
Lo speditore fornisce comunicazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sull’impianto dell’indisponibilità del proprio sistema elettronico, indicandone le motivazioni e la presunta durata.
Qualora per indisponibilità del sistema elettronico o del sistema informativo dell’Agenzia non sia possibile il dialogo telematico che consente l’emissione dell’e-DAS, l’emissione del documento è effettuata su formato cartaceo secondo le disposizioni del D.M. 210/96.
Al ripristino del sistema elettronico o del sistema informativo dell’Agenzia lo speditore trasmette, attraverso il messaggio elettronico per invio differito, i dati relativi ai DAS cartacei emessi durante l’indisponibilità, entro il giorno lavorativo successivo alla data di ripristino.
Nel relativo messaggio elettronico, il numero di riferimento del DAS cartaceo è indicato nel campo “numero di riferimento locale” – LRN.
Ai messaggi elettronici di cui al comma 4 corrisponde la restituzione di messaggio elettronico da parte del sistema informativo recante la data di registrazione e l’indicazione del numero di riferimento locale. Tale messaggio è storicizzato nel sistema elettronico dello speditore e la relativa copia è trasmessa da quest’ultimo al destinatario. Il messaggio è conservato nelle contabilità dello speditore e del destinatario secondo le disposizioni degli articoli 5, comma 2 e 9, comma 2. ovvero 10, comma 2, qualora il destinatario non sia interconnesso.
In caso di indisponibilità dei sistemi informatici nei trasferimenti di carburanti assoggettati ad aliquota di accisa normale prevista dall’Allegato I al TUA tra depositi commerciali, le relative comunicazioni preventiva e consuntiva sono effettuate agli Uffici delle dogane interessati tramite PEC, secondo le disposizioni di cui all’articolo 25, comma 9, del TUA.
ESPORTAZIONE – RIMBORSO (art 11 D.M. 210/96.)
Nel caso in cui i trasferimenti di cui al comma 1 siano effettuati verso un Paese comunitario, lo speditore e' tenuto a prestare, anche in solido con il destinatario, la cauzione a garanzia del pagamento dell'accisa nel Paese comunitario di destinazione Qualora intenda chiedere il rimborso dell'accisa nazionale assolta, e' pure tenuto:
a) a presentare, anteriormente alla spedizione, una dichiarazione ai fini del rimborso, dimostrando l'avvenuto pagamento dell'accisa;
b) ad appurare il buon esito della spedizione mediante ricezione dell'esemplare n. 3 del DAS contenente, nell'apposito riquadro B, l'attestazione di ricezione della merce redatta e firmata dal destinatario o da un suo rappresentante. Tale esemplare deve essere corredato da un documento comprovante, da parte dell'autorita' fiscale del Paese comunitario di destinazione, l'avvenuta presa in carico delle merci e dei relativi diritti d'accisa, che puo' anche consistere in un'attestazione apposta dalla suddetta autorita' sull'esemplare n. 3 del DAS, o che riporti l'indirizzo del competente ufficio fiscale del Paese comunitario di destinazione, la data di accettazione della dichiarazione da parte di tale ufficio nonche' il numero di riferimento o di registrazione della medesima,
Con decorrenza 13 febbraio 2023, la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nello Stato e successivamente trasportati per scopi commerciali verso il territorio di altro Stato membro, viene scortata dall'e-DAS unionale.
La richiesta di e-DAS unionale viene trasmessa telematicamente all'autorità doganale del paese di appartenenza che risponde assegnando un codice univoco che integra e completa l'e-DAS. Il tracciato record è molto simile a quello dell'e-AD per i prodotti in sospensione di accisa.
Per questa attività sono state istituite due figure specifiche, il Destinatario Certificato e lo Speditore Certificato, che sono abilitate a ricevere e spedire prodotti già immessi in consumo tra stati diversi.
CASO DI FORNITURA DI RISCALDAMENTO IN APPALTO
Oli minerali destinati in esenzione fiscale alla Forze Armate nazionali – art. 17, comma 1°, lettera c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - Fornitura del servizio energia in convenzione CONSIP S.p.A..
il caso rappresentato è disciplinato dalla circolare 157 del 1999.
CIRCOLARE N. 13/D del 2005
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La movimentazione del prodotto ad accisa assolta avverrà con il documento di accompagnamento semplificato (D.A.S.) emesso dallo speditore, nel quale dovrà essere chiaramente indicato sia l’indirizzo del soggetto destinatario della merce che, nel riquadro “per conto”, la denominazione della ditta che effettua il servizio energia. I DAS emessi saranno oggetto di separata annotazione sul registro di carico/scarico.
Il responsabile del presidio militare destinatario del prodotto attesterà sulla copia 2 del DAS, con l’apposizione di data e firma, la conformità della merce ricevuta per qualità e quantità, trattenendo copia dell’esemplare 2 del DAS a disposizione degli organismi preposti al controllo.
Notizie utili:
Il numero Identificativo registro è il numero protocollo associato alla vidimazione del registro da parte del competente Ufficio delle Dogane.
il Numero “progressivo record” deve avere un valore univoco all'interno del registro, quindi assumerà il valore 1 all’apertura del registro e sarà incrementato di una unità ad ogni registrazione fino alla chiusura del registro stesso.
I dati inseriti dovranno essere sempre privi di segno. Il valore in positivo o negativo sarà determinato dal tipo di movimentazione (carico/scarico) indicato nel campo 28.
Giacenze contabili
Gli operatori OLIMOP, OLIMDC, OLLUDA comunicano i valori delle giacenze contabili relative a ciascun prodotto trattato:
all’atto della prima trasmissione: i valori di tali giacenze devono riferirsi all’ultimo giorno del mese precedente;
all’atto dell’apertura di un nuovo registro: si sottolinea che tale trasmissione deve essere effettuata all’inizio di ciascun anno finanziario, ovvero, qualora sia necessario intestare un nuovo registro in corso d’anno.
Gli operatori Depositari Autorizzati (OLIMDA) comunicano i valori delle giacenze contabili, relative a ciascun prodotto trattato nel primo file trasmesso in ambiente di esercizio; tali valori devono riferirsi alla fine del giorno immediatamente antecedente la data di riferimento della prima movimentazione trasmessa. Giornalmente, se ci sono state movimentazioni di carico/scarico, occorre inviare anche la giacenza di fine giornata. Il sistema, nel file di esito, fornisce il valore delle giacenze contabili desunto dal seguente calcolo: ultima giacenza inviata + i carichi giornalieri trasmessi – gli scarichi giornalieri trasmessi. Verrà fatta una verifica sulla giacenza comunicata dall’operatore rispetto a quella calcolata dal sistema doganale.
Campo 27 – Mittente/Destinatario. In questo campo deve essere inserito:
· Per i depositi fiscali indicare il Codice accisa;
· Per depositi liberi, operatori registrati e rappresentanti fiscali si deve inserire il Codice ditta;
· Il Codice Ufficio(della Dogana) viene indicato come mittente/destinatario delle movimentazioni che riguardano partite di Import/Export da/verso paesi extra-UE.
· Per destinatari di tipo privato indicare la Partita IVA o il Codice Fiscale: ove non sia reperibile tale informazione, andrà indicata la Partita IVA (o il Codice Fiscale) del proprietario della merce stessa. collegamento
· La giacenza di fine giornata viene inviata solo nel caso ci sia stata movimentazione di prodotto
· Il record E va sempre inviato anche se non sono state effettuate movimentazioni nel mese/quindicina di riferimento: in tal caso andranno inseriti tutti zero nei campi da 8 a 11.
· I file che non presentano errori formali sono accettati dal sistema ed è loro assegnato un numero di registrazione. Occorre comunque verificare il dettaglio degli esiti per accertarsi che nessun record contenga errori. Nel caso in cui alcuni record presentino un errore, è necessario correggerli ed inviare un nuovo file contenente solo tali record.
I record con problemi sono elencati nel dettaglio dell’esito con indicazione “E” (errore) ed “S” (segnalazione)
E = il record presenta almeno un errore ed è stato scartato dal sistema. S = il record è stato accettato dal sistema ma presenta delle imprecisioni (l’operatore valuterà l’opportunità di rettificarle o meno)
La rettifica/cancellazioni ai dati inviati ( Tipo richiesta "C") avviene inviando contestualmente due record, uno in cancellazione ed uno in inserimento.
Il record in cancellazione riporterà nel campo 5 la lettera C, tutti gli altri dati saranno uguali a quelli del record già trasmesso e per il quale si chiede la cancellazione. Dovrà inoltre essere obbligatoriamente valorizzato il campo note.
Il secondo record conterrà i dati corretti che andranno a sostituire quelli cancellati.
Trasmissione dati di codici ditta cessati: è possibile inviare i dati delle contabilità di un codice cessato inserendo nel campo 3 “Data della movimentazione” del record “C” una data precedente alla data di cessazione; saranno pertanto scartati, con messaggio di errore “85: Codice accisa/ditta cessato alla data/periodo di riferimento indicato”, i record “C” con data di movimentazione successiva o uguale alla data di cessazione. Il controllo sull’eventuale cessazione o sospensione del codice ditta non è più eseguito a livello dell’intero file in base alla data/periodo di riferimento indicati, ma sui singoli record di dettaglio (vedi tracciato).
Intervallo di validità del Codice prodotto: viene verificata, in fase di acquisizione, la data di inizio e fine validità di ciascun codice prodotto, ove indicata. Pertanto, in caso di movimentazione di carico/scarico relativa ad una data non compresa nell’intervallo di validità del codice prodotto indicato, il record verrà scartato con codice errore: "80: Codice prodotto non valido alla data di riferimento della movimentazione".
( AD 98887 del 10/08/2010)
Richiesta di cancellazione totale: E’ possibile inviare una richiesta per cancellare tutti i dati trasmessi in ambiente di Addestramento / Prova. La richiesta deve avvenire inviando un file contenente, oltre il record di Testa, il solo record “A” con il Campo 3 (data di riferimento) impostato con tutti caratteri “9”.
Es: OLIMDCIT00CBY00222B99999999A01234567890 0 0 0 0 0 1
Nel caso non risultino presenti sul Sistema dati riferiti alla Ditta, il sistema scarterà il file con il codice di errore “96: Non sono presenti dati riferiti al Codice accisa/ditta indicato”.
In ambiente Reale tale richiesta non è consentita.