DAS    e-DAS

La circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa

La circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (art. 6 del TUA) deve avvenire con la scorta del documento di accompagnamento (D.A.A = Documento Amministrativo di Accompagnamento), previsto dal regolamento CEE 2719/92. Parimenti, la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa (art. 10 del TUA) deve avvenire con la scorta del documento di accompagnamento (D.A.S = Documento di Accompagnamento Semplificato), previsto dal regolamento CEE 3649/92.

Con D.M. 25.3.1996, n. 210 e con successivo D.M. 16.5.1997, n. 148, è stata regolamentata la circolazione dei prodotti in sospensione di accisa e di quelli immessi in consumo ad accisa assolta, prevedendo l’obbligo, entro un termine stabilito, dell’adozione dei documenti D.A.A e DAS realizzati secondo modelli validi per tutti gli Stati membri.


Circolazione di prodotti ad accisa assolta (assoggettati)

Il DAS è il documento che accompagna i prodotti che hanno già assolto il debito di accisa, nel tragitto dal deposito di stoccaggio fino al luogo di consegna.

Il DAS si compone di tre esemplari, recanti lo stesso numero identificativo, così destinati :

a) l’esemplare n. 1 viene conservato dallo speditore

b) l’esemplare n. 2 scorta la merce e viene conservato dal destinatario

c) l’esemplare n. 3 scorta la merce nei casi in cui debba procedersi all’appuramento di cui all’art. n.11, comma 2, e art.13, comma 3, del D.M. 25/03/1996, n. 210 (esportazione).


Prima della loro compilazione, i D.A.S di tipo amministrativo sono soggetti a vidimazione mediante bollatura a secco, da parte dell’Ufficio Dogane competente.

I modelli da sottoporre a bollatura devono riportare, su ciascun esemplare, precompilati nei riquadri n.1 e n. 2 oppure sul margine laterale del documento, la denominazione dello speditore, il numero di licenza o l’eventuale codice di accisa ed il numero identificativo del documento.

I D.A.S di tipo commerciale sono emessi utilizzando appositi stampati predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle Finanze, ai sensi del D.P.R. 6/10/78, n. 627.

Si applicano le procedure previste per i D.A.A commerciali.

Sono esonerati dai vincoli di circolazione e deposito, relativamente ai prodotti alcolici contrassegnati, solo per quelli in confezioni della capacità non superiore ai 5 litri, escluso la frutta sotto spirito sgocciolata, a meno che non trattasi di circolazione intracomunitaria, nel qual caso si rende necessario il prescritto documento di accompagnamento.


OBBLIGHI SPEDITORE (art 11)

Per ogni trasferimento di merci ad imposta assolta lo speditore e' tenuto ad annotare giornalmente, nel registro di carico e scarico il giorno di partenza, i quantitativi complessivamente spediti nella giornata con la scorta del DAS, distintamente per qualita' della merce, ed i numeri d'identificazione dei DAS emessi.


OBBLIGHI DESTINATARIO (art 13)

Per i trasferimenti di merci ad imposta assolta aventi termine nel territorio dello Stato il destinatario e' tenuto:

a) ad assumere in carico la merce annotando nel registro, nello stesso giorno della ricezione, i dati relativi all'impianto speditore, il numero di riferimento del DAS e la data di emissione, la qualita' e la quantita' della merce pervenuta;

b) a porre a corredo dello stesso registro l'esemplare n. 2 del DAS;

c) nel caso di ricezione di prodotti, provenienti dal territorio nazionale, che abbiano attraversato il territorio di un altro Paese comunitario, a comunicare all'UTF l'avvenuta ricezione, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione medesima.


OBBLIGHI TRASPORTATORE (art 12)

L'incaricato del trasporto e', inoltre, tenuto a riportare sui predetti esemplari del DAS, utilizzando il riquadro 5 o, se insufficiente, un foglio contenente gli estremi del DAS, da allegare al DAS medesimo, qualsiasi informazione supplementare relativa al trasporto, compresa ogni variazione riguardante il mezzo ed il vettore.

2. In caso di furto, smarrimento o distruzione del DAS, l'incaricato del trasporto, prima della prosecuzione del viaggio, effettua immediata denuncia al piu' vicino comando territoriale della Guardia di finanza o, in mancanza, al piu' vicino organo di polizia, indicando, perche' siano riportati a verbale, tutti gli elementi necessari ad identificare la partita trasportata, il mittente ed il destinatario. Se trattasi di circolazione interna, copia della denuncia scorta la merce fino all'arrivo e tiene luogo del DAS ai fini dell'assunzione in carico; il destinatario segnala comunque il fatto al competente UTF, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Nel caso si tratti di merce proveniente da un Paese comunitario, prima della discarica viene richiesto l'intervento dell'UTF competente che, esperiti i riscontri ritenuti opportuni, consente la consegna della merce.

Effettuato poi il confronto fra i dati riportati nella denuncia di cui sopra e quelli risultanti dall'esemplare n. 1 del DAS richiesto in copia allo speditore, il predetto ufficio provvede a trarre da quest'ultima due copie, recanti l'indicazione "duplicato", che, previa vidimazione, sostituiscono gli esemplari n. 2 e n. 3 andati perduti. Nel caso si tratti di trasferimento verso un Paese comunitario, copia della denuncia scorta la merce fino all'UTF piu' facilmente raggiungibile, che provvede, con la procedura sopra descritta, a rilasciare all'incaricato del trasporto i duplicati degli esemplari n. 2 e n. 3 per consentirgli la prosecuzione del viaggio e ne da' comunicazione all'ufficio competente per l'impianto speditore.


TRASPORTI COLLETTIVI (art 14) Trasporti collettivi a mezzo di normali imprenditori

1) Per più partite inferiori a 10 q.li Ma complessivamente maggiori di 10 q.li - bisogna emettere un DAS COLLETTIVO corredato da una distinta;

2) Per più partite maggiori a 10 q.li con altre partite inferiori a 10 q.li – bisogna emettere DAS singoli per le partite superiori a 10 q.li e un DAS collettivo corredato della distinta per le partite inferiori a 10 q.li;

3) Si possono emettere DAS singoli per ogni partita anche se queste sono inferiori a 10 q.li senza distinta.


TRASPORTO ALLA RINFUSA (art 18) di oli minerali con autobotti munite di misuratore volumetrico, per carichi predeterminati. Bisogna emettere:

- Un DAS per ogni destinatario

- Una distinta

- Un cartellino per ogni consegna se si preferisce non scrivere i numeri iniziali e finali sulla distinta. In questo caso il cartellino va allegato alla distinta.

L'incaricato del trasporto deve essere altresi' fornito di una distinta dei DAS affidatigli, nella quale sono riportati gli elementi d'identificazione dei singoli DAS, nonche' le letture, iniziali e finali, del contatore totalizzatore del misuratore applicato all'autobotte, corrispondenti ai quantitativi di prodotto da erogare ai singoli destinatari, i quali appongono la loro firma leggibile, seguita dalla

data, in margine alla distinta in parola, in segno di ricevuta della merce e del documento di accompagnamento.

In alternativa all'indicazione delle letture iniziali e finali del contatore totalizzatore, se l'autobotte e' munita di dispositivo impressore dei volumi erogati, alla distinta puo' essere allegata, per ciascuna partita scaricata, il relativo scontrino, recante le indicazioni di cui al comma 4, firmato dall'incaricato del trasporto.

Lo scontrino viene emesso in due esemplari sui quali sono riportati il numero d'identificazione del misuratore o la targa dell'autobotte, la numerazione progressiva dell'impressore e la lettura del contatore, all'inizio e alla fine dell'erogazione; un esemplare dello scontrino, firmato dall'incaricato del trasporto e completato con l'indicazione del quantitativo complessivamente trasportato, resta a corredo del registro di carico e scarico dell'impianto destinatario mentre l'altro esemplare, con la firma del destinatario, e' allegato alla distinta.


TRASPORTO ALLA RINFUSA (art 20) di oli minerali con autobotti munite di misuratore volumetrico, per carichi non predeterminati

- Un DAS intestato a “Destinatari diversi come da distinta allegata” a scorta del quantitativo Complessivo;

- Un DAS “non scorta merce” per ogni destinatario omettendo l’indicazione del quantitativo;

- Una distinta.

A trasporto effettuato, il mittente riporta sul DAS "collettivo" nonche' sull'allegata distinta, in corrispondenza delle indicazioni del numero segnato dal contatore totalizzatore, all'uscita della autocisterna dal deposito, il numero segnato dallo stesso contatore a consegne ultimate ed esegue la differenza, ponendola a confronto con il volume di prodotto caricato. Qualora il volume complessivo di prodotto erogato dal misuratore corrisponda, tenuto conto delle tolleranze dovute a variazioni di temperatura o a tolleranze degli strumenti di misura, a quello del carico indicato nel DAS "collettivo", contrappone l'esemplare n. 2 di tale documento al corrispondente esemplare n.


TRASFERIMENTO DI PRODOTTO TRA DEPOSITI COMMERCIALI

Il trasferimento di prodotti energetici tra depositi commerciali deve essere preventivamente comunicato dal mittente e confermato all’arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di ricezione, anche a mezzo fax o posta certificata agli uffici delle dogane nella cui circoscrizione territoriale sono ubicati i depositi.


e-DAS (pubblicato il 05/10/2019)

Il progetto di dematerializzazione, cioè Il passaggio dal formato cartaceo al formato elettronico, ha previsto il graduale passaggio all'e-DAS (DAS in formato elettronico) che, a regime, andrà a sostituire il DAS cartaceo.

L'e-DAS è un messaggio elettronico che prende il via per iniziativa dell'Operatore Economico il quale informa l'Agenzia delle Dogane con messaggio DE815 “Draft DAS elettronico” che intende fare una determinata spedizione di prodotto.

Nel messaggio inserirà gli stessi dati che in precedenza veniveno inseriti nel DAS cartaceo. L’esito positivo dell’elaborazione del messaggio DE815 “Draft DAS elettronico”da parte del sistema informatico dell’Agenzia delle Dogane genera un codice univoco denominato SRC (Semplified Reference Code) e il relativo glifo/QRcode.

Il codice generato dal sistema, il glifo ed i dati inseriti dall'Operatore Economico vengono uniti in un documento, stampabile, che accompagnerà la merce nel suo tragitto fino a destinazione.

Sono previste ulteriori tipologie di messaggio, da inviare successivamente al messaggio DE815, in caso di Annullamento (DE810) o Cambio di Destinazione (DE813) .

E' importante, prima di arrivare a regime, prendere confidenza con la nuova procedura. Come ogni nuova procedura, ci saranno dei momenti di frustrazione dovuti all'inesperienza, alla scarsa conoscenza del software, agli eventuali errori che verranno rilevati dal sistema sui dati inseriti nel messaggio DE815.

Questi momenti critici saranno presto superati a mano a mano che si prende conoscenza e quindi fiducia nell'applicazione che ci consente di dialogare telematicamente con il sistema dell'Agenzia delle Dogane. L'Agenzia delle Dogane non fornisce un software.

A questo proposito, consiglio di valutare con attenzione, magari confrontandolo, il software per elaborare gli e-DAS. Un buon software che si integri con il proprio gestionale e che sia pratico e facile da usare consente di risparmiare tempo e denaro.

Il disagio iniziale sarà compensato dalla praticità con cui potranno essere gestiti i documenti di accompagnamento in futuro. Non sarà più necessario acquistare i DAS cartacei, provvedere alla loro bollatura, alla stampa con obsolete stampanti ad aghi, alla conservazione.

Nell'acquistare il software sarà opportuno tener conto che l'introduzione dell'e-DAS è un passaggio propedeutico all'adozione del registro telematico. Il registro telematico è già una realtà (progetto Re.Te.) e già da ora può sostituire il registro cartaceo. Condizione indispensabile, trasmettere telematicamente i dati delle movimentazioni del prodotto entro il giorno successivo a quello in cui sono avvenute.

Il vantaggio dell'e-DAS e poi anche del registro telematico è che i dati sono archiviati nel sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane. Sono consultabili, stampabili e quindi sempre a disposizione. Inoltre, fatto non trascurabile, l'operatore economico ha la possibilità di controllare nel dettaglio quali dati risultano acquisiti a seguito di invio telematico nella banca dati dell'Agenzia, possibilità che oggi è preclusa.

Pubblicato il 31/12/2019 DAS elettronico - e-DAS

Con la nota n. 217947 del 27/12/2019, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha formalizzato il rinvio al 01/07/2020 dell'obbligo di utilizzo del DAS in forma elettronica per i prodotti Benzina e Gasolio, ad accisa assolta, utilizzati come carburante.

Per tutti gli altri prodotti, e per usi diversi da carburazione, il termine di decorrenza dell'obbligo viene differito al 01/01/2022.


Pubblicato il 21/05/2020 Differimento dei termini per l'invio obbligatorio dell'e-DAS

Con il Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio) slitta al 30 settembre 2020 il termine per adeguare i propri sistemi informatici all’introduzione dell’obbligo dal 01 ottobre 2020 per la presentazione esclusivamente in forma telematica del Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS).


Articolo 18 della Direttoriale prot 138764 del 10 maggio 2020

Autorizzazione all’impiego dell’e-DAS

1. Ciascun esercente deposito che spedisce gasolio e benzina per uso carburazione ad imposta assolta nel territorio nazionale è tenuto ad adeguare i propri sistemi elettronici alle disposizioni della presente determinazione e a darne apposita comunicazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente.

 2. Nella comunicazione sono, in particolare, indicati:

- eventuale soggetto che l’esercente deposito ha delegato ad emettere l’e-DAS, allegando la relativa procura in originale;

- la descrizione delle caratteristiche del sistema elettronico di gestione degli e-DAS in cui sono storicizzati i messaggi elettronici e gli e-DAS scambiati con il sistema informativo dell’Agenzia nonché le comunicazioni previste dalla presente determinazione per la gestione dell’e-DAS; 

- elenco degli eventuali depositi contabili che insistono presso il depositario, con indicazione dei relativi codici ditta nonché della partita IVA e della denominazione della Società che ne è intestataria.

- la situazione aggiornata alla data della comunicazione relativamente al numero di DAS cartacei in giacenza presso il deposito, con indicazione della giacenza ad inizio anno, del numero di DAS emessi, di quelli ricevuti e di quelli annullati nel corso dell’anno stesso;

- la situazione aggiornata di cui al punto precedente, relativamente ai DAS cartacei in giacenza per ciascun deposito contabile di benzina e di gasolio usato come carburante che insiste presso il depositario.

 3. L’Ufficio delle dogane ha facoltà di effettuare verifiche per il riscontro di quanto comunicato dal depositario. Qualora non si rilevino ragioni ostative, l’Ufficio delle dogane, con apposito provvedimento, autorizza il depositario, per le spedizioni di benzina e gasolio usati come carburante, alla presentazione in forma esclusivamente telematica del DAS, specificando la relativa data di decorrenza dell’efficacia.

 4. Dalla data di cui al comma 3, il registro dei DAS cartacei prebollati di cui all’articolo 2, comma 6, del D.M. 210/96 è aggiornato solo per le esigenze di cui all’articolo 17 e per la movimentazione degli altri prodotti energetici ad imposta assolta non contemplati dalla presente determinazione.

 5. Dalla medesima data di cui al comma 3 sono revocate le autorizzazioni ad esercire depositi contabili di benzina e di gasolio usati come carburante insistenti nell’impianto. Ai depositanti ricadenti nell’ambito di applicazione del decreto ministeriale 12 aprile 2018 è rilasciato il codice identificativo alle condizioni previste, al fine di consentire allo speditore l’emissione degli E-DAS, per loro conto, secondo le disposizioni della presente direttoriale.

 6. Le modifiche al sistema di storicizzazione dello speditore sono preventivamente comunicate all’Ufficio delle dogane territorialmente competente il quale può disporre, se del caso, un’apposita verifica tecnica suppletiva.

Circolare 34/D del 19/09/2020

A decorrere dal 1° ottobre 2020, ogni singola movimentazione di benzina e gasolio usati come carburante ad aliquota normale dovrà essere effettuata esclusivamente con la scorta dell’e-DAS  contenente i dati obbligatori prescritti dalla determinazione direttoriale prot. 138764/RU del 10 maggio 2020.

In fase di prima applicazione, laddove fossero riscontrate problematiche tecniche nella funzionalità del sistema elettronico dello speditore tali da impedire l’emissione dell’e-DAS, su istanza dell’esercente, l’Ufficio delle Dogane potrà autorizzare il medesimo, per un periodo non superiore a 60 giorni, ad emettere il documento su formato cartaceo.

Per gli esercenti che alla data del 30 settembre 2020 ometteranno di adeguare i sistemi elettronici e di presentare la prescritta comunicazione, è fatto divieto di utilizzare DAS cartacei in giacenza per le spedizioni della benzina e del gasolio usato come carburante ad aliquota normale. Al contempo, per tali esercenti gli Uffici delle Dogane procederanno alla bollatura dei DAS cartacei esclusivamente per prodotti diversi da quelli sopra indicati.

e-DAS  -  PRODOTTI SOGGETTI ALL'OBBLIGO

I prodotti che devono circolare nel territorio nazionale accompagnati dall'e-DAS sono la benziana ed il gasolio usati come carburante ed assoggettati ad aliquota di accisa normale prevista dall'Allegato 1 del TUA D.Legs. 504/95. Sono esclusi la benzina ed il gasolio "agricoli" in quanto assoggettati ad aliquota di accisa agevolata. L' esclusione terminerà il 28 febbraio 2022.

Si faccia attenzione che l'esclusione non opera per il gasolio venduto per uso in agricoltura con aliquota IVA agevolata ma accisa piena.

INVIO DEI MESSAGGI DE815 IL GIORNO PRECEDENTE

Il messaggio DE815 per un e-DAS può essere inviato al sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane il giorno precedente la data di spedizione della merce.   L'orario di partenza deve essere compreso tra le 00 e le 05 del mattino successivo. Il limite è stato posto alla 05 del mattino per garantire che siano completamente fruibili le 18 ore previste come tempo massimo per consentire al trasportatore di arrivare a destinazione.

UTENTI CENSITI

Per utenti censiti si intende gli utenti che sono stati inseriti nella banca dati dell'Agenzia delle Dogane.   L'inserimento nella banca dati dell'Agenzia delle Dogane avviene a seguito del rilascio di una licenza Fiscale di Esercizio a cui è associato un Codice Ditta/Codice Accisa generato automaticamente dal sistema.

Il Codice Ditta/Accisa identifica l'operatore nei rapporti con l'Agenzia delle Dogane.

Tra gli utilizzatori censiti più comuni possiamo trovare:

- Deposito Fiscale;

- Deposito Commerciale;

- Impianto di distribuzione carburanti stradale;

- Impianto di distribuzione carburanti ad uso privato/agricolo/industriale;

- Deposito privato/agricolo/industriale;

Per differenza, tutti gli altri soggetti che non hanno un Codice Ditta/Accisa sono utilizzatori non censiti o depositi non censiti.

I non censiti sono divisi in due categorie:

- Utilizzatori non censiti

- Depositi non censiti.

Per Urilizzatore non censito si intende, ad esempio, un distributore privato/agricolo/industriale collegato ad un serbatoio della capacità non superiore a 10 mc (da gennaio 2021   5 mc).

Per Deposito non censito si intende, ad esempio, utenti con un serbatoio contenente prodotto per usi privato/agricolo/industriale, della capacità non superiore a 25 mc. (da gennaio 2021 10 mc.)  In questa fattispecie possono rientrare anche i serbatoi dei condomini.

Abilitazione al servizio e-DAS

Il servizio e-DAS è disponibile in modalità S2S (System to system) con dialogo web service, previa autenticazione sul nuovo portale PUDM (Portale Unico Dogane Monopli).

Per l'utilizzo del servizio in modalità web service (S2S) è necessario per la ditta richiedere l'Autorizzazione ai profili "DAS - MOVIMENTI AD ACCISA ASSOLTA", DAS SOTTOSCRITTORE" e "GESTIONE CERTIFICATI". Queste tre autorizzazioni devono essere delegate a persona fisica, a meno che non si tratti di una ditta individuale. I certificati di autenticazionbe devono essere generati, scaricati ed installati nella postazione che si collega con il sito dell'Agenzia delle Dogane. Servono a garantire la sicurezza della comunicazione tra agenzia e utenti. 

La delega a persona fisica è necessaria perchè l'accesso al PUDM, per questa attività, è consentito esclusivamente con SPID di secondo livello o CNS intestate a persona fisica. L'autenticazione con questi strumenti viene considerata un'autenticazione forte che non consente il disconoscimento dei dati trasmessi attraverso il sistema informatizzato. 

Ulteriori funzionalità saranno realizzate attraverso “web app” per la gestione:

1. della notifica di consegna del prodotto al destinatario da parte dell'incaricato del trasporto;

2. del completamento dell’e-DAS (in sostituzione del messaggio DE818) da parte del destinatario.

ARTICOLO 11 - (Direttoriale prot. 138764 del 10/05/2020) - Cambio di destinazione dell’intera partita di prodotto ad imposta assolta

1. Durante la circolazione del prodotto lo speditore può modificare la destinazione originaria indicata nell’e-DAS. A tal fine, invia messaggio tramite il sistema elettronico al sistema informativo, contenente i seguenti dati obbligatori:

a) nuovo destinatario, identificato secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4, lettera c);

b) il CRS dell’e-DAS oggetto del cambiamento di destinazione;

c) in caso di emissione di fattura elettronica per la nuova cessione, numero identificativo e data della stessa;

d) eventuale nuovo depositante, identificato secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4, lettera k) qualora il nuovo trasferimento sia effettuato per conto di un soggetto diverso da quello originario.

e) eventuale nuovo soggetto primo cessionario identificato secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4, lettera l), qualora la nuova cessione sia effettuata da un soggetto diverso da quello originario.

 2. Effettuati i controlli di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, il sistema informativo convalida il messaggio elettronico di cambiamento di destinazione, rendendo disponibile allo speditore un messaggio elettronico di risposta munito dei dati di cui al comma 1, dei dati quantitativi indicati nell’e-DAS originario, della data di registrazione nonché della medesima numerazione di cui all’e-DAS originario, con aggiunta di un identificativo progressivo del numero dei cambiamenti di destinazione a cui lo stesso è stato soggetto.

3. Lo speditore è tenuto a comunicare all’incaricato del trasporto i dati di cui al comma 1. In tale evenienza, l’invio della comunicazione è storicizzata nel sistema elettronico dello speditore.

4. La comunicazione di cui al comma 3 è custodita dall’incaricato del trasporto sino al termine del trasporto.

5. Lo speditore annota sul registro di carico e scarico gli estremi del messaggio elettronico di risposta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 6.

6. Al termine del trasferimento il nuovo destinatario adempie alle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10, a seconda che sia interconnesso ovvero non interconnesso.

7. Il messaggio elettronico di risposta relativo al cambiamento di destinazione è trasmesso dallo speditore al nuovo destinatario.

8. Fermo restando l’obbligo di cui al comma 3, qualora il cambiamento di destinazione si verifichi in un momento in cui non è fruibile il sistema elettronico dello speditore, lo stesso procede agli adempimenti di cui al comma 1 entro il giorno lavorativo successivo alla data di spedizione.


ARTICOLO 12 - (Direttoriale prot. 138764 del 10/05/2020) Cambio di destinazione di una frazione di partita di prodotto ad imposta assolta

La procedura dell’articolo 11 trova applicazione anche in caso di cambio di destinazione di una frazione della partita originariamente spedita e per la quale non è stato possibile procedere allo scarico integrale presso il destinatario in origine indicato nell’e-DAS.

2. In tale evenienza, l’incaricato del trasporto comunica allo speditore la quantità e qualità del prodotto effettivamente scaricato presso il destinatario originario, ferme restando le altre disposizioni di cui all’articolo 15, comma 6, del D.M.210/96.

 3. Lo speditore invia il messaggio tramite il sistema elettronico al sistema informativo, firmato digitalmente dallo speditore stesso, contenente oltre ai dati di cui all’articolo 11, comma 1, anche quelli di quantità e di qualità del prodotto da inviare presso il nuovo destinatario.

4. Lo speditore invia il messaggio tramite il sistema elettronico al sistema informativo per l’emissione di un e-DAS “non scorta merce” contenente i quantitativi di prodotto effettivamente scaricati presso il destinatario originario nonché i medesimi dati di cui all’articolo 3, comma 4, lettere a), b), c), f), j), k), l) ed il CRS indicati nell’e-DAS originario, con il campo durata prevista per il trasporto e peso a vuoto del mezzo pari a zero. Al messaggio elettronico si applicano le disposizioni dell’articolo 4.

5. L’e-DAS “non scorta merce” è trasmesso dallo speditore al destinatario originario entro il primo giorno lavorativo successivo al cambio di destinazione. Tale documento è conservato nelle contabilità dello speditore e del destinatario secondo le disposizioni degli articoli 5, comma 2 e 9, comma 2 ovvero 10, comma 2, qualora il destinatario non sia interconnesso

Gli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 possono essere eseguiti anche tramite il portale di ADM. In questo caso l’e-DAS viene aggiornato automaticamente dal sistema con una nuova versione.

ARTICOLO 14 - (Direttoriale prot. 138764 del 10/05/2020) -Trasporto con autobotti munite di misuratore volumetrico per carichi predeterminati

1. In caso di trasporto di più partite di oli minerali effettuato con autobotti munite di misuratore volumetrico, conforme alle disposizioni vigenti, per carichi predeterminati, lo speditore emette tanti e-DAS quanti sono i destinatari del prodotto costituente il carico dell’autobotte, secondo le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 1, del D.M. 210/96.

2. Restano ferme le prescrizioni di cui all’articolo 18, commi da 3 a 6, del D.M. 210/96.

3.   L’incaricato del trasporto deve vuotare completamente l'autobotte presso l'ultimo esercente  impianto di distribuzione stradale di carburanti.

4. I destinatari interconnessi trasmettono, con le modalità e le tempistiche definite nella disciplina vigente, per ciascun prodotto ricevuto: la comunicazione telematica di cui all’articolo 9, comma 1, e, esclusivamente per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, la comunicazione telematica relativa alle eventuali deficienze o eccedenze, rilevate all’atto di ciascuna operazione di scarico, secondo le indicazioni risultanti dallo scontrino emesso dal misuratore dell’autobotte.

5. Entro un mese dalla data del trasporto, lo speditore storicizza nel proprio sistema elettronico i dati quantitativi degli scontrini di cui all’articolo 18, comma 4, del D.M. 210/96 relativi a ciascun e-DAS emesso, distinti per ciascun prodotto consegnato agli impianti di distribuzione stradale di carburanti.

6. Per i soggetti di cui ai commi 4 e 5 è ammessa la tenuta degli scontrini in forma dematerializzata nei rispettivi sistemi elettronici, in modo che ne sia garantita la consultazione e l’estrazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e alla Guardia di Finanza in caso di controlli.

 ARTICOLO 15 - (Direttoriale prot. 138764 del 10/05/2020) Trasporto con autobotti munite di misuratore volumetrico per carichi non predeterminati

1. In caso di trasporto di più partite di benzina o di gasolio per uso carburazione destinate all’extra-rete effettuato con autobotti munite di misuratore volumetrico, conforme alle disposizioni vigenti, per carichi non predeterminati, lo speditore emette, tramite il messaggio elettronico, per trasporto alla rinfusa per carichi non predeterminati, un e-DAS “collettivo” per l’intera quantità trasportata, con indicazione dei dati di cui all’articolo 3, comma 4 lettere a), d), e), f), g), h), i), j), l). Lo speditore elenca, altresì, i destinatari del prodotto costituente il carico dell’autobotte.

2. Per ciascuna spedizione sono emessi tanti e-DAS “collettivi” quanti sono i prodotti trasportati.

3. Il sistema informativo riporta in automatico l’elenco dei destinatari nel campo destinatario dell’e-DAS “collettivo”. Il sistema informativo, esperiti i controlli di cui all’articolo 4, convalida il messaggio elettronico, emettendo l’e-DAS “collettivo” e tanti e-DAS “non scorta merce”, privi dell’indicazione di cui all’articolo 3, comma 4, lettera h), quanti sono i destinatari del prodotto costituente il carico dell’autobotte.

4. Restano ferme le prescrizioni di cui all’articolo 20, commi da 3 a 6, del D.M. 210/96.

5. A trasporto effettuato, lo speditore trasmette al sistema informatizzato il rapporto di ricezione per ciascun e-DAS “non scorta merce” e per l’e-DAS “collettivo”, tramite il messaggio elettronico, firmato digitalmente dallo speditore stesso.

6. Il rapporto di ricezione per ciascun e-DAS “non scorta merce” è compilato con i seguenti dati obbligatori:

a) Codice ditta dello speditore;

b) Destinatario del prodotto;

c) Data di arrivo del prodotto;

d) CRS dell’E-DAS al quale il rapporto si riferisce;

e) Tipologia di prodotto

f) Lettura iniziale del contatore presso il destinatario del prodotto

g) Lettura finale del contatore presso il destinatario del prodotto

h) Quantità di prodotto consegnata al destinatario, ottenuti quali differenza tra le due predette letture del contatore;

i) Estremi della fattura elettronica emessa verso il destinatario.

 7. Il rapporto di ricezione per l’e-DAS “collettivo” è compilato con i seguenti dati obbligatori:

a) Codice ditta dello speditore;

b) Data di arrivo dei prodotti;

c) CRS dell’e-DAS al quale il rapporto si riferisce;

d) Tipologia di prodotto

e) Lettura iniziale del contatore ad inizio del trasporto;

f) Lettura finale del contatore alla fine del trasporto;

g) Quantitativi complessivamente consegnati, ottenuti quali differenza tra le due predette letture del contatore;

h) Deficienza o eccedenza constatate tra la quantità in origine indicata nell’e-DAS “collettivo” e i quantitativi complessivamente consegnati.

8. Se i dati trasmessi dallo speditore nel messaggio elettronico non sono formalmente validi, il sistema informativo non procede all’acquisizione dei dati. Il sistema informativo, esperiti i predetti controlli nonché quelli di cui all’articolo 4, comma 4, convalida ciascun rapporto di ricezione munendolo dell’identificativo unico telematico recante la data di registrazione e di una numerazione progressiva annua collegata al CRS dell’e-DAS a cui il rapporto di ricezione si riferisce.

ARTICOLO 16 - (Direttoriale prot. 138764 del 10/05/2020) - Trasferimento di carburanti assoggettati ad accisa tra depositi commerciali

1. In caso di trasferimento di prodotti energetici assoggettati ad accisa non denaturati tra depositi commerciali, lo speditore è tenuto ad emettere un e-DAS per ogni spedizione.

2. Ciascuna partita è annotata singolarmente nel registro di carico e scarico dello speditore, con indicazione del CRS dell’e-DAS utilizzato a scorta della stessa nonché del codice ditta dell’impianto destinatario e della denominazione dell’esercente.

3. Qualora il trasporto dei prodotti non debba più aver luogo trova applicazione la procedura di cui all’articolo 5, comma 8. Se il prodotto ha già lasciato il deposito e, non possa essere, in tutto o in parte, ricevuto dal deposito del destinatario, lo speditore è tenuto a reintrodurre l’intera quantità estratta secondo le disposizioni dell’articolo 13, commi 1 e 2.

4. Il destinatario introduce ciascuna partita nel deposito, effettua il riscontro delle quantità pervenute e prende in carico la quantità risultante dall’e-DAS, scaricando o assumendo in carico, rispettivamente, le eventuali deficienze o eccedenze rilevate a seguito del riscontro.

 5. Entro lo stesso giorno di ricezione dei prodotti, il destinatario trasmette al sistema informativo il rapporto di ricezione per ciascuna partita, tramite il messaggio elettronico, firmato digitalmente dal destinatario stesso.

6. Il rapporto di ricezione è compilato dal destinatario, per ciascuna partita, con i seguenti dati obbligatori:

a) Codice ditta del proprio deposito;

b) Codice ditta del deposito speditore;

c) Data di arrivo del prodotto;

d) CRS dell’e-DAS al quale il rapporto si riferisce;

e) Tipologia di prodotto

f) Quantità di prodotto riscontrata, espressa in unità di massa;

g) Entità della deficienza ovvero dell’eccedenza, espresse in unità di massa, rispetto al peso netto indicato nell’e-DAS, qualora riscontrate a seguito del riscontro di cui al comma 4.

h) Qualora sull’autobotte utilizzata per il trasferimento sia installato un contatore, lettura iniziale e finale dello stesso all’atto dello scarico del prodotto in deposito.

i) Volume complessivamente scaricato, ottenuto quale differenza tra le due predette letture.

j) Densità a 15°C e densità a temperatura ambiente riportata nell’e-DAS.

7. Se i dati trasmessi dallo speditore nel messaggio elettronico non sono formalmente validi, il sistema informativo non procede all’acquisizione dei dati. Il sistema informativo, esperiti i predetti controlli, convalida il rapporto di ricezione munendolo della data di registrazione e di una numerazione progressiva collegata al CRS del relativo e-DAS.

8. Nei casi di reintroduzione in deposito di cui al comma 3 il rapporto di ricezione è presentato dallo speditore relativamente al quantitativo reintrodotto nel proprio deposito.

9. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può effettuare controlli automatizzati anteriormente alla convalida del rapporto di ricezione, anche prevedendo riscontri fisici sui prodotti spediti.

10. Per ciascun e-DAS ricevuto, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1, i destinatari trasmettono, con le tempistiche definite nella disciplina vigente, un’ulteriore comunicazione telematica relativa alle eventuali deficienze o eccedenze rilevate all’arrivo del prodotto, con riferimento al CRS dell’e-DAS e alla relativa numerazione progressiva.

11. L’emissione dell’e-DAS e la convalida del relativo rapporto di ricezione assolvono,  rispettivamente, l’obbligo di comunicazione preventiva da parte dello speditore e quello di  conferma dell’arrivo del prodotto da parte del destinatario di cui all’articolo 25, comma 9, del  TUA.

12. Il sistema informativo dell’Agenzia consente la consultazione da parte degli Uffici delle dogane degli e-DAS e dei rapporti di ricezione emessi dai depositi commerciali di rispettiva competenza.

12-bis. Il trasferimento di gasolio e di benzina denaturati per uso agricolo tra depositi commerciali è effettuato, per il tramite di un deposito fiscale mittente, secondo la procedura di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto 14 dicembre 2001, n. 454.

12-ter. Per i fini del comma 12-bis, il deposito commerciale che invia direttamente i prodotti ad altro deposito commerciale senza immetterli nei propri impianti è tenuto ad ottenere l’autorizzazione ad operare quale depositante presso il deposito fiscale mittente.

12-quater. Al di fuori dei casi di cui ai commi 12-bis e 12–ter non è ammesso il trasferimento tra depositi commerciali di prodotti energetici denaturati”.


Procedura di riserva

ARTICOLO 17 (DD prot. 138764 del 10/05/2020)

Obblighi dello speditore, dell’incaricato del trasporto e del destinatario in caso di indisponibilità dei sistemi informatici

1. Lo speditore fornisce comunicazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sull’impianto dell’indisponibilità del proprio sistema elettronico, indicandone le motivazioni e la presunta durata.

2. Qualora per indisponibilità del sistema elettronico o del sistema informativo dell’Agenzia non sia possibile il dialogo telematico che consente l’emissione dell’e-DAS, l’emissione del documento è effettuata su formato cartaceo secondo le disposizioni del D.M. 210/96 con i dati previsti dall’articolo 3, comma 4 della presente determinazione. I nuovi dati obbligatori sono inseriti nel DAS cartaceo.

3. Nel caso di cui al comma 2, restano fermi gli obblighi dell’incaricato del trasporto e del destinatario previsti dal D.M. 210/96 per la circolazione dei prodotti con la scorta del DAS cartaceo.

4. Al ripristino del sistema elettronico o del sistema informativo dell’Agenzia lo speditore trasmette, attraverso il messaggio elettronico per invio differito, i dati relativi ai DAS cartacei emessi durante l’indisponibilità, entro il giorno lavorativo successivo alla data di ripristino.  Nel relativo messaggio elettronico, il numero di riferimento del DAS cartaceo è indicato nel campo “numero di riferimento locale” – LRN.

5. Ai messaggi elettronici di cui al comma 4 corrisponde la restituzione di messaggio elettronico da parte del sistema informativo recante la data di registrazione e l’indicazione del numero di riferimento locale. Tale messaggio è storicizzato nel sistema elettronico dello speditore e la relativa copia è trasmessa da quest’ultimo al destinatario. Il messaggio è conservato nelle contabilità dello speditore e del destinatario secondo le disposizioni degli articoli 5, comma 2 e 9, comma 2. ovvero 10, comma 2, qualora il destinatario non sia interconnesso. 6. In caso di indisponibilità dei sistemi informatici nei trasferimenti di carburanti tra depositi commerciali, le relative comunicazioni preventiva e consuntiva sono effettuate agli Uffici delle dogane interessati tramite PEC, secondo le disposizioni di cui all’articolo 25, comma 9, del TUA.

Nel  caso  di  indisponibilità  superiore  a  tre  giorni  lavorativi,  il soggetto  obbligato deve presentare  i  dati  in  argomento  all’Ufficio  delle  Dogane  competente  su  supporto  magnetico/ottico (CD, Floppy, ecc.) unitamente alla relativa stampa, debitamente sottoscritta, prodotta utilizzando i  formulari  cartacei  pubblicati  sul  sito  dell’  Agenzia http://www.agenziadogane.gov.it, nella  sezione “Click  rapidi”,  seguendo  il  percorso  “Accise --> Telematizzazione  delle  Accise  --> Settore  Prodotti Energetici --> Esercenti depositi commerciali --> Processi Processi di Fall Back””. Se  l’indisponibilità  riguarda  il  Servizio  Telematico  dell’Agenzia,  indipendentemente  dalla sua durata, il soggetto obbligato, non appena ripristinato il sistema,  provvede all’invio telematico dei dati che non è stato in grado di trasmettere a causa di detta indisponibilità.

e-DAS Unionale  

Documento amministrativo elettronico semplificato a scorta della circolazione tra stati membri di prodotti che hanno già assolto il debito di accisa.

1. Nel caso in cui i prodotti sottoposti ad accisa circolano ai sensi della presente sezione, lo speditore certificato presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione una bozza di documento amministrativo elettronico semplificato avvalendosi del sistema informatizzato.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati figuranti nella bozza di documento amministrativo elettronico semplificato.

Se tali dati non sono validi, lo speditore certificato ne è informato senza indugio.

Se tali dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione attribuiscono al documento un codice unico di riferimento amministrativo semplificato e lo comunicano allo speditore certificato.

3. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione trasmettono senza indugio il documento amministrativo elettronico semplificato alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, le quali lo inoltrano al destinatario certificato.

4. Lo speditore certificato fornisce alla persona che accompagna i prodotti sottoposti ad accisa o, se non c'è una persona che accompagna, al trasportatore o vettore il codice unico di riferimento amministrativo semplificato. La persona che accompagna i prodotti sottoposti ad accisa, il trasportatore o vettore fornisce su richiesta tale codice alle autorità competenti per la durata della circolazione.

5. Durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa nell'ambito della presente sezione, lo speditore certificato può, avvalendosi del sistema informatizzato, modificare la destinazione in un altro luogo di consegna gestito dallo stesso destinatario certificato nello stesso Stato membro, o nel luogo di spedizione. A tal fine lo speditore certificato presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione una bozza di documento elettronico di cambiamento di destinazione avvalendosi del sistema informatizzato.

Nota di ricevimento

1. Al ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa, il destinatario certificato presenta alle autorità dello Stato membro di destinazione, senza indugio e non oltre cinque giorni lavorativi dopo la conclusione della circolazione, a eccezione dei casi riconosciuti come debitamente giustificati dalle autorità competenti, mediante il sistema informatizzato, una nota di ricevimento.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione effettuano una verifica elettronica dei dati figuranti nella nota di ricevimento.

Se tali dati non sono validi, il destinatario certificato ne è informato senza indugio.

Se tali dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione forniscono al destinatario certificato la conferma della registrazione della nota di ricevimento e la inviano alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.

La nota di ricevimento è ritenuta una prova sufficiente che il destinatario certificato abbia espletato tutte le formalità necessarie e abbia effettuato, se applicabile e a meno che i prodotti sottoposti ad accisa siano esenti dal pagamento dell'accisa, gli eventuali pagamenti dell'accisa dovuta nello Stato membro di destinazione, o che segua un regime di sospensione dall'accisa a norma del capo III.

3. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di ricevimento allo speditore certificato.

4. L'accisa pagata nello Stato membro di spedizione è rimborsata su richiesta e sulla base della nota di ricevimento di cui al paragrafo 1.