Destinatario Certificato

Art. 8-bis del TUA D.Lgs. 504/95 - Destinatario certificato

destinatario certificato” una persona fisica o giuridica registrata presso le autorità̀ competenti dello Stato membro di spedizione al fine di ricevere, nell’esercizio della sua attività̀, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso il territorio di un altro Stato membro”.

1. Il soggetto che intende operare come destinatario certificato e' autorizzato preventivamente dall'Amministrazione finanziaria e deve avere, per i prodotti sottoposti ad accisa diversi dai tabacchi lavorati, la qualifica di depositario autorizzato o di destinatario registrato e, per i tabacchi lavorati, la qualifica di destinatario registrato. L'autorizzazione e' valida fino a revoca. I prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro sono ricevuti presso il deposito del predetto soggetto e sono contabilizzati in appositi registri. Al destinatario certificato e' attribuito un codice identificativo.

2. Il destinatario certificato individua nell'ambito del proprio deposito l'area separata e distinta o, nel caso di cui al comma 6, il locale in cui intende ricevere e detenere ad accisa assolta i prodotti di cui al comma 1.

3. Il destinatario certificato ha l'obbligo di:

a) prestare, prima della spedizione dei prodotti da parte dello speditore certificato, una garanzia per il pagamento dell'imposta gravante sui medesimi;

b) introdurre nel deposito e iscrivere nella contabilita' di cui al comma 1 i prodotti di cui alla lettera a) al momento della loro presa in consegna, con l'indicazione degli estremi del relativo e-DAS;

c) pagare l'accisa entro il giorno successivo a quello di arrivo dei prodotti di cui alla lettera a);

d) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare l'effettivo ricevimento dei prodotti di cui alla lettera a) e il pagamento dell'accisa.

4. La garanzia di cui al comma 3, lettera a) e' prestata con le modalita' ritenute idonee dall'Amministrazione finanziaria, e' valida in tutti i Paesi dell'Unione europea ed e' determinata nella misura pari al 100 per cento dell'accisa gravante sui prodotti.

5. L'accisa e' esigibile nel momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario certificato.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettere a), c) e d), l'Amministrazione finanziaria puo' autorizzare il soggetto che intende ricevere solo occasionalmente prodotti sottoposti ad accisa, provenienti da un unico speditore certificato ubicato in un altro Stato membro e gia' immessi in consumo in un altro Stato membro, ad operare come destinatario certificato occasionale in relazione ad un unico movimento e per una quantita' prestabilita di prodotti.

7. I tabacchi lavorati acquistati ai sensi del presente articolo sono commercializzati per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293. I medesimi tabacchi devono risultare iscritti nella tariffa di vendita, rispettare le vigenti disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco ed essere muniti del contrassegno di legittimazione di cui all'articolo 39-duodecies. Per i prodotti di cui al presente comma, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti la procedura per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, le istruzioni per la tenuta della contabilita' indicata nel comma 3, lettera b), nonche' gli obblighi che il destinatario certificato e' tenuto ad osservare, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e unionali del settore dei tabacchi lavorati.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di prodotti non unionali sottoposti ad accisa.