Distributore Privato

Distributori carburante ad uso privato, agricolo ed indistriale.

con la Direttoriale prot. 240433 del 27/12/2019, l’Agenzia delle Dogane ha comunicato le modifiche apportate all’articolo 25 al Testo Unico delle Accise, D.Lgs. 504/1995, introdotte dal Decreto Legge 124 del 26/10/2019.

Con la nuova formulazione dell’articolo 25, devono denunciarsi (chiedere la licenza/Codice Ditta) all’Ufficio delle Dogane competente per territorio gli esercenti di :

- Impianti di distribuzione carburanti ad uso privato, agricolo, industriale collegati a serbatoi di capacità superiore a 5.000 litri ma non superiore a 10.000 litri. (questa specifica tipologia di impianto viene definita con l’appellativo di “Distributori Minori”)

- Impianti di deposito ad uso privato, agricolo, industriale costituiti da serbatoi di capacità superiore a 10.000 litri ma non superiore a 25.000 litri. (questa specifica tipologia di impianto viene definita con l’appellativo di “Depositi Minori”)


Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso privato devono essere autorizzati dal Comune nel cui territorio sono insediati, qualsiasi sia la capacità del serbatoio collegato al distributotre.

Alcuni impianti, quelli più datati, potrebbero essere sprovvisti di autorizzazione pur avendo denunciato a suo tempo al Comune l'installazione del distributore.

Il D.L. n. 32 del 11/02/1998 poneva le condizioni per avanzare richiesta di autorizzazione ad installare un distributore privato al Comune competente per territorio, il quale aveva 90gg. di tempo per esprimere un parere di diniego.

Trascorsi i 90 gg. senza che il Comune avesse sollevato obiezioni, l'istanza doveva ritenersi accolta e l'impianto autorizzato.

Alcuni Comuni hanno emesso le Autorizzazioni per le istanze presentate, altri no.


Alcuni impianti potrebbero trovarsi nella condizione di essere sprovvisti dell'Autorizzazione pur nella convinzione di essere comunque in regola.

In realtà non è così.

Con il passaggio della competenza sui carburanti alla Regione, sono state emanate nuove disposizioni che recepivano il precedente ordinamento e ne precisavano i contorni.

Parlando della Regione Veneto, la Legge Regionale n. 23 del 13/10/2003 ha posto le basi per il riordino del settore carburanti.

Per quello che quì interessa, l'articolo 18 della citata Legge Regionale così recita:

1. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i titolari degli impianti ad uso privato già in esercizio, privi della prescritta autorizzazione comunale, devono presentare al comune, nel cui territorio ha sede l’impianto, comunicazione con allegata una analitica autocertificazione, corredata della documentazione prescritta e della perizia asseverata, redatta da tecnico abilitato, attestante che l’impianto è stato realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza e fiscali.

Quindi, l'Autorizzazione Comunale all'esercizio dell'impianto è assolutamente necessaria per considerare l'impianto regolare.

I gestori dei Depositi Commerciali di Prodotti Energetici che riforniscino di prodotto i distributori privati, per cautelarsi da possibili contestazioni per aver rifornito impianti non autorizzati, stanno invitando i propri clienti a fornire informazioni circa la regolarità dell'impianto.

Per chi non è in regola con l'impianto è indispensabile agire tempestivamente per sanare la situazione.


I Distributori "Minori" devono tenere un registro in forma semplificata.

1. Il registro può essere tenuto in forma cartacea o elettronica. Non necessita di vidimazione.

2. Il registro ha validità fino alla cessazione della licenza di esercizio.

3. Le scritturazioni di carico sono effettuate con riferimento a ciascun DAS pervenuto entro le ore 09:00 del giorno seguente alla ricezione.

4. Le scritturazioni di scarico sono effettuate ogni sette giorni, cumulativamente per ciascun prodotto energetico contabilizzato. Per gli esercenti distributori minori muniti di totalizzatore è ammesso, per ciascun prodotto erogato, lo scarico cumulativo mensile sulla base dei dati del predetto strumento di misura.

5. Gli esercenti sono tenuti a trasmettere all’Ufficio delle Dogane competente, tramite PEC, un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali, entro la fine del mese di febbraio dell’anno seguente a quello a cui il prospetto si riferisce. Il prospetto e la relativa nota di trasmissione all’Ufficio delle Dogane sono allegati alle contabilità dell’impianto.

Pubblicato il 14/12/2020 - Depositi e Distributori "Minori".

In attesa che sia rilasciato il codice Ditta, i depositi e i distributori cosidetti Minori, dal 01 gennaio 2021 dovranno annotare su apposito registro, tenuto in forma semplificata secondo le indicazioni della determinazione prot. 240433 del 27/12/2019, le movimentazioni di carico scarico del prodotto detenuto in deposito.