Diritti di licenza

Articolo 63 T.U. Accise - Licenze di Esercizio e diritti annuali

Le licenze di esercizio previste dal testo unico sono rilasciate dall’Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, competente per territorio, prima dell’inizio dell’attività degli impianti cui si riferiscono ed hanno validità illimitata. Fatte salve le disposizioni previste per i singoli tributi, la licenza viene revocata quando vengono a mancare i presupposti per l’esercizio dell’impianto.

Le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale.

Il diritto annuale di licenza deve essere versato nel periodo dal 1 al 16 dicembre dell'anno che precede quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza.

L’esercente che non versa il diritto di licenza entro il termine stabilito è punito con la sanzione amministrativa da una a tre volte l’importo del diritto stesso.