Diritti di Licenza

Articolo 63 T.U. Accise - Licenze di Esercizio e diritti annuali

Le licenze di esercizio previste dal testo unico sono rilasciate dall’Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, competente per territorio, prima dell’inizio dell’attività degli impianti cui si riferiscono ed hanno validità illimitata. Fatte salve le disposizioni previste per i singoli tributi, la licenza viene revocata quando vengono a mancare i presupposti per l’esercizio dell’impianto.

Le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale.

Il diritto annuale di licenza deve essere versato nel periodo dal 1 al 16 dicembre dell'anno che precede quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza.

L’esercente che non versa il diritto di licenza entro il termine stabilito è punito con la sanzione amministrativa da una a tre volte l’importo del diritto stesso.

a) Depositi fiscali costituiti da fabbriche ed impianti di lavorazione, di trattamento e di condizionamento): 258,23 €.

b) Depositi fiscali costituiti da impianti di produzione di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, depositi): 103,29 €.

c) Depositi per uso commerciale di prodotti petroliferi, già assoggettati ad accisa, e di prodotti petroliferi denaturati: 51,65 €.

d) Impianti di produzione su base forfettaria, di trasformazione, di condizionamento, di alcole e di prodotti alcolici, depositi di alcole denaturato e    depositi di alcole non denaturato, assoggettato od esente da accisa: 51,65 €.

e) Soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di consumo sui lubrificanti e gli altri prodotti analoghi e sui bitumi: 258,23 €.

f) Depositi commerciali, con capacità di stoccaggio superiore a 500 kg, di benzolo, toluolo, xilolo ed idrocarburi (paraffinici, olefinici e naftenici), puri, enumerati nell’art. 21, comma 2, del D.L.vo 26/10/1995, n. 504: 51,65 €

g) Fabbricanti e depositi commerciali degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, aventi capacità di stoccaggio superiore a 500 kg: 51,65 €.

h) Esercizi di vendita di prodotti alcolici: il diritto annuale, ai sensi dell’art. 21, comma 5, della Legge 23/12/1998 n. 448 (Legge Finanziaria per il 1998) è stato soppresso a decorrere dall’anno 1999, permanendo l’obbligo della licenza.

Nel settore dell’energia elettrica, le licenze sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:

a) Officine di produzione, cabine e punti di presa di energia elettrica, per uso proprio, di un solo stabilimento della ditta esercente e officine di produzione ed acquirenti che rivendono in blocco l’energia prodotta od acquistata da altri fabbricanti: 23,24 €

b) Officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: 77,47 €

Per scopo commerciale si intende la vendita dell'energia elettrica ad un soggetto diverso dal GSE o altro operatore del mercato elettrico.