Soggetti non obbligati

ENERGIA ELETTRICA

Art. 53-bis- Soggetti non obbligati

Questa tipologia di soggetti si divide sostanzialmente in due categorie:

  • I produttori che cedono totalmente alla rete l’EE prodotta;

  • Gli operatori che svolgono l’attività di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica.

Questi soggetti hanno l’obbligo di denunciare la propria attività all’Agenzia delle Dogane.

Unica formalità richiesta è di presentare una Dichiarazione Annuale entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, riepilogativa dell’energia elettrica prodotta o vettoriata.

Ai soggetti non obbligati viene rilasciata una Autorizzazione, con attribuzione di Codice Ditta, in luogo della licenza di esercizio.

I gestori delle reti di distribuzione comunicano tempestivamente ai venditori i dati relativi all’energia elettrica consegnata ai consumatori finali. Sono, altresì, tenuti a comunicare, tempestivamente, anche al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, la scoperta di sottrazioni fraudolente di energia elettrica.