IL DEPOSITO FISCALE (art. 5 D.lgs. 504/95)
La fabbricazione, la lavorazione, il ricevimento e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed In regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale.
Il soggetto titolare e responsabile della gestione è il depositario autorizzato
Il deposito fiscale è identificato da un CODICE D’ACCISA
Prodotti sottoposti
Per “prodotti energetici” si intendono quei prodotti definiti daII’art.2 della direttiva 92/81/CEE “relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali” successivamente modificata dalla direttiva CEE 2003/96.
- Sono sottoposti ad accisa i P.E. indicati al comma 2 dell’art. 21 del TUA modificato dal DLgs 26/07.
- Sono sottoposti a vigilanza fiscale i P.E. indicati al comma 1 non compresi nel comma 2, quando non diretti a carburazione o combustione
Tipologia d’impianto (art. 23- comma 1- T UA.)
In materia di oli minerali e g.p.l., l’art.23 del TUA stabilisce che operano in regime di deposito fiscale:
· le raffinerie e gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono oli minerali ed altri prodotti, sottoposti ad accisa ai sensi dell’art.21 ,commi 1,2,5 e 6;
Può essere autorizzata la gestione in regime di deposito fiscale per:
· i depositi, per uso commerciale, di oli minerali di capacità superiore a 3000 metri cubi e per i depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità superiore a 50 metri cubi;
· i depositi di prodotti petroliferi di capacità inferiore, quando risponde ad effettive necessita operative e di approvvigionamento dell’impianto.
Obblighi del depositano autorizzato (art. 5, D. Lgs 504/95)
Il depositario autorizzato è tenuto:
A. fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10% dell’imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili. In ogni caso, l’importo della cauzione non può essere inferiore all’ammontare dell’ imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositano si riduce di pari ammontare. L’amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. L’esonero può essere revocato in qualsiasi momento ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro 15 giorni dalla notifica della revoca;
B. a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l’esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;
C. a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale;
D. a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti.
· La cauzione prevista dall’art. 5, comma 3, in relazione alla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, è dovuta nella misura del 10% riferita all’ammontare dell’accisa gravante sui prodotti custoditi.
· I depositi fiscali si intendono compresi nel circuito doganale e sono assoggettati a vigilanza finanziaria; la vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto dell’operatività dell’impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi (art. 5, comma 4 TUA);
· fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli prodotti, l’inosservanza degli obblighi stabiliti dall’articolo in parola, nonché del divieto di estrazione di cui all’art.3 comma 4 del T.U., indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale per le violazione che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio (art.5, comma 5 TUA).
· Per il controllo della produzione, della trasformazione, del trasferimento e dell’impiego degli oli minerali, l’amministrazione finanziaria può prescrivere l’installazione di strumenti e apparecchiature per la misura e per il campionamento delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti; può, altresì, adottare sistemi di verifica e di controllo anche con l’impiego di tecniche telematiche ed informatiche. (art.23, comma 2 TUA).
· Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti petroliferi ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il funzionamento degli impianti, stabiliti per quantità e qualità dal competente ufficio. (art.23, comma 3).
Procedura autorizzativa
· Il regime del deposito fiscale è autorizzato dall’Amministrazione finanziaria e il relativo esercizio è subordinato al rilascio di una licenza; a ciascun deposito è inoltre attribuito un codice di accisa .
· Con circolare n.16/D del 28.4.2006, l’Area Centrale Gestione Tributi, ha dettato le modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni al regime di deposito fiscale.
· La licenza di cui all’art.5 del TUA, per la gestione in regime di deposito fiscale degli stabilimenti di produzione degli oli minerali viene revocata o negata a chiunque sia stato condannato per violazioni all’accisa sugli oli minerali per le quali è stabilita la pena della reclusione.
Depositi fiscali di oli minerali e GPL
Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione
La Commissione Europea ha invitato gli Stati membri ad applicare criteri rigorosi per la concessione dell’autorizzazione alla gestione in regime di deposito fiscale.
L’Amministrazione Finanziaria ha individuato, quale presupposto fondamentale per il rilascio dell’autorizzazione, i seguenti criteri:
Criteri soggettivi –
Il richiedente deve:
E. possedere una solida posizione economica, desunta dalle scritture contabili e commerciali e da ogni altra utile documentazione;
F. non essere sottoposto a procedure concorsuali;
G. non avere precedenti in linea finanziaria a suo carico o procedimenti in corso, di particolare gravità, con specifico riguardo al settore delle accise e delle dogane, nonché dell’IVA in considerazione che tali depositi possono operare anche come depositi IVA;
H. essere in regola con la normativa sulle concessioni nonché essere in possesso di ogni altra autorizzazione non fiscale richiesta per l’esercizio del deposito.
Criteri oggettivi –
La gestione dell’impianto in regime di deposito fiscale deve essere giustificata:
1. dall’esigenza di estrarre in regime sospensivo prodotti per un ammontare pari almeno al 30% del totale delle estrazioni. Le operazioni che potranno concorrere al raggiungimento ditale limite sono:
a) movimentazioni di prodotti petroliferi soggetti ad accisa verso Paesi UE;
b) operazioni di esportazione di prodotti petroliferi verso Paesi terzi, ivi compresi i buncheraggi sottoposti alle procedure doganali;
c) forniture di prodotti petroliferi in esenzione o ad accisa agevolata per determinate destinazioni (ad es. rifornimenti a F.A. o produzione di e.e.);
2. dalla particolare natura rivestita da un impianto, costituente propaggine di un esistente deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze, facenti capo allo stesso gruppo societario oppure, in caso di titolari diversi, se questi siano legati operativamente da consolidati rapporti commerciali;
3. dalle difficoltà di tipo logistico dell’impianto che, per la sua posizione geografica, sia costretto, a rifornirsi da depositi raggiungibili con difficoltà (per la distanza, l’alta densità di traffico, strade impervie, permanentemente dissestate) o tramite navigazione resa difficoltosa da condizione climatiche che per lunghi periodi stagionali renderebbero impossibile o precario l’approvvigionamento con conseguente inevitabile aggravio economico.
Rilascio dell’autorizzazione
· Istanza in bollo, all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente
· Detta istanza deve essere corredata dei seguenti documenti:
1. decreto di concessione rilasciato dal Ministero delle Attività Produttive o dal Prefetto e, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle Legge 23/08/2004 n.239, pubblicata nella G.U. n.215 del 13/09/2004, rilasciato dalla Regione;
2. verbale di collaudo;
3. planimetria aggiornata;
4. certificato camerale;
5. certificato del casellario giudiziale relativo al rappresentante legale;
6. certificato dei carichi pendenti rilasciato dai competenti organi dell’Autorità giudiziaria relativo al rappresentante legale;
7. documentazione attestante la movimentazione dei prodotti petroliferi in esenzione o ad aliquota agevolata (contratti, lettere di intenti od altra idonea documentazione). I certificati di cui ai nn. 5 e 6 possono essere sostituiti con una dichiarazione sostitutiva da parte del richiedente secondo le prescrizioni della normativa vigente in materia di autocertificazione.
L’ufficio preposto al rilascio dell’autorizzazione verifica preliminarmente la regolarità dell’istanza e:
a. nel caso in cui l’istanza sia regolare e completa procede a comunicare all’interessato l’avvio del procedimento. La data di avvio del procedimento costituisce il termine iniziale di decorrenza del periodo entro cui deve concludersi il procedimento amministrativo, 180 gg.
b. se l’istanza è irregolare o incompleta provvede, a darne tempestiva comunicazione all’interessato (comunque entro il previsto termine di 60 giorni dal ricevimento dell’istanza) informandolo che il termine iniziale per la conclusione del procedimento decorrerà dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata. L’autorizzazione all’esercizio in regime di deposito fiscale di un deposito commerciale di oli minerali o di g.p.l. potrà essere revocata qualora venga meno anche uno soltanto dei requisiti soggettivi, nonché nel caso in cui, dall’azione di controllo esercitata sul territorio dai competenti Uffici, emerga che la condizione tassativamente prevista dall’art.23 del TUA riguardante le “effettive necessità operative e di approvvigionamento dell’impianto” non sia soddisfatta.
Autorizzazione alla variazione della titolarità dell’impianto
La variazione della titolarità di un deposito di oli minerali e/o g.p.l., già operante in regime di deposito fiscale, derivante da una modifica della ragione sociale o da trasformazione, fusione o scissione societaria, può avere per oggetto uno o più depositi fiscali:
A. nel caso in cui la variazione di titolarità interessi un solo deposito fiscale il soggetto subentrante trasmette la richiesta di voltura dell’autorizzazione, completa della regolare documentazione comprovante l’intervenuta variazione, all’UdD competente sul territorio. Il quale valuterà in merito alla sussistenza a carico del soggetto subentrante nella titolarità dei requisiti soggettivi.
Conclusa con esito positivo la fase di accertamento del possesso ditali requisiti, provvederà ad emettere formale atto di variazione della titolarità dell’autorizzazione.
B. qualora, invece, la variazione di titolarità interessi più depositi fiscali, per i quali la competenza territoriale debba ascriversi a diversi Uffici delle Dogane, la Società subentrante presenterà l’istanza, regolarmente documentata, completa dell’elenco di tutti gli impianti interessati alla variazione, all’Ufficio delle Dogane nella cui competenza territoriale è ubicata la propria sede legale, indirizzandola anche a tutti gli altri uffici interessati. L’Ufficio delle Dogane competente in relazione alla sede legale dell’istante procede all’accertamento dei requisiti soggettivi, previa acquisizione delle informazioni in possesso degli altri uffici interessati.
In attesa dell’adozione del provvedimento di autorizzazione alla variazione della titolarità, gli Uffici delle Dogane competenti territorialmente sui depositi rilasceranno al soggetto subentrante licenze fiscali di esercizio provvisorio.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti soggettivi comporterà la revoca dell’autorizzazione alla gestione in regime fiscale.
Il regime delle concessioni e delle autorizzazioni
Con l’entrata in vigore della legge 23.8.2004, n. 239 (legge Marzano) anche l’esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di oli minerali è soggetto ad “autorizzazione”(art. 1, commi da 55 a 58), in precedenza erano soggetti a concessione.
Le concessioni già rilasciate ai sensi del RDL n.1741/1933 e successive modifiche, restano in vigore sino a scadenza; il rinnovo dovrà essere richiesto alla Regione.
Competente al rilascio di tali autorizzazioni sono le Regioni.
Per quanto riguarda l’esercizio dei distributori di carburante, anch’esso soggetto ad autorizzazione, la competenza per il rilascio è dei Comuni interessati (d.lgs 11.2.1998, n.32).
L’esercizio dal punto di vista fiscale dei suddetti impianti è stabilito dagli art. 23 e 25 del T.U.504/95.
Il regime delle concessioni e delle autorizzazioni
1. Impianti di lavorazione e deposito già in esercizio:
- Impianti e depositi di capacità > 3.000 mc.(per il GPL> 50 mc.):
concessione rilasciata dal Ministero delle attività produttive;
- Depositi di capacità > 25 mc. (per i depositi commerciali > 10 mc.) e fino a
3.000 mc.(per il GPL fino a 50 mc.) : concessione rilasciata dalla Prefettura
competente.
2. Nuovi impianti di lavorazione e stoccaggio e modifiche agli stessi previste alle
lettere c) e d) del comma 56 L.239104:
L’autorizzazione, rilasciata dalla Regione (Provincia) competente, è previ
- per i nuovi impianti di lavorazione e di stoccaggio;
- per la variazione della capacità complessiva di lavorazione;
- per la variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata stoccaggio.
Rilascio della licenza fiscale
• L’attribuzione del codice di accisa ed il rilascio della licenza fiscale d’esercizio del deposito fiscale, saranno effettuati dall’UdD territorialmente competente, una volta ricevuta la denuncia di inizio attività debitamente documentata (circ. 335 del 30.12.1992).
• La denuncia, corredata dalla planimetria del deposito fiscale, nonchè dallo schema degli impianti deve essere redatta in doppio esemplare e deve contenere le seguenti indicazioni:
a. la denominazione della ditta, la sua sede, il codice fiscale, la partita IVA e le generalità di chi la rappresenta legalmente;
b. il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si trova il deposito fiscale, nonchè il relativo numero di telefono e di fax;
c. la descrizione delle apparecchiature e la potenzialità dell’impianto, compresa quella della forza motrice;
d. la descrizione dei processi di lavorazione;
e. la qualità delle materie prime e dei prodotti finiti detenuti, nonchè la quantità massima degli stessi che in qualsiasi momento si possono trovare nello stabilimento;
f. la descrizione degli strumenti installati per l’accertamento delle materie prime e dei prodotti finiti;
g. le procedure operative di carattere tecnico-contabile che si intendono attivare per la gestione del deposito
L’Ufficio delle Dogane procede, entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia, alla verifica degli impianti e prescrive le misure ritenute necessarie e, in particolare, l’adozione di strumenti tecnici idonei a garantire la tutela degli interessi erariali, redigendo apposito verbale.
Una volta accertato che il richiedente abbia ottemperato alle prescrizioni impartite ed abbia prestato la cauzione prevista, l’UdD rilascia la licenza fiscale, previo pagamento del diritto di licenza. Ogni variazione dei dati denunciati deve essere preventivamente comunicata allo stesso ufficio per i successivi adempimenti.
ESERCIZIO DEL DEPOSITO FISCALE
Obblighi del depositano autorizzato: T.U.A e circ.335/92
• Registro c/s delle materie prime e semilavorati
• Registro c/s prodotti finiti
• Registro partite ricevute e spedite in sospensione d’accisa e ammontare della cauzione impegnata
• I registri devono essere approntati dalle ditte interessate e sottoposti, prima del loro uso, alla vidimazione dell’UdD. Alla fine dell’esercizio finanziario i registri debbono essere chiusi e le giacenze finali devono essere riportate sui registri dell’anno successivo. L’esercente deve custodire i registri per i cinque anni successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario.
I registri possono essere costituiti anche da schede o fogli mobili numerati progressivamente oppure predisposti in modelli idonei alla scritturazione meccanografica, preventivamente approvati dall’UTF.
• Effettuato il versamento d’imposta entro il termine previsto, registrare gli estremi sul reg. c/s prodotti finiti, entro il primo giorno feriale successivo al termine di pagamento
Obblighi del depositario autorizzato
• Il termine per il pagamento dell’accisa è attualmente fissato al giorno 16 di ogni mese per i prodotti immessi in consumo nel mese precedente (art.8-bis DL 1.10.2001 convertito con modificazioni nella legge 30.11.2001, n.418).
• Il versamento dell’accisa può essere effettuato con quietanza, ccp (DM 4.4.95, n.334) o con il versamento unitario di cui al DLgs 9.7.97 n. 241 (F24).
• Per il mese di dicembre i prodotti immessi in consumo nella I^ quindicina, sono pagati entro il 27 dello stesso mese ed in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell’art.17 DLgs 24 1/97.
CIRCOLAZIONE IN REGIME SOSPENSIVO ( art. 17 direttiva 2008/118/CE)
I prodotti sottoposti ad accisa possono circolare in regime di sospensione dall'accisa nel territorio della Comunità, compreso il caso in cui i prodotti transitino per un paese terzo o un territorio terzo:
a) da un deposito fiscale verso:
i) un altro deposito fiscale;
ii) un destinatario registrato;
iii) un luogo dal quale i prodotti sottoposti ad accisa lasciano il territorio della Comunità, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo1;
iv) un destinatario di cui all'articolo 12, paragrafo 1, se i prodotti sono spediti da un altro Stato membro; (forze armate.organizz.ni intern.li etc uso esente)
b) dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera a), se i prodotti sono spediti da uno speditore registrato.
CAUZIONE DI TRASPORTO
• Per la circolazione in regime sospensivo, il depositano autorizzato mittente è tenuto a prestare cauzione, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, a garanzia del pagamento dell’accisa sui prodotti trasportati, nella misura del 10 % dell’imposta gravante (Art. 6, c. 2, TUA)
• Il depositano autorizzato è tenuto a contabilizzare un conto a scalare della garanzia, impegnando quest’ultima al momento dell’emissione del DAA e reintegrandola al rientro del 3° esemplare del documento munito della certificazione di ricevuta del destinatario e del visto dell’autorità fiscale quando previsto.
• Può essere prestata in numerano (contanti), titoli di Stato o garantiti dallo Stato, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa.
• Qualora venga prestata a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa, deve essere depositata presso l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, anche per il successivo svincolo.
• Nel caso in cui la cauzione sia prestata in numerano o in titoli di Stato, lo svincolo è disposto dal direttore dell’UdD competente.
• La garanzia di trasporto non può essere oggetto di esonero (circ. 85 del 19.3.97), con esclusione dei trasferimenti, sia nazionali che comunitari, di oli minerali a mezzo oleodotti o per via marittima (art.23 DM210/96).
TELEMATIZZAZIONE
la decorrenza dell’obbligo per la trasmissione in forma esclusivamente telematica dei dati delle movimentazioni è stabilita a partire dal 1° giugno 2008.
I depositari autorizzati trasmettono giornalmente , entro le ore 12 del giorno successivo a quello di riferimento, oltre all’ identificativo del soggetto, che trasmette, i dati relativi a:
a) estremi del registro di carico e scarico
b) qualità e quantità del prodotto movimentato
c) documento che giustifica o accompagna la movimentazione
d) mittente o destinatario del prodotto movimentato
e) tipologia e causale della movimentazione
f) posizione fiscale del prodotto
g) imposte afferenti la movimentazione del prodotto e relative garanzie
h) movimentazione complessiva della garanzia per la circolazione
entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun mese, oltre all’ identificativo del depositario autorizzato, i dati concernenti:
a) il periodo di riferimento;
b) il riepilogo del movimento mensile d’imposta;
c) gli accrediti d’imposta utilizzati nel mese di riferimento.
Per il mese di dicembre i dati devono essere riepilogati con cadenza quindicinale e trasmessi entro il terzo giorno successivo al termine della prima quindicina ed entro il quinto giorno del mese successivo per la seconda.
Profilo Prodotti Energetici - Depositari autorizzati
Il tracciato record da utilizzare è quello identificato nel campo 1 di ciascun tipo record dal valore fisso “OLIMDA”.
Il sistema verifica la corrispondenza tra i parametri registrati dagli uffici territorialmente e le seguenti informazioni:
Ø il codice accisa deve esistere ed essere attivo (non cessato o sospeso)
Ø il codice accisa del soggetto obbligato, standardizzato a livello comunitario con lunghezza pari a 13 caratteri, abbia il 7° carattere con valore “O”;
Ø appartenga al Settore “OLI MINERALI”;
Ø la figura professionale deve essere “DEPOSITARIO AUTORIZZATO”.
Il controllo sull’eventuale cessazione o sospensione del codice accisa / ditta è eseguito sulla data di riferimento dei singoli record di dettaglio.
I tracciati record sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane, nella pagina di accesso al Servizio Telematico Doganale, menu Ti aiuto?, Manuel utente.
Notizie utili:
Il numero Identificativo registro è il numero protocollo associato alla vidimazione del registro da parte del competente Ufficio delle Dogane.
il Numero “progressivo record” deve avere un valore univoco all'interno del registro, quindi assumerà il valore 1 all’apertura del registro e sarà incrementato di una unità ad ogni registrazione fino alla chiusura del registro stesso.
I dati inseriti dovranno essere sempre privi di segno. Il valore in positivo o negativo sarà determinato dal tipo di movimentazione (carico/scarico) indicato nel campo 28.
Campo 27 – Mittente/Destinatario. In questo campo deve essere inserito:
· Per i depositi fiscali indicare il Codice accisa;
· Per depositi liberi, operatori registrati e rappresentanti fiscali si deve inserire il Codice ditta;
· Il Codice Ufficio(della Dogana) viene indicato come mittente/destinatario delle movimentazioni che riguardano partite di Import/Export da/verso paesi extra-UE.
· Per destinatari di tipo privato indicare la Partita IVA o il Codice Fiscale: ove non sia reperibile tale informazione, andrà indicata la Partita IVA (o il Codice Fiscale) del proprietario della merce stessa. collegamento
· La giacenza di fine giornata viene inviata solo nel caso ci sia stata movimentazione di prodotto
· Il record E va sempre inviato anche se non sono state effettuate movimentazioni nel mese/quindicina di riferimento: in tal caso andranno inseriti tutti zero nei campi da 8 a 11.
· I file che non presentano errori formali sono accettati dal sistema ed è loro assegnato un numero di registrazione. Occorre comunque verificare il dettaglio degli esiti per accertarsi che nessun record contenga errori. Nel caso in cui alcuni record presentino un errore, è necessario correggerli ed inviare un nuovo file contenente solo tali record.
I record con problemi sono elencati nel dettaglio dell’esito con indicazione “E” (errore) ed “S” (segnalazione)
E = il record presenta almeno un errore ed è stato scartato dal sistema. S = il record è stato accettato dal sistema ma presenta delle imprecisioni (l’operatore valuterà l’opportunità di rettificarle o meno)
La rettifica/cancellazioni ai dati inviati ( Tipo richiesta "C") avviene inviando contestualmente due record, uno in cancellazione ed uno in inserimento.
Il record in cancellazione riporterà nel campo 5 la lettera C, tutti gli altri dati saranno uguali a quelli del record già trasmesso e per il quale si chiede la cancellazione. Dovrà inoltre essere obbligatoriamente valorizzato il campo note.
Il secondo record conterrà i dati corretti che andranno a sostituire quelli cancellati.
Trasmissione dati di codici ditta cessati: è possibile inviare i dati delle contabilità di un codice cessato inserendo nel campo 3 “Data della movimentazione” del record “C” una data precedente alla data di cessazione; saranno pertanto scartati, con messaggio di errore “85: Codice accisa/ditta cessato alla data/periodo di riferimento indicato”, i record “C” con data di movimentazione successiva o uguale alla data di cessazione. Il controllo sull’eventuale cessazione o sospensione del codice ditta non è più eseguito a livello dell’intero file in base alla data/periodo di riferimento indicati, ma sui singoli record di dettaglio (vedi tracciato).
Intervallo di validità del Codice prodotto: viene verificata, in fase di acquisizione, la data di inizio e fine validità di ciascun codice prodotto, ove indicata. Pertanto, in caso di movimentazione di carico/scarico relativa ad una data non compresa nell’intervallo di validità del codice prodotto indicato, il record verrà scartato con codice errore: "80: Codice prodotto non valido alla data di riferimento della movimentazione".
( AD 98887 del 10/08/2010)
Richiesta di cancellazione totale: E’ possibile inviare una richiesta per cancellare tutti i dati trasmessi in ambiente di Addestramento / Prova. La richiesta deve avvenire inviando un file contenente, oltre il record di Testa, il solo record “A” con il Campo 3 (data di riferimento) impostato con tutti caratteri “9”.
Es: OLIMDCIT00CBY00222B99999999A01234567890 0 0 0 0 0 1
Nel caso non risultino presenti sul Sistema dati riferiti alla Ditta, il sistema scarterà il file con il codice di errore “96: Non sono presenti dati riferiti al Codice accisa/ditta indicato”.
In ambiente Reale tale richiesta non è consentita.